Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17978 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 327/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, difeso dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; -controricorrente – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia n. 533/2020 depositata l’ 8/02/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME, il quale ha ribadito le richies te scritte concludendo per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei restanti motivi.
Fatti di causa
Nel 2020 NOME COGNOME ha proposto dinanzi alla Corte di appello di Perugia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -assieme ad altri ricorrenti – domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo
di equa riparazione («Pinto su Pinto»), instaurato dinanzi alla stessa Corte di appello e protrattosi nella fase di merito dall’8/6/2011 al 19/3/2013 , mentre la fase di legittimità si era conclusa con sentenza n. 4409/2015 del 4/3/2015. Instaurato il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con pignoramento del 9/4/2015, esso si è concluso con ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma del 2/2/2016. Instaurato il 12/6/2018 dinanzi al Tar Lazio il giudizio di ottemperanza, esso è stato definito con pronuncia del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE del 9/7/2019, con l’ assegnazione all’amministrazione pubblica di un termine di novanta giorni per il pagamento e la nomina di un commissario ad acta. La parte ha fatto valere una durata ingiustificata di un anno e dieci mesi e ha chiesto un indennizzo di € 1.000. In sede monocratica è stata rilevata una durata irragionevole di due anni e liquidata la cifra di € 800. È stata rigettata l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre in cassazione il RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte privata con controricorso. L’ interlocutoria n. 32895/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica, per difetto di evidenza decisoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. – Il primo motivo (p. 5 del ricorso) denuncia la violazione degli artt. 4 l. 89/2001 e 6 Cedu per la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo, proposta oltre il termine semestrale dalla definitività RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione. Il RAGIONE_SOCIALE osserva che è dalla data RAGIONE_SOCIALE definitività di quest’ultima e non da quella successiva RAGIONE_SOCIALE definitività del provvedimento reso sul giudizio di ottemperanza che decorre il termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001. L’argomento è sostanzialmente il seguente: il m ancato pagamento successivamente all’ ordinanza di assegnazione lede il diritto a conseguire il bene controverso, cioè la somma di denaro di equo indennizzo, non già il diritto alla durata ragionevole del processo e pertanto non
posticipa il dies a quo di decorrenza del termine ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo.
Il secondo motivo (p. 15 del ricorso) denuncia la violazione degli artt. 3 l. 89/2001 per la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE in relazione alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza. Preso atto RAGIONE_SOCIALE differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe decisioni interne esecutive, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE in relazione alla irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo.
Il terzo motivo (p. 17 del ricorso ) denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sullo scomputo RAGIONE_SOCIALE durata imputabile ad abuso degli strumenti processuali. Si fa valere la frammentazione del credito in diverse iniziative processuali, che ha determinato una dilazione ingiustificata dei tempi e la duplicazione RAGIONE_SOCIALEe iniziative esecutive con la promozione del giudizio di ottemperanza, quando l’ordinanza di assegnazione era già satisfattiva RAGIONE_SOCIALE‘interesse.
2. -In linea con le conclusioni del P.M., il primo motivo è infondato. Una cosa è rilevare che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non rileva per il calcolo RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole del processo (secondo il diritto nazionale), altra cosa è concludere da ciò che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione sia irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo. La conclusione non sequitur dal rilievo iniziale. In altre parole: conclusosi il processo esecutivo dinanzi al giudice civile con ordinanza di assegnazione, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decorrere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001, se l’amm inistrazione corrisponde l’equo indennizzo. Altrimenti, se la parte privata instaura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta in tale sua pretesa creditoria, rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole anche la durata
del processo dinanzi al giudice amministrativo, cosicché è dalla definitività del giudizio di ottemperanza che decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricorrere al processo giurisdizionale (amministrativo) per ottenere il soddisfacimento effettivo del credito all’equo indennizzo, che è valore protetto dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023, cui si rinvia per ulteriori indicazioni, nonché più recentemente Cass. 33361/2023 e 8938/2024). Il primo motivo è rigettato.
In linea con le conclusioni del P.M., il secondo motivo è fondato. Dal carattere funzionalmente unitario RAGIONE_SOCIALE sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il RAGIONE_SOCIALE si debba fare carico RAGIONE_SOCIALE responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi RAGIONE_SOCIALE giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due fasi, il giudice determinerà distintamente l’importo gravante su ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE è sanabile (per via RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e la conseguente rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) con il RAGIONE_SOCIALE, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chiamato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/200 1 ove era stato notificato al RAGIONE_SOCIALE un
ricorso da notificare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023. Il secondo motivo è accolto (integralmente, poiché il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha congegnato il motivo nel senso che esso è privo di legittimazione passiva in relazione al solo giudizio di ottemperanza, non già del tutto).
Il terzo motivo è da dichiararsi assorbito.
-È accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbito il terzo, cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione ci-