Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12018 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30622/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE p.t., rappresentata e RAGIONE_SOCIALE, ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliata ope legis presso gli uffici di questa, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
Regione RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale p.t., rappresentata e RAGIONE_SOCIALE dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione
– controricorrente –
E
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi , anche disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con i quali elettivamente domicilia in INDIRIZZO, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai propri indirizzi PEC
-controricorrenti, incidentale-
ricorrenti in via
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace nel precedente grado, in proprio e quale mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, composta altresì da RAGIONE_SOCIALE in fallimento e da RAGIONE_SOCIALE, medio tempore cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese
-intimata-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 1236/2019, depositata in data 5 marzo 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 29/2/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME presentavano opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio, nonché di quella di asservimento e RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione legittima, relative ad alcuni terreni di loro proprietà, siti nel comune di Casola di Napoli, asserviti alla realizzazione di un’opera pubblica consistente in una condotta fognaria, posta ad una profondità, rispetto alla superficie dei terreni, di circa un metro. Le RAGIONE_SOCIALE erano state realizzate nell’ambito di interventi volti a fronteggiare l’emergenza socio-economico-ambientale, legata al grave stato di inquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno.
Sia il decreto di occupazione di urgenza che il successivo decreto di esproprio/asservimento erano stati adottati da soggetti che rivestivano la carica di Commissario delegato del Governo per il superamento di detta emergenza, dichiarata dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri con DPCM del 14 maggio 1995, successivamente prorogato da successivi decreti RAGIONE_SOCIALEo stesso AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei ministri. Con le successive ordinanze di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adottata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992, dapprima nella forma RAGIONE_SOCIALEo O.P.C.M. e, in seguito, in quella del D.P.C.M., erano state previste le funzioni del Commissario delegato, cui erano devolute anche funzioni extra ordinem e potestà amministrative derogatorie rispetto all’ordinamento vigente.
Con la sentenza n. 1236 del 2019, pubblicata il 5 marzo 2019, la Corte d’appello di Napoli accoglieva la domanda degli attori nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, determinando complessivamente, quale indennità di esproprio, asservimento ed occupazione legittima, oltre che per la perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà, anche per la diminuzione di valore RAGIONE_SOCIALE proprietà residua, la somma di euro 93.350,83. Dichiarava, invece, inammissibile la domanda proposta nei confronti del Commissario delegato RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALECRAGIONE_SOCIALEM. per il
superamento RAGIONE_SOCIALE’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno. Rigettava le domande proposte nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, formata da RAGIONE_SOCIALE (capogruppo e mandataria), RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quali mandanti.
In motivazione si dava atto RAGIONE_SOCIALE insussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE figura RAGIONE_SOCIALE concessione traslativa RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di funzioni RAGIONE_SOCIALE proprie del concedente, in quanto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ente in cui favore era stata pronunciata l’espropriazione/asservimento, vi aveva provveduto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del capitolato speciale di appalto dei lavori, in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE amministrazione, non essendo stati trasferiti all’ATI poteri e funzioni espropriativi del Commissario delegato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. Lo Stato aveva provveduto a deliberare lo stato di emergenza per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992, e si era avvalso di Commissari delegati, nominati dal AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO dei AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992. Pertanto, poiché il Commissario delegato agiva nella veste di organo statale, essendo stato l’unico soggetto titolare RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALEo stato emergenziale, ne discendeva che, indipendentemente dall’ambito territoriale di efficacia, i provvedimenti posti in essere dai commissari dovevano essere considerati atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione centrale RAGIONE_SOCIALEo Stato, finalizzati a soddisfare interessi che trascendevano quelli RAGIONE_SOCIALEe comunità locali coinvolte nella situazione di emergenza.
Quanto, poi, alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, il giudice d’appello evidenziava che la CTU aveva fondato le proprie conclusioni su argomentazioni logicamente ineccepibili, né le parti « dimostrato né dagli atti si ricava alcun dato o preciso elemento tecnico idoneo di per sé a far pur solo dubitare RAGIONE_SOCIALE esattezza RAGIONE_SOCIALE
valutazione effettuata dal CTU, anche perché la CTU ha risposto in modo soddisfacente e adeguato alle osservazioni tecniche formulate dalle prime».
In particolare, il CTU aveva proceduto alla analitica descrizione degli immobili oggetto di esproprio e/o asservimento, rilevando la sussistenza, prima RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, di una vera e propria ‘azienda agricola’; aveva esattamente individuato gli immobili oggetto di espropriazione e/o asservimento (4 terreni siti nel comune di Casola di Napoli: foglio 1, particella 11, fabbricato rurale, are 7,64; foglio 1, particella 278, fabbricato rurale, are 0,93; foglio 1, particella 1314 (ex 51), vigneto, cl. 2, ha 3.34.74, r.d. € 622,36; r.a. € 293,89; foglio 1, particella 1306 (ex 10), vigneto, cl. 1, ha 2.52.59, r.d. € 639,21, r.a. € 241,34).
Il CTU aveva determinato la larghezza RAGIONE_SOCIALE fascia di asservimento pari a metri 5 nonché la porzione occupata dal terreno del collettore fognario pari a metri 399, per una superficie complessiva interessata di mq 1995,00, maggiore di quella indicata nel decreto di esproprio pari a metri quadri 1100,91.
Erano poi stati indicati la destinazione urbanistica e l’inquadramento dei terreni, il valore venale degli stessi, il valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda agricola, il valore dei fondi edificabili, l’indennità di esproprio e quella di asservimento, oltre all’indennità di occupazione legittima.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, depositando anche memoria.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Hanno resistito con controricorso gli attori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proponendo anche ricorso incidentale condizionato e depositando memoria.
E’ rimasta intimatala RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione/falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 422, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147, ratione temporis vigente, in combinato disposto con l’art. 5, commi 2,4,4ter e 4quater , RAGIONE_SOCIALE legge 24 febbraio 1992, n. 225, ratione temporis vigente, così come integrati dalle ordinanze del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 12 marzo 2003, n. 3270, 20 giugno 2011, n. 3948, e 22 marzo 2012, n. 4012, e dall’ordinanza del Capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 5 aprile 2013, n. 75, in una con le leggi regionali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1 del 2008 e n. 38 del 2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte d’appello di Napoli sarebbe incorsa in un errore di diritto, in quanto avrebbe dovuto essere affermata la legittimazione passiva esclusiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Sussistevano, infatti, tutti i requisiti di legge per il subentro degli enti territoriali nella posizione precedente occupata dall’organo commissariale.
Una volta terminata la gestione commissariale emergenziale, le potestà e le responsabilità di portare a compimento gli interventi avviati, nonché di far fronte alle conseguenze degli stessi, erano stati trasferiti all’amministrazione ordinariamente competente. La «successione» trovava la sua regola fondamentale nell’art. 1, comma 422, nella legge n. 147 del 2013, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2016. Inoltre, le ordinanze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono «libere», sicché tali provvedimenti, pur non contenendo disposizioni generali ed astratte, dovevano formare oggetto RAGIONE_SOCIALE scienza diretta del giudice, in base al principio « iura novit curia ».
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Invero, va confermata la parte RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello che ha evidenziato l’inesistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE concessione traslativa, nel senso che i poteri espropriativi non erano stati conferiti, per norma di legge o atto amministrativo, all’RAGIONE_SOCIALE, costituita dalle società RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria, e dalle società mandanti, RAGIONE_SOCIALE, in fallimento, e RAGIONE_SOCIALE
1.3. Infatti, per questa Corte, con orientamento ormai consolidato, l’istituto RAGIONE_SOCIALE concessione di opera pubblica, ove vi sia una espressa previsione normativa, è caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario RAGIONE_SOCIALEe funzioni oggettivamente RAGIONE_SOCIALE proprie del concedente e necessarie per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera, non avendo il concedente, di regola, alcun potere di ingerenza su di essa e conservando esclusivamente un potere di controllo, nell’interesse pubblico, le cui ripercussioni si esauriscono nel rapporto con il concessionario. Ne deriva che, subentrando il concessionario al concedente nella titolarità e nella conduzione RAGIONE_SOCIALE procedura ablativa (che compie in nome proprio, sia pure come organo indiretto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione), è il primo, e non il secondo, il soggetto tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente dei danni cagionati a terzi dall’opera pubblica e RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, sia che gli stessi derivino da attività legittima, sia (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale RAGIONE_SOCIALE relativa responsabilità) che derivino da illecito aquiliano (anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell’imposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive, ciò potendo rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un’eventuale rivalsa), salvo che l’illecito non sia attribuibile anche a fatti propri
RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione concedente, i quali, però, non possono consistere nella illegittimità (e conseguente annullamento) del decreto di occupazione di urgenza in base al quale il concessionario abbia proceduto alla distruzione o radicale trasformazione del bene occupato, perché l’autorità munita del potere di emettere i provvedimenti ablatori non è parte del procedimento di espropriazione, nell’ambito del quale rientra la pretesa risarcitoria azionata dal proprietario (Cass., sez.un., 28 giugno 2018, n. 17190; Cass., sez. 1, 14 giugno 2016, n. 12260; Cass., sez. un., 23 novembre 2007, n. 24397; Cass., sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12958; Cass., sez. 1, 3 aprile 2003, n. 5123).
1.4.Il concessionario, dunque, agisce in nome proprio, in base ad una specifica norma di legge, in attuazione del principio di legalità (Cass., sez. 2, 15 gennaio 2019, n. 815; Cass., sez. 1, 28 ottobre 2011, n. 22523), divenendo unico titolare di tutte le obbligazioni, anche per un principio di «armonizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività materiale e RAGIONE_SOCIALEe attività amministrative» che colora la delega, oltre che per aver perseverato nel conservare il possesso RAGIONE_SOCIALE‘immobile anche dopo la scadenza del termine di occupazione legittima (Cass., sez.un., 23 novembre 2007, n. 24397, in motivazione), mentre il concedente mantiene esclusivamente un potere di controllo sull’attività del concessionario, che risponde dei danni cagionati a terzi sia per attività legittima, sia per illecito aquiliano.
Al contrario, la mera attribuzione ad un soggetto RAGIONE_SOCIALE‘incarico di provvedere, per conto RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico affidante, all’espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEe espropriazioni, non è sufficiente a configurare l’istituto RAGIONE_SOCIALE concessione traslativa, essendo necessario, in ogni caso, che l’attribuzione all’affidatario dei poteri espropriativi e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitaria siano previsti, in
osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla PA disporne a sua discrezione e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità che l’ordinamento le attribuisce ( Cass., 12 maggio 2017, n. 11917; Cass., 28 maggio 2014, n. 11902).
1.5.È possibile solo un’azione di rivalsa del concessionario nei confronti del concedente, tranne le ipotesi in cui si individui una precisa colpa anche del concedente nella predisposizione del progetto e nell’imposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive o anche nell’omesso controllo (Cass., sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12958, in motivazione).
1.6. Va anche aggiunto che parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriativi, ed addossati i relativi oneri (Cass., 20 maggio 2016, n. 10530; Cass., 18 gennaio 2013, n. 1242).
Nella specie, però, la Corte d’appello, con piena valutazione di fatto, ha escluso la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE concessione traslativa. Il giudice di merito, infatti, ha evidenziato che i lavori sono stati effettuati dall’ATI in nome RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione («in particolare,
RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 Capitolato Speciale di Appalto dei predetti lavori di cui al verbale di affidamento degli stessi ad opera RAGIONE_SOCIALE predetta ATI, risulta che quest’ultima provvederà in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione alla occupazione di urgenza e alla espropriazione o asservimento dei cespiti occorrenti per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE»).
L’errore, cui però è incorsa la Corte territoriale, riguarda l’individuazione RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva, in quanto, proprio tenendo conto RAGIONE_SOCIALE complessa normativa, anche RAGIONE_SOCIALE, oltre che di quella relativa alla disciplina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emerge che l’unico soggetto legittimato passivamente è la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE o il Commissario delegato dalla stessa all’espletamento dei lavori urgenti, in quanto tale ultimo organo opera esclusivamente nel periodo che va dalla dichiarazione RAGIONE_SOCIALEo stato emergenza a quello che ne determina la cessazione, subentrando poi le amministrazioni ordinariamente competenti.
L’approccio deve muovere dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALE allora vigente legge sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 225 del 1992, ove sono indicati gli organi preposti alla dichiarazione RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza ed all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per il superamento RAGIONE_SOCIALE stessa.
L’art. 2, comma 1, lettera c, RAGIONE_SOCIALE legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del RAGIONE_SOCIALE), stabilisce che «ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gli eventi si distinguono in: c) calamità naturali o connesse con l’attività RAGIONE_SOCIALE‘uomo che in ragione RAGIONE_SOCIALE loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo».
4.1. L’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992 (Stato di emergenza e potere di ordinanza), prevede, al comma 1, che «l verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), il RAGIONE_SOCIALE, su proposta del AVV_NOTAIO, ovvero, per sua delega ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, del Ministro RAGIONE_SOCIALE, deliberano lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti».
Il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992, così dispone: «Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,13,14,15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico».
Ciò che più rileva, però, è il comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992, il quale stabilisce che «il AVV_NOTAIO, ovvero, per sua delega ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, il Ministro RAGIONE_SOCIALE, per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto RAGIONE_SOCIALE delega RAGIONE_SOCIALE‘incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio», con la precisazione, al comma 5, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, per cui «le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivati».
4.2. Nella versione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992, in vigore dal 14 luglio 2012, si prevede al comma 1bis che «la durata
RAGIONE_SOCIALE dichiarazione RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza non può superare 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni».
Allo stesso modo, l’art. 5, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992, nella versione successiva a quella originaria, dispone che «il capo del RAGIONE_SOCIALE, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale RAGIONE_SOCIALEe componenti e RAGIONE_SOCIALEe strutture operative del RAGIONE_SOCIALE, di cui agli articoli 6 e 11, coordinando le attività e impartendo specifiche disposizioni operative»; prosegue la norma nel senso che «qualora il Capo del dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico. Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione RAGIONE_SOCIALEe ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente».
Si chiarisce dunque che le funzioni del Commissario delegato sono temporanee.
Al comma 4ter si stabilisce, poi, che «almeno 10 giorni prima RAGIONE_SOCIALE scadenza del termine di cui al comma 1bis , il capo del RAGIONE_SOCIALE emana, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza. Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di 6 mesi
non prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizione derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi».
Diventa poi operativa una contabilità speciale, onde assicurare all’amministrazione ordinaria che subentra nei rapporti stipulati dal Commissario delegato, la necessaria liquidità di spesa.
L’art. 5, comma 4quater , RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992, a tal fine prevede che «con l’ordinanza di cui al comma 4ter può essere individuato, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l’emergenza in questione per la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE gestione operativa RAGIONE_SOCIALE stessa, per un periodo di tempo indeterminato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4ter , e comunque non superiore a 36 mesi»; con la previsione che «per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura RAGIONE_SOCIALE contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla RAGIONE_SOCIALE o all’ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato per la successiva riassegnazione».
Effettivamente, dunque, il Commissario delegato alla gestione di emergenza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è un organo temporaneo o provvisorio, la cui giuridica esistenza viene meno con la fine RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza anteriormente dichiarato.
Proprio per tale ragione, per consentire alle amministrazioni subentranti di far fronte agli impegni e alle spese derivanti dall’attività svolte e dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, l’amministrazione può avvalersi RAGIONE_SOCIALEe risorse relative alla contabilità speciale intestata all’organo commissariale.
4.3. Quanto appena riportato, trova conforto nell’art. 1, comma 422, RAGIONE_SOCIALE legge n. 147 del 2013 e nella sua interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2016.
In particolare, l’art. 1, comma 422, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato – legge di stabilità 2014 – ), – comma poi abrogato con la legge n. 1 del 2018, che ha istituito la nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – , statuisce che «alla scadenza RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, commi 4ter e 4-q uater , RAGIONE_SOCIALE legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 del codice di procedura RAGIONE_SOCIALE, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 225 del 1992», con la precisazione che «le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati».
Come si vedrà, i commissari delegati per la gestione del territorio limitrofo al fiume Sarno sono stati scelti d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché l’ultima parte RAGIONE_SOCIALE norma sopra indicata, è stata pienamente rispettata.
4.4. L’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 422, RAGIONE_SOCIALE legge n. 147 del 2013, è stata fornita dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2016.
La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che «con la dichiarata cessazione RAGIONE_SOCIALE emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l’ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente è chiamato a subentrare l’ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze RAGIONE_SOCIALE‘ente stesso) dei rapporti in questione».
Ha precisato, infatti, la Corte costituzionale che «quanto al primo profilo, va rilevato che è pur vero (come deducono le ricorrenti) che gli atti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘possono qualificarsi come atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione centrale RAGIONE_SOCIALEo Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli RAGIONE_SOCIALEe comunità locali’ . Vero è anche, però, che la funzione statale, che qui viene in rilievo, è una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE‘insorgere e del cessare RAGIONE_SOCIALE situazione di emergenza».
Pertanto, prosegue la Corte costituzionale «il venir meno RAGIONE_SOCIALE struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno RAGIONE_SOCIALE successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all’esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale – in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza:
lettere a e b del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992) opera l’ente territorialmente competente secondo il normale assetto RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza e insistono ancora sull’anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all’ordinario sistema di competenze».
Del resto, continua la Corte costituzionale «come si evince dal disposto di cui ai commi 4ter e 4quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992, il subentro RAGIONE_SOCIALEe regioni ordinariamente competenti in rapporti giuridici sorti nella fase RAGIONE_SOCIALE’emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è accompagnato, infatti, dal parallelo subentro degli stessi enti territoriali nella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato o al soggetto altrimenti individuato (divertente un ruolo di rappresentante) RAGIONE_SOCIALE‘ente subentrante».
5. L’ incipit è costituito dall’ordinanza del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 14 aprile 1995 (Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno), il quale ravvisa l’opportunità «di nominare un RAGIONE_SOCIALE delegato cui affidare l’adozione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi citati». Viene dunque nominato RAGIONE_SOCIALE delegato il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, prefetto di Napoli.
Con l’ordinanza del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3270 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno), «acquisita l’intesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», si è
provveduto alla nomina del generale NOME COGNOME quale RAGIONE_SOCIALE-delegato per il superamento RAGIONE_SOCIALE’emergenza.
Con l’OPCM del 20 giugno 2011, n. 3948, si è previsto, all’art. 6, che «a far data dal 1° luglio 2011 il RAGIONE_SOCIALE subentra al generale NOME COGNOME nelle funzioni di RAGIONE_SOCIALE delegato».
Nel frattempo, l’art. 33 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 30 gennaio 2008, n. 1, dispone che «in relazione alla cessazione RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l’emergenza idrogeologica e per l’emergenza bonifiche e tutela RAGIONE_SOCIALEe acque e del fiume Sarno le stesse funzioni sono esercitate dall’RAGIONE_SOCIALE, istituita con legge RAGIONE_SOCIALE 12 novembre 2004, n. 8».
Con ordinanza del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 20 aprile 2012, n. 4016, viste «le note del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2 gennaio 2012 e del RAGIONE_SOCIALE delegato del 17 e 27 gennaio ed 8 marzo 2012» si è disposto all’art. 2 che «a far data dal 1° gennaio 2012 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE subentra nelle funzioni di RAGIONE_SOCIALE delegato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la campagna RAGIONE_SOCIALE».
Con l’ordinanza del Capo del dipartimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Ocdpc) n. 75 del 5 aprile 2013 (disposizioni per favorire il subentro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE nelle iniziative per il completamento RAGIONE_SOCIALEe attività legate alle criticità socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sarno), si è previsto, «acquisita l’intesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» e «vista la nota RAGIONE_SOCIALE‘assessore ai lavori pubblici, alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», che «a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’RAGIONE_SOCIALE
(RAGIONE_SOCIALE) è individuata quale amministrazione competente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socioeconomico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno».
Soprattutto, si è disposto che «per i fini di cui al comma 1, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è individuato quale responsabile RAGIONE_SOCIALEe iniziative finalizzate al subentro RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE degli interventi, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate».
Ovviamente, anche in tale caso, si prevede una disponibilità finanziaria per l’RAGIONE_SOCIALE, sicché all’art. 1, comma 5, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Capo del dipartimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 75 del 2013, si stabilisce che «al fine di consentire l’espletamento RAGIONE_SOCIALEe iniziative di cui alla presente ordinanza il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e RAGIONE_SOCIALEe procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3087, che viene allo stesso intestata per 24 mesi constatata la necessità del perdurare RAGIONE_SOCIALE contabilità speciale in relazione al crono programma e RAGIONE_SOCIALEo stato di avanzamento degli interventi».
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è poi subentrata nelle funzioni prima svolte dall’RAGIONE_SOCIALE, riacquistando così la propria originaria competenza in materia di governo del territorio di RAGIONE_SOCIALE dei suoli.
Ciò emerge dall’art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 38 del 2016, ove si sancisce che «a decorrere dalla data del
provvedimento di cui al comma 5, lettera b), l’RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 5, comma 5 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 12 novembre 2004, n. 8 è soppressa».
A questo punto, l’art. 4, comma 5, lettera b, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 23 dicembre 2016, n. 38, prevede che «con successive delibere, da approvare entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 4, la giunta RAGIONE_SOCIALE: b) dispone l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe attività, RAGIONE_SOCIALEe iniziative, dei progetti di cui RAGIONE_SOCIALE è titolare e il conseguente trasferimento RAGIONE_SOCIALEe risorse umane, strumentali e finanziarie di RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE, ovvero all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE o ad altri enti strumentali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di RAGIONE_SOCIALE».
6. È vero, poi, che l’art. 1 comma 122 RAGIONE_SOCIALE legge n. 147 del 2013, è stato abrogato dal nuovo codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), con l’art. 48, comma 1, lettera n), ma le disposizioni transitorie hanno consentito la prosecuzione di efficacia RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni fino all’attuazione RAGIONE_SOCIALE nuova legge (cfr. art. 50 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1 del 2018 «1.Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti o provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore»).
Del resto, nella specie, la presa di possesso da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione è avvenuta il 10 novembre 2008 e l’emissione del decreto di espropriazione è del 20 marzo 2012, quindi ben prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del nuovo codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non trova qui applicazione.
7. Risulta, poi, del tutto in termini – sebbene riferita alla Regione Calabria – una recente sentenza di questa Corte con cui si è chiarito che, in tema di successione tra enti pubblici, all’Ufficio del “Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria”, già previsto dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE l. n. 225 del 1992 (nel testo ratione temporis vigente) e soppresso in virtù di o.p.c.m. n. 4011 del 2012, è subentrata, in tutti i rapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, la Regione Calabria, avendo quest’ultima, quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipato alla designazione – così soddisfacendo la condizione prevista per il subentro ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 422, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALE l. n. 147 del 2013 – del titolare RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio in questione, mediante indicazione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico (Cass., sez. L, 18 ottobre 2023, n. 28970).
Nel caso concreto, la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘organo statale, e la nomina di Commissari delegati di intesa con la RAGIONE_SOCIALE (come previsto dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992), è avvenuta con una serie di O.P.C.M. che hanno sostituito ad esso un organo strumentale RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, e soprattutto con l’O.P.C.M. n. 75/2013, che ha previsto proprio che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe posto in essere le «iniziative finalizzate al subentro RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE degli interventi».
Al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello, sussiste quindi, nella specie, la legittimazione passiva esclusiva RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE.
8. Con il secondo motivo di ricorso principale la ricorrente deduce la «violazione del combinato disposto degli articoli 195, terzo comma, e 201, primo e secondo comma c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 111,
secondo comma, costituzione e del generale principio del contraddittorio processuale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». In particolare, il giudice d’appello si è limitato ad aderire alle conclusioni del CTU, senza tenere alcun modo conto dei rilievi specifici che sarebbero stati rivolti alla relazione del CTU dal consulente tecnico di parte convenuta, AVV_NOTAIO, senza alcuna risposta da parte del consulente tecnico d’ufficio.
9. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato gli attori controricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno chiesto «in via del tutto subordinata e per la sola denegata ipotesi in cui la Corte di cassazione adita dovesse accogliere il primo motivo del ricorso avverso e dichiarare la carenza di titolarità e/o di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la titolarità e/o la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che la stessa Corte di legittimità cassi la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 1236/2019 nella parte in cui-al punto 3 del dispositivo (‘3. Rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘), ha respinto le domande dei signori COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non ha condannato quest’ultima al deposito presso il RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE depositi (previa detrazione di quanto già eventualmente versato) in favore dei signori NOME, NOME e NOME COGNOME degli importi per i titoli indicati al capo 1 del dispositivo RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza impugnata n. 1236/2019 e, dunque, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 93.350,83 a titolo di indennità di esproprio, asservimento e occupazione legittima, sia per perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà, sia per la diminuzione di valore RAGIONE_SOCIALE proprietà residua, oltre interessi compensativi al saggio legale sulla maggior somma riconosciuta rispetto alla stima effettuata in sede amministrativa dal giorno RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione alla data del deposito, ovvero, in via ulteriormente subordinata, nella
diversa somma che dovesse risultare dovuta ai signori COGNOME per i suddetti titoli».
Il secondo motivo di ricorso principale (determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in favore dei privati) è, di conseguenza, assorbito in quanto alla sua decisione la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non ha interesse alcuno, stante il riconosciuto difetto RAGIONE_SOCIALE sua legittimazione passiva.
Come pure è assorbito il ricorso incidentale (rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda dei privati nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione), dovendo l’accoglimento di tale domanda essere effettuato dal giudice di rinvio, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE cassazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia di appello, in relazione alla responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato. Tale giudice di rinvio dovrà anche determinare, in conseguenza di questa pronuncia rescindente, l’indennizzo da porsi a carico RAGIONE_SOCIALE Regione, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe difese da questa proposte. Del resto, è significativo che tale ricorso incidentale non rechi l’indicazione di alcun vizio specifico RAGIONE_SOCIALE sentenza, essendo conseguenziale all’accoglimento del ricorso principale in punto di legittimazione, al quale è stato subordinato.
La sentenza impugnata deve, allora, essere cassata con riferimento al primo motivo di ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbiti il secondo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME