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Legittimazione passiva Pinto: chi paga il ritardo?

Un cittadino ha richiesto un indennizzo per il ritardo nell’esecuzione di una precedente condanna “Pinto”, che ha incluso un giudizio di ottemperanza. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Pinto per i ritardi della giustizia amministrativa. La Cassazione ha accolto il motivo, stabilendo che la responsabilità per tali ritardi ricade sul Ministero dell’Economia e ha rinviato la causa per integrare il contraddittorio.

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Pubblicato il 30 novembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Legittimazione Passiva Pinto: La Cassazione fa Chiarezza su Chi Paga i Ritardi

Ottenere un equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo è un diritto, ma cosa succede quando anche l’esecuzione di tale indennizzo subisce ritardi? La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17978 del 2024 affronta un tema cruciale: la corretta identificazione del soggetto responsabile, ovvero la legittimazione passiva Pinto, quando il ritardo si verifica nella fase di esecuzione davanti al giudice amministrativo. Questa pronuncia chiarisce la ripartizione di responsabilità tra Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia.

I Fatti di Causa: Un Percorso a Ostacoli per Ottenere Giustizia

Un cittadino, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole per l’irragionevole durata di un primo processo (c.d. Legge Pinto), si è trovato di fronte al mancato pagamento da parte dello Stato. Per recuperare la somma dovuta, ha prima intrapreso un’azione esecutiva civile, conclusasi con un’ordinanza di assegnazione. Poiché l’amministrazione non ha adempiuto neanche a seguito di tale provvedimento, il cittadino è stato costretto a iniziare un ulteriore procedimento, questa volta dinanzi al giudice amministrativo: il giudizio di ottemperanza.

L’intera trafila per ottenere l’effettivo pagamento si è protratta per un tempo irragionevole. Di conseguenza, il cittadino ha avviato una nuova causa (un “Pinto su Pinto”) per chiedere un indennizzo per il ritardo accumulato nelle fasi esecutive, sia civile che amministrativa. La Corte di Appello ha accolto la domanda, ma il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione.

I Motivi del Ricorso e la Questione della Legittimazione Passiva Pinto

Il Ministero della Giustizia ha basato il suo ricorso su tre motivi principali, ma il più rilevante è stato il secondo, incentrato sul difetto di legittimazione passiva Pinto. In sostanza, il Ministero ha sostenuto di non essere il soggetto corretto da citare in giudizio per i ritardi verificatisi davanti agli organi della giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato). Secondo la sua tesi, la responsabilità per tali ritardi dovrebbe ricadere su un’altra amministrazione, ovvero il Ministero dell’Economia.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha analizzato dettagliatamente i motivi del ricorso, giungendo a conclusioni dirimenti.

Sul Termine per Agire: Il Ruolo del Giudizio di Ottemperanza

Il primo motivo, con cui il Ministero lamentava la tardività della domanda, è stato respinto. La Corte ha chiarito che se l’Amministrazione non paga spontaneamente, il giudizio di ottemperanza diventa una fase necessaria e integrante del percorso per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Pertanto, il termine di sei mesi per proporre la domanda di equo indennizzo per il ritardo nell’esecuzione decorre dalla conclusione del giudizio di ottemperanza, e non dalla precedente ordinanza di assegnazione civile.

Sulla Responsabilità per il Ritardo: Distinzione tra Giustizia Ordinaria e Amministrativa

Il cuore della decisione risiede nell’accoglimento del secondo motivo. La Cassazione ha affermato che, sebbene la sequenza processuale per ottenere l’indennizzo sia funzionalmente unitaria, la responsabilità per i ritardi va attribuita distintamente. Il Ministero della Giustizia risponde per la durata irragionevole dei processi davanti ai giudici ordinari, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze è responsabile per i ritardi dei processi davanti ai giudici amministrativi.
Di conseguenza, la Corte di Appello aveva errato a non considerare il difetto di legittimazione passiva Pinto del Ministero della Giustizia per la fase amministrativa. Tuttavia, questo vizio è stato ritenuto sanabile attraverso l’integrazione del contraddittorio, ossia ordinando di chiamare in causa anche il Ministero dell’Economia.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

La sentenza n. 17978/2024 stabilisce un principio di riparto di competenze fondamentale nei giudizi “Pinto su Pinto”. Per i cittadini e i loro legali, ciò significa che, in caso di ritardi che coinvolgono sia la giurisdizione ordinaria che quella amministrativa, è necessario convenire in giudizio entrambi i Ministeri: quello della Giustizia per i ritardi della fase civile e quello dell’Economia per i ritardi della fase amministrativa. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo giudizio dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia.

Quando inizia a decorrere il termine per chiedere l’indennizzo per il ritardo nell’esecuzione di una precedente condanna “Pinto”?
Il termine semestrale per agire decorre dalla definitività del provvedimento che conclude l’intera sequenza esecutiva. Se, a causa del mancato pagamento spontaneo da parte dello Stato, si rende necessario un giudizio di ottemperanza, il termine decorre dalla decisione finale di quest’ultimo procedimento.

Chi è responsabile per il ritardo accumulato durante un giudizio di ottemperanza avviato per una condanna “Pinto”?
La responsabilità per la durata irragionevole dei processi svoltisi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa (come il giudizio di ottemperanza) ricade sul Ministero dell’Economia e delle Finanze, e non sul Ministero della Giustizia.

Cosa succede se nel giudizio “Pinto” non viene citato il Ministero corretto per una specifica fase del processo?
Il vizio di mancata partecipazione al giudizio del Ministero competente (in questo caso, il Ministero dell’Economia) è sanabile. Il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio, assegnando un termine per notificare l’atto al Ministero inizialmente omesso, garantendogli così il diritto di difesa.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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