Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8588 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8588 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14326/2019 R.G. proposto da: NOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrenti-
contro
REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME COGNOME COGNOME e COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 686/2019 depositata il 08/02/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale procuratore di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale procuratrice di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME quale procuratrice di NOME COGNOME COGNOME, agirono innanzi al Tribunale di Napoli contro la Regione Campania per chiedere la risoluzione per inadempimento di una disposizione testamentaria modale a favore del Patronato Regina Margherita per i ciechi Istituto Paolo COGNOME di Napoli, al quale, in base al D.P.R. 24.7.1977, n. 616, era succeduta la Regione Campania, a seguito della soppressione dello stesso ente;
-gli attori esposero che il testamento olografo del de cuius NOME COGNOME redatto il 22 aprile 1962 e pubblicato il 9 settembre 1970, aveva istituito quale unico erede universale il Patronato Regina Margherita per i ciechi Istituto NOME COGNOME di Napoli e che la Regione Campania, succeduta all’ente destinatario della disposizione testamentaria, si era resa inadempiente al modus ;
-la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2019, confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione ed aveva individuato
l’epoca dell’inadempimento della Regione Campania nella data di successione all’ente COGNOME ritenendo che da quel momento, a causa della confusione dei patrimoni, fosse venuto meno ogni collegamento tra le spese di gestione dell’ente morale e i beni lasciati dal de cuius ;
–NOME COGNOME NOME COGNOME in proprio e nella qualità di procuratrice generale di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla base di cinque motivi;
-la Regione Campania ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, anch’esso articolato in cinque motivi;
-il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
-in prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative;
Ritenuto che:
-deve essere rilevata d’ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti la questione relativa al difetto di legittimazione passiva della Regione, ai sensi dell’art.101, comma 2 c.p.c.;
-è stato affermato da questa Corte che, in tema di trasferimento alle regioni a statuto ordinario, nell’ambito delle funzioni ad esse spettanti nelle materie di cui all’art. 117 Cost., dei patrimoni mobiliari ed immobiliari degli enti compresi nella tabella B) allegata al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (nella specie, dall’Opera Pia Regina Margherita-Fondazione Franchetti alla Regione Umbria) l’art. 1 “novies” del d.l. 18 agosto 1978 n. 481 (nel testo fissato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978 n.
641 ed in sostituzione del sesto comma dell’art. 117 del citato d.P.R. n. 616 del 1977) pone le passività dei predetti enti a carico dell’Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, così escludendo -con disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali relativi alla successione fra enti pubblici nonché sulla disciplina privatistica dei singoli contratti con i quali gli enti soppressi hanno acquistato i propri beni – che le obbligazioni inerenti a tali contratti vengano a gravare sulle regioni (che sono perciò prive di “legitimatio ad causam” al riguardo) o possano comunque interferire sul trasferimento in loro favore dei beni medesimi. (Sez. L, Sentenza n. 1777 del 13/02/1992, Rv. 475703 – 01);
-la sussistenza o meno della legittimazione ad causam della Regione deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 17/07/1972, Rv. 359918; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 493 del 19/02/1972, Rv. 356468) ed è questione che può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 606 del 05/03/1973, Rv. 362697);
-la causa va, pertanto, rimessa sul ruolo e va assegnato alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazione sulla questione della carenza di legittimazione passiva della Regione.
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo, assegnando alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di
memorie contenenti osservazione sulla questione della carenza di legittimazione passiva della Regione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione