Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8588 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 8588  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14326/2019 R.G. proposto da: NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati  in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  NAPOLI n. 686/2019 depositata il 08/02/2019.
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 09/01/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale procuratore di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale procuratrice di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME, quale procuratrice di NOME COGNOME, agirono innanzi al Tribunale di Napoli contro la Regione Campania per chiedere la risoluzione per inadempimento di una disposizione testamentaria modale a favore del RAGIONE_SOCIALE Napoli, al quale, in base al D.P.R. 24.7.1977, n. 616, era succeduta la Regione Campania, a seguito della soppressione dello stesso ente;
-gli  attori  esposero  che  il    testamento  olografo  del de  cuius NOME COGNOME, redatto il 22 aprile 1962 e pubblicato il 9 settembre 1970, aveva istituito  quale unico erede universale il RAGIONE_SOCIALE  Napoli  e  che  la  Regione  Campania,  succeduta all’ente  destinatario    della  disposizione  testamentaria,  si  era resa inadempiente al modus ;
-la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2019, confermò  la  sentenza  di  primo  grado,  che  aveva  rigettato  la domanda  per  intervenuta  prescrizione  ed  aveva  individuato
l’epoca  dell’inadempimento della  Regione  Campania nella data di successione all’ente NOME, ritenendo che da quel momento, a causa della confusione dei patrimoni, fosse venuto meno  ogni  collegamento  tra  le  spese  di  gestione  dell’ente morale e i beni lasciati dal de cuius ;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e nella qualità di procuratrice generale di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla base di cinque motivi;
-la Regione  Campania  ha  resistito con controricorso e ha proposto  ricorso  incidentale  condizionato,  anch’esso  articolato in cinque motivi;
-il  Sostituto  Procuratore  Generale  in  persona  del  AVV_NOTAIO COGNOME  ha  chiesto  l’inammissibilità  del  ricorso  principale  e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
-in  prossimità della  pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative;
Ritenuto che:
-deve  essere  rilevata  d’ufficio  e  sottoposta  al  contraddittorio delle  parti  la  questione  relativa  al  difetto  di  legittimazione passiva della Regione, ai sensi dell’art.101, comma 2 c.p.c.;
-è stato affermato da questa Corte che, in tema di trasferimento alle regioni a statuto ordinario, nell’ambito delle funzioni ad esse spettanti nelle materie di cui all’art. 117 Cost., dei patrimoni mobiliari ed immobiliari degli enti compresi nella tabella B) allegata al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (nella specie, dall’RAGIONE_SOCIALE alla Regione Umbria) l’art. 1 “novies” del d.l. 18 agosto 1978 n. 481 (nel testo fissato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978 n.
641 ed in sostituzione del sesto comma dell’art. 117 del citato d.P.R. n. 616 del 1977) pone le passività dei predetti enti a carico dell’Ufficio liquidazioni presso il RAGIONE_SOCIALE, così escludendo -con disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali relativi alla successione fra enti pubblici nonché sulla disciplina privatistica dei singoli contratti con i quali gli enti soppressi hanno acquistato i propri beni – che le obbligazioni inerenti a tali contratti vengano a gravare sulle regioni (che sono perciò prive di “legitimatio ad causam” al riguardo) o possano comunque interferire sul trasferimento in loro favore dei beni medesimi. (Sez. L, Sentenza n. 1777 del 13/02/1992, Rv. 475703 – 01);
-la sussistenza o meno della legittimazione ad causam della Regione deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 17/07/1972, Rv. 359918; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 493 del 19/02/1972, Rv. 356468) ed è questione che può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 606 del 05/03/1973, Rv. 362697);
-la  causa  va,  pertanto,  rimessa  sul  ruolo  e  va  assegnato  alle parti il  termine  di  giorni  trenta  dalla  comunicazione  della presente  ordinanza  per  il  deposito  di  memorie  contenenti osservazione  sulla  questione  della  carenza  di  legittimazione passiva della Regione.
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo, assegnando alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di
memorie  contenenti  osservazione  sulla  questione  della  carenza  di legittimazione passiva della Regione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione