Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1530/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO n. 2642/2019 depositata il 13/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO:
-La vicenda in esame concerne l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE, titolare del 77,71% del capitale ordinario, perfezionata con atto di fusione del 30 settembre 2015, la quale ha visto il sovrapporsi di diversi giudizi, che giova ricordare, come emergono dalla sentenza ora impugnata:
il giudizio intrapreso il 10 agosto 2015 dal rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, volto all’impugnazione della deliberazione di fusione approvata dalla società il 30 aprile 2015 ed al risarcimento del danno da rapporto di concambio incongruo;
il giudizio intrapreso il 23 dicembre 2015 in proprio da RAGIONE_SOCIALE, quale azionista di RAGIONE_SOCIALE titolare di azioni pari al 2,25% RAGIONE_SOCIALE, contro il rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della stessa attrice, volto alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione assunta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’incremento del ‘fondo comune’ per € 350.000,00, l’approvazione del compenso preventivo da corrispondere ai difensori nel giudizio sub 1) pari ad € 98.850,73 ed accessori, e il
compenso al rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella misura di € 25.000,00 annuali, per tutto il periodo di durata della predetta causa;
il giudizio intrapreso il 12 dicembre 2017 da RAGIONE_SOCIALE, volto all’accertamento negativo del credito vantato dal dr. COGNOME, a titolo di fondo spese e di compenso, quale rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, deliberato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 30 settembre 2015, con domanda riconvenzionale del convenuto al pagamento di dette somme.
-La presente è la causa indicata supra , sub 2).
Il convenuto, rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della stessa attrice RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio di primo grado aderì alle domande proposte.
Intervenne, quindi, in giudizio il giorno antecedente a quello fissato per la prima udienza di comparizione in data 19 settembre 2016 il rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sostenendo la carenza di legittimazione passiva del convenuto e la sussistenza di tale legittimazione ed interesse ad agire in capo all’interveniente.
-Il Tribunale di Milano con sentenza del 30 ottobre 2017 respinse le domande, reputando il rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privo di legittimazione passiva e non estesa la domanda introduttiva verso il rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-Sia la RAGIONE_SOCIALE, sia i due rappresentanti comuni proposero appello principale ed incidentale, che vennero riuniti.
Con sentenza del 13 giugno 2019, n. 2642, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento delle impugnazioni, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta il 30 settembre 2015 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
limitatamente all’attribuzione del compenso al rappresentante comune, mentre ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE quanto alla domanda di annullamento della detta deliberazione, enunciando altresì la conferma dell’ammissibilità dell’intervento operato in primo grado dal rappresentante comune COGNOME e della legittimazione passiva all’azione in capo all’interveniente, compensando per intero le spese di lite del doppio grado fra le parti.
-Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, quale rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e il dr. NOME COGNOME, quale rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Gli intimati e la ricorrente hanno depositato i rispettivi controricorsi.
Le parti hanno depositato la memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RITENUTO:
Il Collegio reputa necessaria la rimessione della causa in pubblica udienza, attesa la novità delle questioni implicate dalla decisione, che concernono almeno:
la peculiare organizzazione ex lege RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 2416-2418 c.c. e 146-147 t.u.f.: atteso che la legge, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall’altro lato, prevede che l’impugnazione si propone ‘ in contraddittorio ‘ del rappresentante comune (artt. 146, u.c., t.u.f., 2416 c.c.), che ne ha la ‘ rappresentanza processuale ‘ (artt. 147 t.u.f., 2418 c.c.);
la perdurante efficacia ed impugnabilità delle deliberazioni, assunte dall’RAGIONE_SOCIALE ante fusione, pur dopo il verificarsi RAGIONE_SOCIALE effetti estintivi della fusione
societaria (Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970), con riguardo, in particolare, agli oggetti della delibera nel caso di specie;
l’individuazione della parte legittimata passiva all’azione di impugnazione dopo la fusione: in particolare, se possa ravvisarsi una legittimazione al giudizio in capo al rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della società incorporante o a quello della società incorporata;
qualora non sussista la legittimazione passiva né del rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della società incorporante, perché costituiscono un centro di interessi tutt’affatto distinto, né del rappresentante comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della società incorporata, in ipotesi venuto definitivamente meno dal ruolo ex lege , se comunque quest’ultimo possa essere ravvisato come un mandatario, individuato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ante fusione, in tale veste potendo svolgere i compiti sostanziali e processuali in rappresentanza del centro di interessi medesimo;
in caso di risposta negativa, la possibilità di ricorrere all’istituto generale del curatore RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 78 c.p.c., da nominare alla parte, quale autonomo centro di interessi, priva del soggetto che la rappresenti;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio