Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05317/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli
Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL ), NOME COGNOME
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(pec dichiarata: EMAIL), giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti-
nei confronti di
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE; domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché sul ricorso successivo, proposto da
NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ( pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
nei confronti di
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore ;
A.C. 25.01.2024 N. R.G. NUMERO_DOCUMENTO Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE; domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché sul ricorso incidentale, in seguito a controricorso, proposto da
NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), NOME COGNOME ( pec dichiarata: EMAIL), giusta procura in calce al ricorso;
-controricorrenti e ricorrenti incidentalinei confronti di
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, RAGIONE_SOCIALE ,
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NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE; domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza n. 3479/2020 della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 15 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di RAGIONE_SOCIALE del 25
gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Numerosi medici, tra cui i ricorrenti, controricorrenti e ricorrenti incidentali indicati in epigrafe (o i loro danti causa) -premesso che avevano conseguito il diploma di specializzazione sulla base di corsi nei quali si erano immatricolati prima del 1991, senza peraltro percepire alcuna remunerazione per l’attività prestata durante il periodo di formazione; che, invece, le direttive europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE (coordinate con la Direttiva 93/16/CEE), riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, nello stabilire condizioni omogenee di accesso e di svolgimento dei corsi di specializzazione, avevano previsto per i frequentanti il diritto ad una «adeguata remunerazione»; che tali direttive avevano ricevuto tardiva attuazione in Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991, il quale aveva stabilito che fosse attribuita, in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, una borsa di studio annuale di Lire 21.500.000 (pari ad Euro 11.103,82), soltanto a decorrere dall’anno accademico 1991 -1992; e che, successivamente, l’art.11 della legge n. 370 del 1999, con riguardo ai medici ammessi
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alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1983 -1984 all’anno accademico 19901991, aveva previsto l’attribuzione di una borsa di studio annua omnicomprensiva di Lire 13.000.000 (pari ad Euro 6.713,94) -convennero i Ministeri indicati in epigrafe (non anche la RAGIONE_SOCIALE) dinanzi al Tribunale di Roma, domandandone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee sopra citate e, in particolare, al pagamento della somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del corso di specializzazione medica e per ciascun corso frequentato, oltre agli interessi ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ..
Il Tribunale di Roma, con sentenza n.15714/2005, rigettò le domande, in accoglimento dell’eccezione preliminare di merito di prescrizione, reputando decorso il relativo termine di durata quinquennale.
Osservò, tuttavia, con riguardo al merito in senso proprio, che le disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie erano costituite dal d.lgs. n. 257/1991, dalla legge n. 370/1999 e dal d.lgs. n.368/1999; rilevò che quest’ultimo non era applicabile perché riferito ad un periodo successivo; ritenne che le disposizioni della seconda fossero riferite ai soli casi definiti con sentenza passata in giudicato amministrativo; opinò che restasse da valutare l’applicazione, al caso di specie, di quelle del d.lgs. n. 257/1991.
Molti degli originari attori -tra cui i ricorrenti, i controricorrenti e i ricorrenti incidentali indicati in epigrafe o i loro danti causa -proposero appello e la Corte d’ appello di Roma, con sentenza n.4628/2009, riformò la decisione di primo grado.
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Per un verso, ritenne che il termine di prescrizione avesse durata decennale e che il dies quo andasse individuato nel momento del conseguimento di ogni singolo diploma, con conseguente rigetto della domanda proposta dai medici che si erano diplomati almeno dieci anni prima della proposizione dell’azione giudiziaria (22 agosto 2001) .
Per altro verso, accolse l’impugnazione di alcuni medici (diplomatisi dopo il 1991), condannando i Ministeri pagare a ciascuno di essi la somma di Euro 11.102,83 per ciascun anno del corso frequentato con decorrenza dal 1° gennaio 1983, ai sensi del d.lgs. n. 257/1991.
I medici soccombenti proposero ricorso per cassazione, al quale i Ministeri risposero con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale nei confronti dei medici vittoriosi, con riguardo all’importo loro attribuito.
Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 24020/2011, accolse parzialmente sia il ricorso principale dei medici che quello incidentale dei Ministeri: da un lato, osservando che il dies a quo della prescrizione decennale andava individuato nel giorno 27 ottobre 1999, cosicché essa non era maturata per nessuno dei ricorrenti, atteso che l’azione giudiziaria era stata proposta il 22 agosto 2001; dall’altro lato , sancendo che il parametro di riferimento per il giudice del rinvio sarebbe stato costituito dalle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999.
Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma, quest’ultima, con sentenza 15 luglio 2020, n. 3479, ha c ondannato (non i Ministeri citati in giudizio che avevano rivestito la qualità di parte dello stesso sia in sede di merito che di legittimità, bensì) la RAGIONE_SOCIALE, non evocata in giudizio neppure in sede di
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rinvio, individuata officiosamente quale ‘ ripartizione statale competente ‘.
5. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 12 febbraio 2021, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (gli ultimi tre in qualità di eredi di NOME COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri in epigrafe hanno risposto con controricorso, proponendo ricorso incidentale, sorretto da tre motivi.
Con distinto atto, notificato il 19 marzo 2021, anche NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sulla base di quattro motivi sovrapponibili a quelli del ricorso precedente.
Le amministrazioni intimate hanno risposto anche a questo ricorso successivo con distinto controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su tre motivi sovrapponibili a quelli formulati con il ricorso incidentale proposto avverso il ricorso precedente.
Al ricorso incidentale delle amministrazioni intimate hanno risposto i ricorrenti principali, oltre ad altri medici, con controricorso,
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proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
I ricorrenti privati hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente , ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., deve disporsi la riunione del ricorso successivo al ricorso principale.
Va prioritariamente esaminato il primo motivo dei ricorsi incidentali della RAGIONE_SOCIALE (cui fa da contraltare l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalle parti private, ricorrenti principali e non), il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la violazione di diverse norme processuali (artt. 99, 101 e 112 cod. proc. civ.; art. 4 legge n. 260/1958).
Viene dedotta la nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte romana condannato essa ricorrente nonostante non fosse mai stata evocata in giudizio e non avesse quindi potuto contraddire nel processo inerente ai gradi di merito.
La RAGIONE_SOCIALE osserva che, sebbene a torto fossero state citate in giudizio le amministrazioni ministeriali, tuttavia il loro difetto di legittimazione passiva avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepito, senza potere essere rilevato d’ufficio dal giudice del rinvio con la sostituzione ad esse di un soggetto terzo mai evocato in giudizio nei cui confronti indebitamente sarebbe stata quindi emessa la pronuncia di condanna.
1.1. il motivo è fondato.
Innanzitutto, è bene precisare che costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell ‘ azione giudiziale, nella specie esercitata, diretta a far valere l’inadempimento dello RAGIONE_SOCIALE italiano all’obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive nn.75/362/CEE e 82/76/CEE), compete per l’appunto esclusivamente allo RAGIONE_SOCIALE italiano, e per esso alla RAGIONE_SOCIALE, quale articolazione dell’apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo RAGIONE_SOCIALE nella sua unitarietà ( ex multis , Cass. n.16104/2013; Cass.n.8292/2015; Cass. n.10613/2015).
Ciò premesso, nel caso in cui venga erroneamente convenuto un altro organo dello RAGIONE_SOCIALE, la carenza di legittimazione passiva dell ‘ organo citato in giudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità, trovando operatività la regola contenuta nell’art.4 della legge n.260/1958, in applicazione della quale: a) la carenza di legittimazione passiva deve essere eccepita dalla Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE nella prima udienza con la contemporanea indicazione (non più eccepibile) dell’organo legittimato; b) in tal caso il giudice fissa (a prescindere da una richiesta in tal senso) un termine all’attore per la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo legittimato; c) in difetto degli atti sub a) e b) – salva naturalmente la facoltà per l’organo legittimato di intervenire in giudizio – resta preclusa la possibilità di far valere in seguito l’irrituale costituzione del rapporto processuale (in tal
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senso, sulla scia di Cass., Sez. Un., n.3117/2006, Cass., Sez. Un., n.36649/2018).
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, va rilevato che è incontroverso tra le parti che l ‘ Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, costituitasi per i Ministeri in epigrafe, in primo grado non ha eccepito il loro difetto di legittimazione passiva. Pertanto, non sussistevano le condizioni per la rinnovazione dell’atto di citazione ad altro organo dello RAGIONE_SOCIALE, difettando, oltre alla tempestività dell ‘ eccezione, l ‘ essenziale indicazione dell’organo legittimato.
Piuttosto, l’irrituale costituzione del rapporto processuale attinente alla citazione di organi non legittimati passivamente (i Ministeri) non solo non poteva più essere eccepita dalla Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE (che peraltro se ne è astenuta nel corso del processo, avendo proposto appello per i Ministeri esclusivamente con riguardo al merito), ma neppure rilevata d’ufficio dal giudice. Ciò che invece ha fatto la Corte distrettuale in sede di giudizio di rinvio con la sentenza impugnata, rilevando d’ufficio come la « ripartizione statale competente » fosse la RAGIONE_SOCIALE, condannandola al pagamento di quanto dovuto ai medici le cui domande ha giudicato fondate. In tal modo, ha violato i principi affermati da Cass., Sez. Un., n.36649/2018, cit. , i quali imponevano si considerare -in ragione del comportamento della difesa erariale -cristallizzata la rappresentanza dello RAGIONE_SOCIALE negli organi ministeriali che erano stati erroneamente evocati, ma la cui capacità rappresentativa risultava non più discutibile. Ne risulta violato non solo il principio del contraddittorio di cui all’ art.101, primo comma, cod. proc. civ. (sebbene sotto il profilo del modo in cui si era realizzata la rappresentanza in giudizio del soggetto convenuto), ma, più in
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generale, quello della domanda di cui all’ art.99 stesso codice (sempre sotto il profilo di quella rappresentanza).
Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza sotto tale profilo.
Il giudice di rinvio provvederà nei confronti della rappresentanza statale per come consolidatasi.
Per effetto dell’accoglimento del primo motivo dei ricorsi incidentali della RAGIONE_SOCIALE e della conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad essi -ciò, che implica il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, perché provveda sul merito delle domande formulate in confronto dei Ministeri indicati in epigrafe -resta assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalle parti private in una con il controricorso avverso i detti ricorsi incidentali della parte pubblica, con cui è stata dedotta la medesima violazione degli artt.99, 101 e 122 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell’a rt.4 legge n.260 del 1958, per non essere stata emessa la statuizione di condanna in confronto dei Ministeri.
Restano, inoltre, assorbiti sia gli altri motivi dei ricorsi incidentali della RAGIONE_SOCIALE, sia i ricorsi -principale e successivo -proposti dalle parti private.
3.1. Con il primo motivo dei ricorsi (principale e successivo) proposti dai medici o dai loro eredi -prospettando la violazione, ex art. 360 nn.3 e 4 cod. proc. civ., degli artt. 112, 324, 329, 342, 346, 394 cod. proc. civ., nonché degli art. 2909, 1218 e 1223 cod. civ., oltre che delle direttive comunitarie nn. 82/76 e 93/16, e, infine, del d.lgs. n. 257/1991 e della legge n. 370/1999 -la sentenza impugnata è censurata per avere omesso di considerare che l’accertamento
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dell’obbligazione dello RAGIONE_SOCIALE verso i medici, ‘ parametrata su quanto previsto dal d.lgs. n. 257/1991 ‘, era coperto da ‘ giudicato interno ‘, perché i Ministeri convenuti non solo non avevano proposto alcun appello incidentale neppure condizionato, ai sensi degli artt.329, comma secondo, 342 e 346 cod. proc. civ. , avverso l’accertamento compiuto dal Tribunale di Roma circa l’applicazione ai ricorrenti del d.lgs. n. 257/1991, ma, ben al contrario, avevano persino invocato in appello la conferma della sentenza di primo grado in ordine a tale accertamento.
3.1.1. Il motiv o, come si è detto, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo dei ricorsi incidentali della RAGIONE_SOCIALE, sicché ne sarebbe precluso l’esame nel merito.
Tuttavia, a fini nomofilattici il Collegio reputa opportuno rilevare che il giudice del rinvio, nel delibare le domande proposte contro i Ministeri, dovrà escludere qualsiasi giudicato sull’applicabilità del d.lgs. n. 267/1991, avuto riguardo, da un lato, al giudicato di segno contrario costituito dalla pronuncia di questa Corte n. 24020/2011 (la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi principale e incidentale proposti averso la sentenza d’appello del 20 09, aveva prescritto al giudice del precedente rinvio l’ applicazione dell’art. 11 della legge n. 370/1999); e tenuto conto, dall’altro lato, che il giudice di primo grado, accogliendo l’ eccezione preliminare di merito di prescrizione, non aveva emesso alcuna statuizione sul merito in senso proprio, a prescindere dalle disquisizioni sulla questione di diritto circa l’ applicabilità o meno del d.lgs. n. 257/1991; pertanto, non veniva in considerazione, al riguardo, né il rigetto di una domanda o di un ‘ eccezione proposte dalla parte pubblica (rigetto che avrebbe onerato quest’ultima della proposizione di un motivo di impugnazione), né l’as sorbimento di
un’ eccezione in senso stretto ( che l’avrebbe on erata della sua riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ.); dunque, del tutto infondatamente viene prospettato un giudicato sul presunto accertamento in iure che avrebbe operato il primo giudice, oltre la statuizione sulla prescrizione.
3.2. Con il secondo motivo dei ricorsi principale e successivo delle parti private -prospettando la violazione dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. -si sostiene che sarebbe ‘notorio’ che gli anni accademici iniziano il 1° novembre per concludersi il 31 ottobre, per inferirne il giudizio di illegittimità della limitazione della retribuzione liquidata per l’anno 1983 al per iodo di sette mesi.
3.2.1. Anche questo motivo resta assorbito dalla pronuncia emessa sul primo motivo dei ricorsi incidentali della RAGIONE_SOCIALE, ma a fini nomofilattici il Collegio reputa opportuno rilevare che il giudice del rinvio, nel delibare il merito della domanda verso i Ministeri, vorrà tenere conto che, contrariamente a quando dedotto dai ricorrenti privati, nessun notorio può essere invocato sulla durata dell’anno accademico, che costituisce fatto principale posto a fondamento della domanda medesima, di cui la parte attrice era onerata di fornire la prova.
3.3. Con il terzo motivo -prospettando violazione dell’art. 14 delle preleggi, dell’art. 11 della legge n. 370/1999 , degli artt. 1223 e 1224 cod. civ. e dell’art.384 cod. proc. civ. si censura il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, degli interessi compensativi e del maggior danno, evidenziando la natura di obbligazione di valore del credito risarcitorio-indennitario.
3.3.1. Anche questo motivo resta assorbito dalla pronuncia emessa sul primo motivo dei ricorsi incidentali della RAGIONE_SOCIALE,
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ma -lo si rileva sempre nella direzione nomofilattica – il giudice del rinvio, nel delibare il merito della domanda verso i Ministeri, terrà conto, al riguardo, del consolidato orientamento di questa Corte, la quale ha affermato – ed innumerevoli volte ribadito – che, venendo in considerazione un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa (da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999) comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ. ove sia debitamente specificamente fornita) dalla data in cui l’obbligazione risarcitoria, mediante ‘monetizzazione’, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass. 06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, n. 458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641).
3.4. Resta assorbito, infine, anche il quarto motivo dei ricorsi principale e successivo delle parti private, con cui si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione alla statuizione sulle spese.
Quanto, infine, al secondo e al terzo motivo dei ricorsi incidentali della RAGIONE_SOCIALE -con cui si prospetta, rispettivamente, vizio motivazionale per contraddittorietà della sentenza e violazione degli artt. 1173 e 1218 c.c., unitamente all’art. 13, par.1 della Direttiva n.82/76 e alla luce della giurisprudenza eurounitaria -essi censurano l’avvenuto riconoscimento del diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, anche ai medici iscrittisi prima dell’anno 1982.
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4.1. Anche l’esame di questi motivi è precluso dal loro assorbimento nella pronuncia sul primo motivo dei medesimi ricorsi.
Al riguardo (lo si precisa sempre nella logica nomofilattica), tuttavia, il giudice del rinvio terrà conto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, alla questione se sussista, o no, il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge -in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983 -1984 all’anno accademico 1990-1991) -per i cc.dd . medici specializzandi ‘ a cavallo ‘ -cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983 -è stata data risposta positiva, anche per i medici iscrittisi prima del 1982, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278 delle Sezioni Unite di questa Corte. Questa sentenza, recependo il dictum della sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20) della Corte di Giustizia, emessa in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo, ha enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee.
In definitiva, va accolto il primo motivo dei ricorsi incidentali della RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento sia del ricorso
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incidentale proposto dalle parti private in una con il controricorso avverso i detti ricorsi incidentali della parte pubblica, sia degli altri motivi dei medesimi ricorsi incidentali, sia, infine, dei restanti ricorsi -principale e successivo -proposti dalle parti private.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma,