Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7244 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25579-2020 proposto da:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controRAGIONE_SOCIALE –
contro
REGIONE LAZIO;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 3676/2020 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 13/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dalla consigliera NOME COGNOME;
rilevato che
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., la società a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE privata accreditata con il S.S.N. ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni – chiedeva di dichiararsi il parziale inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE rispetto agli accordi contrattuali sottoscritti inter partes negli anni 2010-2013. In particolare, il RAGIONE_SOCIALE domandava la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE convenuta al pagamento della somma di Euro 97.688,05, oltre interessi, a titolo di differenza tra la remunerazione corrisposta per le prestazioni erogate nel quadriennio sopra individuato, che risultava essere stata ridotta indebitamente in forza dello sconto di cui all’art. 1, comma 769, lett. o) della I. n. 269/2006, nonostante tale misura fosse temporalmente circoscritta al triennio 2007-2009.
Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., comunicata alle parti in data 4 novembre 2016, l’adito Tribunale di Roma, dichiarata la contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE e della Regione Lazio, ha accolto la domanda principale svolta dal RAGIONE_SOCIALE, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma indebitamente trattenuta.
RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello avverso la suddetta decisione, contestando, in via preliminare, la sussistenza della propria legittimazione passiva in favore di quella esclusiva della Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1990, nonché, nel merito, l’erroneità della mancata
applicazione al rapporto controverso dello sconto di cui all’art. 1, comma 769, lett. o) della I. n. 269/2006.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
Con sentenza n. 1290/2018 pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14 febbraio 2018, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto.
5.1.In punto di legittimazione, la Corte distrettuale ha rilevato che la Regione Lazio aveva esercitato il proprio potere di attribuire l’incarico di pagamento ex art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1990, individuando nell’RAGIONE_SOCIALE il soggetto a ciò designato, là dove aveva demandato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il compito di sottoscrivere gli accordi contrattuali e, di conseguenza, di assumere l’obbligazione di pagamento nei confronti della struttura RAGIONE_SOCIALE. Sicché, la legittimazione passiva non poteva che spettare all’RAGIONE_SOCIALE.
5.2. Nel merito, la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo collegato all’art. 1, comma 769, lett. o) della I. n. 269/2006, ha osservato, confermando l’ordinanza impugnata, che la pratica dello sconto fosse temporalmente circoscritta al triennio 2007-2009 e che, pertanto, non poteva trovare applicazione per il periodo successivo.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza n. 3676/2020, pubblicata in data 13 febbraio 2020, questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso, per l’effetto cassando l’impugnata sentenza con rinvio.
Rilevata l’infondatezza del primo motivo, volto a censurare la violazione dell’art. 1, comma 769, lett. o) della I. n.
269/2006 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la Corte di cassazione ha accolto il secondo mezzo dedotto, relativo all’insussistenza di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
8.1. Al riguardo, in primo luogo, si è richiamato il consolidato orientamento (a partire dai fondamentali pronunce della Suprema corte del 31/08/2007 n. 18448, del 30/06/2015 n. 13333) in base al quale il d.l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423, a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’RAGIONE_SOCIALE“, si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’RAGIONE_SOCIALE nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni RAGIONE_SOCIALE autorizzate dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si sono costituite in aziende RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
8.2. La norma costituisce invero – ha proseguito questa Corte – l’approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni RAGIONE_SOCIALE in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell’ente “incaricato del pagamento”, da intendere come ente finanziatore delle aziende RAGIONE_SOCIALE, e
l’autorizzazione della prestazione RAGIONE_SOCIALE costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’RAGIONE_SOCIALE che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato».
8.3. Quindi – si è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) – «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle RAGIONE_SOCIALE – che, per quanto qui interessa sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica – ai sensi del L.R. 16 giugno 1994, n. 18, art. 1, è l’ente “incaricato del pagamento, anziché l’RAGIONE_SOCIALE“, non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla Regione, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, conferisce “le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza RAGIONE_SOCIALE ed ospedalieri; in quest’ottica, è proprio la L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell’attribuire alla RAGIONE_SOCIALE regionale il potere di provvedere “alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie”, rappresenta l’anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la D.G.R,. n. 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell’Organo RAGIONE_SOCIALE, di una modalità di finanziamento dell’RAGIONE_SOCIALE, mediante l’incarico conferito all’RAGIONE_SOCIALE». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8.4. Dunque, la Corte ha concluso che la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il RAGIONE_SOCIALE e autorizzate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE va risolta, per la Regione Lazio, alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in legge 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c).
8.5. È quindi conforme a legge, ha concluso la Corte, che la Regione Lazio, con la D.G.R. n. 1761/2002, abbia individuato nell’RAGIONE_SOCIALE il soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa, con conseguente esclusione della legittimazione passiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cliniche RAGIONE_SOCIALE propone ricorso ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n.4 cod. proc. civ. per la revocazione della summenzionata ordinanza, con atto notificato in data 12 ottobre 2020, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis.l. cod. proc. civ. .
considerato che
Con il primo motivo (errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte dichiarato la legittimazione passiva dell’Ente incaricato del pagamento, in luogo dell’RAGIONE_SOCIALE pur non sussistendo in atti alcun provvedimento attestante l’esistenza di un siffatto ente) si sostiene che la decisione impugnata sia inficiata da un errore di fatto perché basata sulla supposizione che in atti vi fosse la D.G.R. n. 1761/2002 o, comunque, un provvedimento regionale che indicasse, per gli anni di riferimento 2010/2013, un Ente incaricato del pagamento diverso dall’RAGIONE_SOCIALE
12.1. La società RAGIONE_SOCIALE evidenzia che in atti non vi sarebbe alcun documento da cui si potesse desumere che un altro ente,
diverso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, potesse essere il soggetto passivo della domanda di condanna per inadempimento contrattuale avanzata in primo grado dalla struttura, a fronte, da un lato, della produzione in giudizio dei contratti sottoscritti tra il RAGIONE_SOCIALE e la menzionata RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, della mancata produzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di documenti idonei ad attestare l’esistenza di un soggetto diverso incaricato del pagamento.
12.2. Di conseguenza, l’aver richiamato nell’ordinanza di cui si chiede la revoca la D.G.R. n. 1761/2002, non applicabile nel caso di specie giacché non prodotta in giudizio né oggetto di discussione tra le parti, non può che essere, ad avviso della RAGIONE_SOCIALE, il frutto di un errore di fatto. Errore di fatto che, sostiene la RAGIONE_SOCIALE, avrebbe carattere decisivo in quanto avrebbe portato all’accoglimento del motivo avversario.
13. La doglianza è inammissibile.
13.1. La D.G.R. n. 1761/2002 non è in atti e non risulta trascritta; in ogni caso, sembra dedursi dalla pronuncia revocanda (cfr. pag. 5) che la stessa sembri incaricare del pagamento la RAGIONE_SOCIALE, soggetto diverso dall’RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che l’errore di fatto nel riferimento al D.G.R. 1761/2002 anche ritenuto esistente non è comunque decisivo ai fini dell’esito del ricorso del RAGIONE_SOCIALE.
14. Il secondo motivo (errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ.) lamenta l’erroneità della decisione impugnata, per aver fatto applicazione di principi di diritto enunciati con riguardo a fattispecie non assimilabili a quella del giudizio de quo.
1. Le pronunce nn. 13333/2015 e 24639/2016 sarebbero state emesse con riguardo a controversie aventi ad oggetto la
richiesta, da parte di strutture accreditate, di pagamento di corrispettivi dovuti per l’attività RAGIONE_SOCIALE svolta per conto del RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno 2006. Viceversa, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il giudizio conclusosi con l’ordinanza de quo, avrebbe chiesto di dichiararsi l’inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE che, in violazione dei contratti sottoscritti inter partes per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 al momento del pagamento aveva inopinatamente decurtato il corrispettivo dovuto, applicando indebitamente la regola di cui all’arti., comma 769, lett. o) della I. n. 269/2006, nonostante tale misura fosse temporalmente circoscritta al triennio 2007-2009.
14. 2. In quest’ottica, l’ordinanza gravata sarebbe viziata da un errore di percezione consistente nell’aver omesso di considerare un elemento di fatto determinante e decisivo, risultante dagli atti processuali, ovvero la presenza dei contratti tra la società RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
14. 3. Sicché, ad avviso della RAGIONE_SOCIALE, vi sarebbe un contrasto insanabile tra l’ordinanza e gli atti processuali, giacché con la sua decisione, questa Corte avrebbe ritenuto legittimato passivo e, dunque, passibile di condanna per inadempimento contrattuale, non l’RAGIONE_SOCIALE, controparte contrattuale del RAGIONE_SOCIALE, bensì un soggetto terzo, totalmente estraneo ai rapporti sorti inter partes.
15. La censura è inammissibile.
15.1. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata
valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 10040/2022; Cass. 20635/2017).
15.2. Nel caso di specie, la decisione di questa Corte non si è fondata affatto sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. La decisione si è fondata su un principio di diritto, desumibile dall’inequivoco testo dell’art. 1, comma 10, del d.l. 324/1993 – a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» – consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale – esclusa in ogni caso la legittimazione passiva delle RAGIONE_SOCIALE – sono gli enti designati dalle Regioni ad essere legittimati passivamente per tali debiti (Cass. 17587/2018; Cass. 3676/2020).
15.3.La decisione revocanda ha fatto applicazione di tali principi, ed ha individuato l’ente designato al pagamento, da parte della Regione Lazio, nell’RAGIONE_SOCIALE. L’eventuale – erronea individuazione dell’ente designato per il pagamento – non comporta che la decisione si sia fondata sua una svista materiale, essendo la stessa fondata su una valutazione giuridica, ossia l’esclusione, per legge, prima che per effetto delle sentenze, contestate dalla RAGIONE_SOCIALE, della legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE. – Per —,
nte COGNOME. · COGNOME e t COGNOME Per cui il ‘ricorso dfreíta, altresì, di interesse, atteso che in nessun caso nel rescissorio potrebbe essere affermata la sussistenza della legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, come vorrebbe l’istante.
16. Attesa l’inammissibilità del ricorso ed in applicazione del principio di soccombenza, parte RAGIONE_SOCIALE è condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022.
17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di COGNOME contributo COGNOME unificato COGNOME pari COGNOME a COGNOME quello COGNOME previsto COGNOME per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controRAGIONE_SOCIALE e liquidate in euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 28 ottobre 2022.