Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1053 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1053 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 08/01/2025 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 7814/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7814 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
da
SERIO NOME (C.F.: CODICE_FISCALE
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del funzionario rappresentante per procura NOME COGNOME
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: LPU CST 74H59 H501W)
-controricorrente-
nonché
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: non indicato), in persona del Ministro in carica
-intimato-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Lecce
6 ottobre 2022;
Sezione distaccata di Taranto n. 332/2022, pubblicata in data
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato una cartella di pagamento a NOME COGNOME per un credito iscritto a ruolo avente ad oggetto gli importi dallo stesso dovuti in virtù di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti.
L’intimato ha proposto opposizione .
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto.
La Corte d’a ppello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il Serio, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Si premette che, secondo i principi affermati, anche a Sezioni Unite, da questa Corte, « in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all ‘ esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell ‘ opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 -01; conf., successivamente, ex multis : Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 -01). Viene espressamente chiarito, nella motivazione di tale
pronuncia, che, in base al principio della domanda, così come non è mai ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa -neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta definitiva e incontestata caducazione dello stesso -tanto meno è possibile l’accoglimento dell’opposizione per motivi diversi da quelli avanzati dalla parte opponente con l’originario ricorso proposto al giudice dell’esecuzione; secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale (cfr., in proposito, anche: Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 -01, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 -01; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 – 01).
Nella specie, è pacifico che il decreto penale di condanna, costituente il titolo del credito iscritto a ruolo, è stato definitivamente caducato dal giudice penale nello sviluppo del relativo processo: deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla opposizione proposta dal Serio nel presente giudizio, le cui spese vanno regolate sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale.
In proposito, assume carattere pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione (anche relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nella presente fase del giudizio) il rilievo, possibile anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dell’originaria radicale improponibilità della presente opposizione, in virtù del principio di diritto recentemente
affermato da questa stessa Corte, secondo il quale « in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell’ agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva; in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sens i dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione » (cfr., negli esatti termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024, Rv. 670113 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 6204 del 07/03/2024; Sez. 3, Sentenza n. 25272 del 20/09/2024, Rv. 672117 -01).
Nella specie, l’opposizione risulta proposta esclusivamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del Ministero della Giustizia, indicati quali enti titolari del credito oggetto di intimazione, ma non nei confronti dell’agente della riscossione Age nzia delle Entrate -Riscossione. A nulla rileva il fatto che, per un evidente errore materiale, nella sentenza di primo grado sia indicata una pretesa (e peraltro insussistente) trasformazione di RAGIONE_SOCIALE nell’Agenzia delle Entrate Riscossione: del resto, sia il giudizio di secondo grado che il presente giudizio di legittimità risultano instaurati esclusivamente nei confronti di Equitalia Giustizia RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE e del Ministero della Giustizia.
Dunque, l’opposizione, come proposta, avrebbe dovuto ritenersi radicalmente inammissibile, il che rende superfluo anche
riportare il contenuto dei singoli motivi del ricorso, attinenti al merito della stessa.
Va, peraltro, osservato che i principi di diritto appena richiamati , in tema di legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione per le opposizioni esecutive proposte nell’ambito delle procedure di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, sono stati chiaramente enunciati e precisati solo di recente da questa Corte, il che, unitamente alla considerazione che effettivamente il titolo esecutivo è venuto meno nel corso del processo, induce la Corte a ritenere di giustizia la compensazione integrale delle spese della presente fase del giudizio.
Restano invece a carico dell’opponente le spese del doppio grado del giudizio di merito, anche in virtù della considerazione che, con riguardo al l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art . 617 c.p.c., con la quale erano stati dedotti pretesi vizi di forma della cartella di pagamento e l’omessa o, comunque, irregolare, notificazione del titolo esecutivo, opposizione già dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado (per tardività), l’appello del Serio ( avverso la suddetta statuizione di inammissibilità) sarebbe stato a sua volta da dichiarare inammissibile, in quanto le sentenze in materia di opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili, mentre l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con la quale il Serio aveva dedotto la radicale inesistenza del titolo esecutivo, sull’assunto che il decreto penale di condanna non gli era mai notificato, sarebbe stata da ritenere infondata nel merito, in quanto la notifica del suddetto decreto penale di condanna era in realtà avvenuta presso il suo difensore e, quindi, se non del tutto regolare, al più avrebbe potuto ritenersi una notifica nulla (non certo inesistente), il che non avrebbe determinato una situazione equiparabile alla radicale insussistenza del titolo esecutivo, ma avrebbe solo consentito la possibilità di contestare
tardivamente il titolo stesso, con i mezzi all’uopo apprestati dall’ordinamento penale (come poi in realtà è avvenuto, anche con successo per l’opponente), analogamente a quanto avviene per l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo irregolarmente notificato (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21257 del 20/10/2016 , per l’espressa affermazione dell’analogia tra decreto ingiuntivo e decreto penale di condanna, sotto il profilo della necessità dell’esistenza della loro notificazione ai fini della formazione del titolo esecutivo) .
È dichiarata cessata la materia del contendere sull’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dal Serio . Le spese del giudizio di merito sono poste a carico dell’opponente COGNOME e liquidate come in dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compen-
sate tra le parti, in virtù dei motivi già esposti.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara cessata la materia del contendere sull’opposizione proposta dal COGNOME;
-condanna il ricorrente COGNOME a pagare le spese del giudizio di merito in favore degli enti controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 1.000,00, per il giudizio di primo grado, ed in complessivi € 1.000,00, per il giudizio di secondo grado, oltre spese generali ed accessori di legge;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-