Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33400 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7226/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE EX L.R. 17/2021, in persona del commissario straordinario NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura su foglio separato allegato al ricorso, pec EMAIL
-ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE THIESI , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura su foglio separato allegato al controricorso pec EMAIL
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 125/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE d’APPELLO di Cagliari -sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 20.4.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.9.2024 dal AVV_NOTAIO.
Somministrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 159/2018, pubblicata il 16.4.2018, la Corte di Appello di Cagliari -sez. dist. di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1424/2011, con c ui era stata condannata a pagare al RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 70.224,56 oltre iva per consumi idrici relativi agli anni 1988/1996, rigettava la domanda svolta. La corte d’appello, ritenuta validamente proposta l’eccezione di prescrizione ed appli cato il termine ex art. 2948, n. 4, cod. civ., dichiarava la prescrizione del diritto assumendo che, dato il riconoscimento di debito effettuato con lettera del 28.10.1999, protocollata il 3.11.1999, da tale ultima data fosse decorsa ex novo la prescrizione, ma che al momento RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 15.2.2005, fosse trascorso un termine superiore a cinque anni senza l’intervento di un atto interruttivo.
La Corte d’Appello di Cagliari sez. dist. di RAGIONE_SOCIALE con sentenza pubblicata il 20.4.2022, in accoglimento del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE revocava la sentenza n. 159/2018 e rigettava l’appello avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1424/2011, gravando l’RAGIONE_SOCIALE delle spese di lite di entrambi i procedimenti.
La corte d’appello notava che la sentenza n. 159/2018 era stata emessa sull’erroneo presupposto, rilevante come ‘falsa percezione’, che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse depositato solo la lettera del 28.10.1999 e non altri documenti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione, mentre era stato depo sitato già con l’atto di citazione, quale documento n. 2, la raccomandata del 30.7.2001, con cui il creditore aveva sollecitato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma pretesa a titolo di consumi idrici. Né il fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE supposta inesistenza, ossia la mancanza di ulteriori atti interruttivi, aveva costituito un punto controverso oggetto di discussione tra le parti e RAGIONE_SOCIALE conseguente pronuncia. La corte d’appello, considerato che l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE aveva investito la decisione di primo grado limitatamente al ritenuto applicabile termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 cod. civ., rigettava nel merito l’ impugnazione avverso la sentenza n. 1424/2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e condan nava l’appellante alla rifusione delle spese di entrambi i procedimenti.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte ricorre la RAGIONE_SOCIALE EX L.R. 17/2021, sulla base di un motivo. Risponde con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 81 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. e chiede la cassazione senza rinvio ex art. 382, comma terzo, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per difetto di legittimazione a contraddire in capo al soggetto in origine convenuto in primo grado da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che il credito oggetto di lite afferiva a servizi di acqua, depurazione e scarico fognario in favore dell’RAGIONE_SOCIALE facente capo all’RAGIONE_SOCIALE, erroneamente l’atto di citazione introduttivo del giudizio di pr imo grado sarebbe stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE priva di legittimazione a contraddire. Infatti, il D.lgs. 502/1992 ha disposto la soppressione delle UU.SS.LL. su tutto il territorio nazionale, mentre le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di nuova creazione, non sono succedute ex lege agli organi soppressi e, pertanto, la legittimazione sostanziale e processuale in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi loro facenti capo sono state devolute alle ‘gestioni stralcio’, dotate di soggettività giuridica e autonoma capacità processuale come confermato dalla legge RAGIONE_SOCIALE sarda n. 11/1998 all’art. 56.
L’art. 6, comma primo, l. 724/1994, inoltre, ha disposto che ‘in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime’, mentre l’art. 2, comma 14, l. 549/1995 ha previsto che ‘per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE situazione debitoria delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle aziende ospedaliere al 31
dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende’. In seguito, l ‘art. 6, comma primo, l. 724/1994 ha disposto la trasformazione delle gestioni stralcio in ‘gestioni liquidatorie’.
Non essendosi verificata alcuna ipotesi di successione delle RAGIONE_SOCIALE alle soppresse RAGIONE_SOCIALE, la legittimazione processuale sarebbe spettata all’organo di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE gestione stralcio che prolunga la soggettività dell’ente soppresso durante la fase RAGIONE_SOCIALE, sì che, attenendo il rilevato vizio alla legitimatio ad causam , verificabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, non potendo il giudizio essere promosso nei confronti di soggetto di diverso dal destinatario degli effetti RAGIONE_SOCIALE pronuncia richiesta, la sentenza impugnata si sarebbe dovuta cassare senza rinvio.
La legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 24 dell’11.9.2020 (‘ Riforma del sistema sanitario RAGIONE_SOCIALE e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 2006, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 23 del 2014 e RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore’) h a istituito, tra le altre, RAGIONE_SOCIALE, la quale in base all’art. 3, comma sesto, ‘[…] nell’interesse RAGIONE_SOCIALE Regione e su indicazione dell’Assessorato RAGIONE_SOCIALE competente in materia di sanità, svolge la funzione di ufficio liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende RAGIONE_SOCIALE in capo all’RAGIONE_SOCIALE e di quelli facenti in precedenza capo alle soppresse RAGIONE_SOCIALE e alle soppresse aziende RAGIONE_SOCIALE. A questo scopo nel bilancio RAGIONE_SOCIALE Regione, a decorrere dall’anno 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa’.
La legge Regione RAGIONE_SOCIALE del 22.11.2021, n. 17, all’art. 34, lett. b), nel sostituire il comma sesto dell’art. 3 l.r. 24/2020 ha previsto ‘Contestualmente all’istituzione di RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE Regione e su indicazione dell’Assessorato RAGIONE_SOCIALE competente in materia di sanità, è istituita la RAGIONE_SOCIALE, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione
dell’RAGIONE_SOCIALE e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alle soppresse aziende RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 34, lett. o ) , inoltre, ha sostituito il comma 13 dell’art. 47 l.r. 24/2020 ed ha stabilito che ‘Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE subentrano nelle funzioni in precedenza svolte dall’ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al comma 12 e fermo quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, l’ATS è sottoposta a gestione RAGIONE_SOCIALE e i relativi organi e l’organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.”
Da ciò deriva la legittimazione ad impugnare la sentenza oggi in esame da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile, tuttavia, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. in base al quale è doverosa, al fine del rispetto del principio di specificità, l’indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda il motivo e l’illustrazione del contenuto ril evante, provvedendo alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16 marzo 2012, n. 4220). Infatti, sulla parte ricorrente grava l’obbligo di precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 4 marzo 2021, n. 5999; sez. un., 23 settembre 2019, nn. 23552 e 23553; Cass., 18 giugno 2020, n. 11892; 6 novembre 2012, n. 19157; 23 marzo 2010, n. 6937; 12 giugno 2008, n. 15808; 25 maggio 2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. 27 dicembre 2019, n. 34469; 19 aprile 2016, n. 7701), poiché il compito dei giudici RAGIONE_SOCIALE corte è quello di procedere a una ‘verifica degli atti stessi, non già alla loro ricerc a’ (v. Cass. 20 luglio 2021, n. 20753; 24 giugno 2020, n. 12498; 20 marzo 2017, n. 7048).
3.1. La ricorrente ha contestato il difetto di legittimazione passiva in capo all’RAGIONE_SOCIALE afferendo il credito azionato ad un
rapporto contrattuale , asseritamente, facente capo all’RAGIONE_SOCIALE, di cui è stata disposta la soppressione in base al D.lgs. 502/1992. Da ciò (prima RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore delle leggi regionali 24/2020 e 17/2021) deriverebbe l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE legittimazione sostanziale e processuale in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle soppresse UU.SS.LL. alle ‘gestioni stralcio’, dotate di soggettività giuridica e autonoma capacità processuale e patrimoniale come confermato dalla legge RAGIONE_SOCIALE sarda n. 11/1998 all’art. 56, sì che non sarebbe stato possibile convenire in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
Sta di fatto che la ricorrente, fermo restando che, come rilevato nella sentenza impugnata, non risultava essere stato proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari nella parte in cui la lettera del 28.10.1999 era stata qualificata come riconoscimento di debito, non ha in alcun modo proceduto alla debita indicazione RAGIONE_SOCIALE sede di ingresso nel corso del giudizio di merito del riferito contratto intercorso fra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, né tantomeno ha provveduto a RAGIONE_SOCIALEzzarlo in questo giudizio di legittimità, a tanto non bastando la comunicazione del 19.4.1995 a firma del Commissario straordinario (v. doc. 5 del fascicolo ex art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.), ascendendo il credito a far tempo dal 1988.
Senza sottacersi che risulta non ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui la <>.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00,
di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALE