Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21056 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21056 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27807/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME (FNCRNG59A27G482O) con domicilio digitale
-ricorrente-
contro
REGIONE ABRUZZO, ex lege rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO con domicilio digitale EMAIL ;
-controricorrente-
nonchè contro
COMUNE DI CHIETI
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 594/2022 depositata il 21/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Chieti, ha chiesto la condanna della Regione e/o del Comune al pagamento del conguaglio sui contributi di esercizio per l’anno 2011, previsti dalla L.R. Abruzzo n. 62/1983 (artt. 49 e 56), sostenendo che le somme già ricevute fossero solo acconti.
2.In primo grado il Tribunale di L’Aquila ha accolto in parte la domanda e condannato in solido Regione e Comune al pagamento di € 423.150,78 oltre interessi e spese.
3.La Regione Abruzzo interponeva gravame chiedendo di essere esclusa per difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande ex adverso proposte e il rigetto delle stesse o una diversa quantificazione del contributo.
4.Il Comune di Chieti ha proposto appello incidentale ribadendo a sua volta il difetto di legittimazione passiva.
La società RAGIONE_SOCIALE ha resistito e proposto appello incidentale per ottenere una somma maggiore contestando i calcoli effettuati dal CTU (in particolare la decurtazione del 10%).
6.La Corte d’appello de L’Aquila, per quanto qui rileva, ha accolto l’appello principale della Regione Abruzzo e ha riformato la
sentenza di primo grado, escludendola dal novero dei soggetti condannati.
6.1.La Corte d’appello ha chiarito che a seguito della L.R. 1/2011 e della successiva L.R. 9/2012, la gestione finanziaria e l’erogazione dei contributi è competenza esclusiva dei Comuni capoluogo.
6.2.La Regione Abruzzo, pur continuando a calcolare i fabbisogni e a trasferire i fondi, non è più legittimata a essere convenuta in giudizio dalle aziende concessionarie.
6.3.Questo orientamento si fonda ad avviso della Corte territoriale su un’applicazione coerente del principio di competenza funzionale introdotto dalla legislazione regionale.
7.Avverso la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila n.594/2022 pubblicata il 21.4.2022 la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione notificato il 14.11.2022 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Regione Abruzzo mentre è rimasto contumace il Comune di Chieti.
CONSIDERATO CHE:
1.Preliminare all’esame del merito del ricorso è il rilievo che la procura speciale su supporto cartaceo separato non è stata depositata dalla società ricorrente, ma dal controricorrente: l’omesso deposito della procura ad litem , contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 cod.pro.civ., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità (Cass. 33923/23 – nella specie, la S.C. ha escluso l’improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem, poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all’originale).
Passando al merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione di norme di legge cioè della legge quadro n. 151/1981, art. 5, della l.r. Abruzzo n. 62/1983, artt. 49, 50, 56 e 59, della l.r. Abruzzo n. 1/2011, art. 64, della l.r.Abruzzo n. 9/2012 per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la Regione Abruzzo dalla legittimazione passiva, sostenendo che, dopo la l.r. 1/2011, la competenza sia solo dei Comuni capoluogo.
2.1.Assume la ricorrente che in realtà, le norme del 2011 e 2012 non hanno abrogato le disposizioni della l.r. 62/1983, che continuano ad attribuire alla Regione la determinazione dei costi standard preventivi e consuntivi, l’approvazione dei programmi finanziari e dunque, un ruolo diretto e sostanziale nella liquidazione dei contributi. Osserva ancora la ricorrente che a Regione ha di fatto continuato a esercitare funzioni dirette: con la delibera 521/P del 9.08.2012, ha determinato costi e deficit standard anche per l’anno 2011.
3.Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 81, 101 e 102 cod.proc.civ. per avere la Corte d’appello contraddittoriamente ritenuto che la Regione sia competente a determinare i costi standard, ma non sia parte legittimata nella causa che verte proprio sull’obbligo di determinare tali costi.
4.I due motivi strettamente connessi possono esser esaminati congiuntamente e sono infondati.
4.2.Occorre precisare che la questione posta dalla ricorrente riguarda non la legittimazione passiva della Regione Abruzzo ma la titolarità passiva del rapporto oggetto della domanda e cioè la qualità di debitore della Regione rispetto al diritto di credito esercitato dalla società RAGIONE_SOCIALE ( cfr. Cass. Sez. Un. 2951/2016)
4.3.Tanto chiarito l’art. 64 delle L.Regione Abruzzo n.1/2011 inserito nel CAPO VI ‘Interventi urgenti e indifferibili in materia di
trasporto pubblico regionale e locale’ – e che comprende gli artt. 59-70 – disciplina il ‘ Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia’ e al primo comma dispone quanto segue: ‘1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani. 2. Il trasferimento avviene con provvedimento del competente Servizio della Direzione regionale Trasporti RAGIONE_SOCIALE. Esso e’ stabilito, per il 30%, entro il 31 marzo e per la restante parte entro il successivo 30 ottobre. I trasferimenti delle somme derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori avvengono entro il mese successivo al trasferimento da parte dello Stato.
Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono omnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune.
I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell’ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative:
affidamento dei servizi di trasporto locale della propria rete urbana in conformita’ con l’art. 23 bis del
convertito con modificazioni nella
e successive modificazioni;
stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;
contro
llo della sicurezza e della regolarita’ del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell’idoneita’ del percorso, delle sue variazioni e dell’ubicazione delle fermate.
Restano ferme le competenze dei Comuni relative a:
approvazione dei piani per la mobilita’ previsti dalla
e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;
definizione dei servizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione;
istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;
le funzioni riconosciute dalle leggi regionali in materia di trasporto pubblico locale.
Rimangono in capo alla Regione le funzioni amministrative collegate alla corresponsione dei contributi per la libera circolazione di cui alla e successive modificazioni
e al pagamento della buonuscita per gli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della .
6-bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara.
6-ter. A far data dall’entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni: di trasporto su strada, e riconoscimento dell’idoneita’ del percorso,
contro
llo della sicurezza e della regolarita’ del servizio delle sue variazioni e dell’ubicazione delle fermate;
approvazione dei piani per la mobilita’ previsti dalla (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;
funzione di programmazione dei servizi sulla rete di competenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) della
(Norme per il trasporto pubblico locale), in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino;
istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico del proprio bilancio e
programmazione degli stessi in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino.
4.4. Ebbene, dalla normativa sopra indicata si desume chiaramente che a partire dal 2011, con l’entrata in vigore della L.R. 1/2011 e poi della L.R. 9/2012, è avvenuto un trasferimento completo delle funzioni gestionali e finanziarie in materia di TPL ai Comuni capoluogo (nel caso di specie, Chieti).
4.5.La Regione si limita a trasferire un monte risorse omnicomprensivo, vincolato al solo scopo di sostenere i costi del servizio urbano, ma non ha più alcun obbligo diretto nei confronti delle aziende concessionarie.
4.6.Di conseguenza, qualsiasi rivendicazione economica deve essere rivolta al Comune concedente, che ha la responsabilità dell’esercizio e del rapporto contrattuale con il gestore. La Regione mantiene delle funzioni amministrative limitatamente ai contributi per la libera circolazione ma non in materia di trasporto pubblico locale.
4.7.A ciò si aggiunga che la circostanza della mancata abrogazione degli artt. 49 e 56 delle legge regionale n. 62/1983 in relazione all’individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio per mezzo della Giunta regionale non vale a sostenere la tesi della permanenza della legittimazione della Regione finendo, piuttosto, per disconoscere la disciplina della legge n.1/2011 che ha attuato la delega contenuta nell’art. 59 della legge regionale 62/1983 ed è chiaramente finalizzata in un’ottica semplificatoria.
Il trasferimento di risorse non avrebbe, in defintiva, senso se la titolarità passiva del rapporto permanesse in capo alla regione trasferente le risorse.
4.8.Con riguardo alla discussa rilevanza della legge regionale n. 9/2012 , pur essendo successiva ai costi in questione, che sono
relativi al 2011, non è il riferimento ad essa che deve ritenersi decisivo a sostegno dell’esclusione della legittimazione passiva della Regione giacchè il mutamento della titolarità passiva del rapporto risale alla l.r. del 2011 (né sembra incidervi il regime transitorio di cui all’art. 2).
4.9.Infine il precedente di Cass. 9203/23, relativa alle annualità antecedenti, non tocca l’odierna questione.
Il ricorso va quindi respinto; la novità della questione giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
6.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/05/2025.