Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25832 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10092/2023 proposto da:
ASL ROMA 1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
STUDIO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6701/2022 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 24/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che,
con sentenza resa in data 24/10/2022, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la ASL Roma 1 al pagamento, in favore della società attrice, degli importi a quest’ultima dovuti a integrazione della remunerazione alla stessa spettante per le prestazioni sanitarie specialistiche rese in adempimento degli accordi intercorsi tra le parti nel quadro del rapporto di accreditamento della RAGIONE_SOCIALE presso il Servizio sanitario nazionale;
a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale, nell’accertare l’effettiva inesattezza degli adempimenti eseguiti dall’Asl Roma 1 (con la conseguente responsabilità di quest’ultima per il pagamento di quanto ancora dovuto), ha ribadito la sussistenza della legittimazione passiva della Asl rispetto alla domanda di condanna proposta dalla società attrice, dovendo ritenersi che detta domanda fosse stata avanzata sulla base degli accordi direttamente conclusi tra la Asl Roma 1 e la stessa società; accordi di per sé inidonei a coinvolgere la diretta responsabilità della Regione Lazio, secondo quanto infondatamente preteso dalla Asl;
avverso la sentenza d’appello, la Asl Roma 1 propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
considerato
che, con l’unico motivo proposto, la Asl Roma 1 censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1, co. 10 d.l. n. 324/1993, convertito
con modificazioni nella legge n. 423/1993; dell’art. 2 del d.lgs. n. 502/1992; nonché dell’art. 2, co. 2, lett. c) della legge reg. Lazio n. 18/1994 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Asl rispetto alla domanda di condanna proposta dalla controparte, in contrasto con quanto reso palese dalla disciplina normativa espressamente richiamate in ricorso, secondo la quale detta legittimazione passiva sarebbe piuttosto spettata in capo alla Regione Lazio;
che, con decreto del 18 settembre 2024 assunto a seguito di istanza di parte, il Presidente Aggiunto di questa Corte ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione relativa all ‘identificazione del soggetto passivamente legittimato rispetto alle pretese creditorie delle strutture sanitarie convenzionate;
che appare conseguentemente opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con decreto del Presidente Aggiunto del 18/9/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1/7/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME