Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24849/2023 proposto da:
COMUNE DI SAN COGNOME, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente- avverso il decreto d ella Corte d’appello di Bari , n. 3281/2023, depositato in data 26.10.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.11.2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis applicabile) proposto innanzi al Tribunale di Foggia, NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di S. Severo ed il Ministero dell’Interno per ottenere dal Sindaco di San Severo, nella veste di Ufficiale di Governo, responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l’iscrizione nei registri anagrafici ai sensi dell’art. 2, comma 3° L. 1228/54, a far data dal 10 aprile 2016 al 9 aprile 2019.
Si costituivano in giudizio il Comune ed il Ministero i quali preliminarmente eccepivano il difetto di competenza territoriale del giudice adito in quanto, essendo convenuta una amministrazione statale oltre che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, il giudice competente non poteva che essere il Tribunale di Bari, ove vi era la sede distrettuale della Avvocatura dello Stato, con conseguente incidenza sulla individuazione del giudice da adire.
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 22 giugno 2021, accoglieva la eccezione opposta dai resistenti, dichiarando la propria incompetenza territoriale, ed indicando quale ufficio competente il Tribunale di Bari.
Con ricorso in riassunzione, COGNOME adiva il Tribunale di Bari affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 737 c.p.c . accogliesse la richiesta di rettificazione con iscrizione nei Registri anagrafici del Comune di San Severo.
Quest’ultimo si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non parte in causa atteso che resistente era il Sindaco quale Ufficiale di Governo e non nella qualità di legale rappresentante dell’Ente territoriale.
In secondo luogo, il Comune eccepiva la inammissibilità del ricorso, atteso che era stato formulato con rito differente da quello con il quale era stato introdotto il giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, per cui sarebbe stata necessaria l’introduzione di un autonomo giudizio; nel merito, contestava la domanda.
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 22 marzo 2022 accoglieva il ricorso proposto e, per l’effetto , imponeva al Sindaco del Comune di San Severo di iscrivere Barktus Zigmas nei registri anagrafici della popolazione residente per il periodo controverso.
Il Comune di San Severo reclamava la decisione di prime cure innanzi alla Corte di Appello di Bari, riproponendo le medesime difese del primo grado.
La Corte di Appello di Bari, con decreto del 26 ottobre 2023, rigettava il reclamo, osservando che: era infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto il Sindaco, pur esercitando le funzioni di Ufficiale di Governo, di fatto si era avvalso dell’apparato dell’Ente Comunale di cui era al vertice; quanto alla eccezione di inammissibilità, come rilevato dal Tribunale, essa doveva intendersi implicitamente delibata e superata trattandosi di una questione preliminare rispetto alla declaratoria di incompetenza, condividendo nel merito il provvedimento impugnato
Avverso tale ultima decisione il Comune di San Severo propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. COGNOME e il Comune di San Severo resistono con controricorso (il Comune ha depositato memoria).
Il Ministero dell’Interno ha depositato atto al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. punto 3), circa il difetto di legittimazione passiva del Comune di San Severo, in relazione alla legge 25 marzo 1958 n. 260, per aver la Corte d’appello ritenuto che il Comune, e non il Sindaco, fosse legittimato passivo, rilevando che quest’ultimo aveva esercitato le attribuzioni in materia di anagrafe quale ufficiale di Governo, pur avendo in concreto operato per il tramite dell’apparato dell’Ente comunale di cui era al vertice.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello , ai fini della decisione, abbia considerato ininfluente la decisione del Tar Lazio, Roma, n. 11217/2015, secondo la quale la notificazione del ricorso introduttivo va effettuata presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente, in quanto ‘ operando il Sindaco come ufficiale di Governo, nella sua qualità di Ufficiale dell’anagrafe….avrebbe dovuto essere evocato in giudizio presso l’Avvocatura Genera le dello Stato secondo quanto disposto da ll’art. 1 della L. 260/1958 ‘, nel mentre, nel caso di specie, le notificazioni erano state effettuate presso la Casa Comunale di San Severo.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 737 c.p.c., in relazione alla inammiss ibilita’ del giudizio , nonché difetto di motivazione, in quanto il ricorso per riassunzione era avvenuto secondo quanto disposto dalla suddetta norma innanzi al giudice collegiale, sulla base di rito diverso rispetto al ricorso introduttivo della lite, promosso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., innanzi al giudice monocratico.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’eccezione era stata implicitamente delibata e superata dal giudice,
trattandosi di una valutazione preliminare rispetto alla declaratoria di incompetenza.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. -punti 3) e 5) -per aver la Corte territoriale ritenuto che il COGNOME risiedeva nei Comuni di San Severo e Lucera sin dal 2007, per ragioni di lavoro, come desumibile dalle risultanze delle buste paga e dell’estratto conto previdenziale , deducendone l’erroneità dell’attestazione d’irreperibilità contenuta nei verbali redatti dalla polizia municipale in occasione degli accessi presso la residenza anagrafica in San Severo, in INDIRIZZO nel 2014 e 2015.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che: la Corte d’appello non abbia tenuto conto dell’efficacia probato ria rafforzata, ex art. 2700 c.c., dei verbali d’accesso della polizia municipale rispetto al contenuto delle scritture private aventi oggettiva valenza probatoria inferiore, considerando la mancata proposizione della querela di falso; la richiesta processualmente accolta di iscrizione del Barktus nei registri anagrafici presupponeva la invalidazione degli atti che avevano dato corso alla cancellazione, atteso che il resistente non poteva esimersi dal richiedere la loro disapplicazione, vertendosi in tema di giurisdizione ordinaria; il fatto che non era stata legittimamente operata alcuna verifica nei confronti della moglie- la quale risultava lavorare insieme al marito nella medesima azienda agricola- non costituiva prova della veridicità della residenza del ricorrente originario.
Il primo motivo è fondato. In tema di anagrafe della popolazione residente ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, il Sindaco agisce quale organo statuale ed i relativi atti sono direttamente imputabili allo Stato. L’esercizio dei poteri in materia costituisce manifestazione di prerogative statali delle quali il Sindaco è partecipe
quale Ufficiale di Governo. Ne consegue che dei danni derivanti dal comportamento doloso o colposo del Sindaco (nella specie, per illegittimo diniego della residenza anagrafica), anche ove realizzato mediante l’operato di organi comunali che allo stesso sono di supporto, risponde il Ministero dell’interno, quale ente preponente, a prescindere dall’individuazione di un comportamento di omissione di vigilanza da parte dello stesso (Cass., n. 15199/04; n. 7210/09).
In applicazione dei medesimi principi, il ricorso contro il provvedimento del Sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio dev’essere promosso nei confronti del Sindaco quale ufficiale di governo, cioè organo diretto dello Stato, e non quale rappresentante del Comune, ente estraneo alla procedura, sicché la sua evocazione in giudizio in quest’ultima veste determina un vizio relativo non solo alla notificazione del ricorso, ma anche all ‘ editio actionis, cioè al contenuto dell’atto introduttivo, che è causa della nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., sanabile ai sensi del successivo comma 5 mediante la rinnovazione dell’atto da notificarsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Cass., n. 3660/2020).
Invero, nell’ambito di tale orientamento è stato altresì rilevato che, n ei procedimenti disciplinati dall’art. 95 d.P.R. n. 296 del 2000 promossi dai privati, la legittimazione passiva non spetta al Procuratore della Repubblica ma al Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l’eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile (Cass, n. 39768/2021). Dalla citata giurisprudenza si evince dunque che qualora il Sindaco agisca quale ufficiale del Governo- nella fattispecie, per i servizi di
ufficiale dell’anagrafe – gli atti compiuti in tale veste sono imputabili al solo Ministero.
Ora, nella specie, l’erronea citazione in giudizio del Sindaco non quale ufficiale di Governo, bensì quale rappresentante dell’ente territoriale, ha comportato un vizio dell’editio actionis’ , con un’invalida costituzione del rapporto processuale nei confronti di soggetto non legittimato.
Pertanto, essendosi svolto l’intero giudizio di merito a contraddittorio mai validamente costituito, devesi, dunque, dichiarare la nullità del giudizio stesso e rimettere la causa innanzi al Tribunale di Bari, giudice di primo grado, ex art. 383, c.3, c.p.c., al quale è demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Gli altri motivi sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta, dichiara la nullità dell’intero giudizio, e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.