Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3360  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35229/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rapp.  p.t., elettivamente domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE) che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente  agli  avvocati  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rapp.  p.t.  elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
-intimato- avverso la SENTENZA  RAGIONE_SOCIALE CORTE  D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE  n. 7001/2017 depositata il 07/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- La RAGIONE_SOCIALE oppose il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, in corso di causa divenuta RAGIONE_SOCIALE), quale cessionaria dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE, ente proprietario e gestore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Nancy, per l’importo complessivo di euro 7.184.977,56= oltre interessi legali dalla domanda, a saldo RAGIONE_SOCIALEe fatture nn.210, 211 e 212 del 27/5/2005 emesse dalla cedente per prestazioni sanitarie rese dal predetto ospedale nel contesto temporale 1/1/199831/12/2000, ‘a titolo di conguaglio in relazione al regime tariffario allo stato applicabile’ . Con separat o giudizio la RAGIONE_SOCIALE– sempre quale cessionaria del credito fatto valere in sede monitoria da RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE -chiese la condanna RAGIONE_SOCIALE stessa al pagamento degli interessi calcolati ai sensi del d.lgs. n.231/2002, maturati sulla somma costituente la sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo.
Riuniti  i  giudizi,  il  Tribunale  revocò  il  decreto  ingiuntivo  e condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 5.420.889,93=, oltre interessi legali e maggior danno, ed alle spese di lite.
La sentenza  venne  gravata  in  via  principale da  RAGIONE_SOCIALE ed in via incidentale dalla ASL.
Per quanto interessa, la Corte di appello, ha ritenuto fondato il primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ed ha affermato che la Regione Lazio era legittimata passiva per i pagamenti, dal 2004 in poi, RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese dagli RAGIONE_SOCIALE classificati e dagli RAGIONE_SOCIALE, rilevando, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del soggetto legittimato passivo, soltanto il momento in cui avviene ( o viene richiesto) il pagamento e non assumendo rilievo quello in cui vennero effettuate le prestazioni del cui pagamento si pretende il conguaglio. Quindi, assorbiti tutti gli altri motivi, la Corte di appello ha integralmente riformato la prima decisione, per essere la Regione Lazio il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria azionata, e non la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  con  tre  mezzi, illustrati con memoria, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di  appello,  pubblicata  il  7  novembre  2017.  La  RAGIONE_SOCIALE  ha replicato con controricorso seguito da memoria. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per avere la Corte erroneamente ritenuto inammissibile ed infondata la questione, posta da RAGIONE_SOCIALE, in punto tardività RAGIONE_SOCIALE‘eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dalla ASL soltanto nel giudizio avente ad oggetto gli interessi moratori, poi riunito, al momento RAGIONE_SOCIALE precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, a quello portante, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo, stante, da una parte, l’asserita novità RAGIONE_SOCIALE‘argomento, e, dall’altra parte, l’intervenuta estensione comunque automatica RAGIONE_SOCIALEe eccezioni sollevate nella causa riunita alla causa portante.
Ciò ha comportato, a parere RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la violazione degli articoli 153, 163, 167, 189, 112, 116, 274 e 345 cod. proc. civ.
2.2.- Il primo motivo è infondato.
2.3.- La questione relativa alla carenza di titolarità, attiva o passiva, del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione «ad causam», non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall’attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall’attore, cosicché la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa (Cass. S.U. n. 2951/2016; Cass. 24758/2021; Cass. 22902/2013; Cass. 17385/2015; così anche Cass. 21235/2019; Cass. 21235/2019; Cass. 11744/2018). Tale rilievo evidenzia l’ infondatezza del motivo del ricorso, focalizzato sulla tardiva deduzione RAGIONE_SOCIALE questione attinente alla legittimazione passiva da parte RAGIONE_SOCIALE ASL in primo grado, e sulla non rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE stessa da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di merito.
3.1.Con il secondo motivo si denuncia l’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE DGR Lazio n. 602 del 9 luglio 2004, laddove la Corte di Appello ha ritenuto che la Regione Lazio, cui detta delibera attribuiva la funzione di ente pagatore, per conto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese dagli ospedali classificati, fosse tenuta, in virtù di detto atto amministrativo, a pagare per conto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE anche le prestazioni rese dai predetti ospedali prima RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore, dovendosi, a dire RAGIONE_SOCIALE Corte, avere riguardo, a tal fine, alla data di emissione RAGIONE_SOCIALEe fatture, e non alle prestazioni ivi indicate, ancorché rese antecedentemente al suddetto istituito sistema di pagamenti centralizzati.
Ciò ha comportato, a parere RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la violazione degli artt.1362, 1363, 1366 cod. civ., e dei principi generali in materia di interpretazione  degli  atti  amministrativi,  nonché  la  violazione  del principio generale di irretroattività degli atti amministrativi.
3.2.- Il secondo motivo è infondato.
3.3.Alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo consolidato, il principio per cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale ‘nei rapporti … con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente’) si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’U.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in Aziende RAGIONE_SOCIALE Locali (cfr. da ultimo, Cass. n. 29099/2022; v. in particolare, Cass. 30/06/2015, n. 13333; in precedenza v. già Cass. 31/08/2007, n. 18448; tra le successive, cfr. Cass. 23/12/2016, n. 26959; Cass. n.24639/2016; Cass. 05/07/2018, n. 17587; Cass.13/02/2020, n. 3676).
Avuto  riguardo  a  tale  quadro  normativo,  può  ribadirsi  (come questa Corte ha già evidenziato, di recente Cass. n. 29099/2022, cit.) che la disposizione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10 regola la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti che erogano  prestazioni  sanitarie  in  regime  di  convenzione  con  la Regione: farmacie, medici specialisti, strutture private.
Per questi soggetti – si è precisato – vale la regola che essi sono creditori  RAGIONE_SOCIALE‘ente  “incaricato  del  pagamento”,  da  intendere  come ente  finanziatore  RAGIONE_SOCIALEe  Aziende  RAGIONE_SOCIALE,  e  l’autorizzazione  RAGIONE_SOCIALE prestazione  sanitaria  costituisce,  non  la  fonte  RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione RAGIONE_SOCIALE‘unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato (cfr. ancora, in particolare, Cass. n. 13333 /2015, cit.).
Del tutto priva di pertinenza, è, pertanto, l’osservazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, secondo la quale, nel sistema delineato dalla DGR Lazio n. 602 del 2004, la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘ente incaricato del pagamento non riguarderebbe le ipotesi di prestazioni, come nel presente caso, rese in epoca antecedente al 2004: infatti, la qualità di ente incaricato del pagamento, cui si collega la legittimazione passiva nei rapporti obbligatori con le strutture accreditate ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE norma in esame, discende dalla sua funzione di ente finanziatore RAGIONE_SOCIALEe Aziende RAGIONE_SOCIALE, obbligato per legge al pagamento, attribuita e regolata da norme di legge statale, circostanza che costituisce la ratio fondante RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata e sulla quale la ricorrente, nelle censure, non si sofferma.
4.1.Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla direttiva esplicativa del Dipartimento Sociale Direzione Regionale SSR prot. 112072 del 4.10.2004, con cui la Regione ha reso operativa la DGR n. 602 del 9 luglio 2004, facendo decorrere la stessa, con riguardo all’attribuzione in capo alla Regione RAGIONE_SOCIALE funzione di pagamento, per conto RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, in favore di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, a far data dall’emissione RAGIONE_SOCIALEe fatture riferite alle prestazioni rese dal mese di aprile 2004.
4.2.- Ferme le ragioni di infondatezza RAGIONE_SOCIALE tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente esplicitate in relazione al secondo  motivo,  il terzo  motivo  è inammissibile.
4.3.- La motivazione del Corte distrettuale non è stata nemmeno adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti ( ex plurimis Cass. nn. 17247/2006, 18587/2014), non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare – ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4), cod.proc.civ. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la  sua  “decisività”  (Cass.  Sez.  U.  nn.  8053/2014,  8054/2014, 1241/2015; Cass. nn. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020) mentre, nel caso di specie, la censura concerne l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE direttiva amministrativa.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le  spese  seguono  la  soccombenza  nella  misura  liquidata  in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
 Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida in euro 30.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del  15%,  ed accessori di legge;
-Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il giorno 26 ottobre 2023.