Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7291 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28247/2018 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE –
Comune di RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo, n. 114/2018, pubblicata il 22 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di riconoscere, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il servizio pre-ruolo da loro prestato presso il detto Comune ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia del solo Comune di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 22 settembre 2015, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nella contumacia del solo Comune di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 114/2018, ha rigettato.
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso di essa in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di parte controricorrente, la quale sostiene che, essendo stata effettuata la notifica del ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non a quella generale, la sentenza impugnata sarebbe passata in giudicato.
Infatti, venendo in rilievo un’ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione, il deposito del controricorso ad opera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha sanato ogni vizio.
Con il primo motivo le controricorrRAGIONE_SOCIALE lamentano l’erronea e falsa applicazione dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 32 del 1983, con riferimento agli artt. 7 e 14 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 125 del 1980, e dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 19 del 2008.
Esse sostengono che erroneamente la corte territoriale avrebbe negato la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, evidenziano che, dall’esame degli artt. 7 e 14 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 125 del 1980 e 9 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 32 del 1983, si evincerebbe che il personale non di ruolo, in attesa delle immissioni nei ruoli, sarebbe dipeso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe sostenuto gli oneri finanziari del loro impiego e ne avrebbe disposto l’utilizzo presso le ex RAGIONE_SOCIALE ove lavoravano.
Per definire la controversia occorre individuare la normativa rilevante nella specie.
Le ricorrRAGIONE_SOCIALE assumono di essere state assunte presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge statale n. 285 del 1977 e RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 37 del 1978.
L’art. 26 RAGIONE_SOCIALE legge statale n. 285 del 1977 (inserito nel titolo IV di tale legge) prevede che, per il periodo di sua applicazione, l ‘ amministrazione centrale e le regioni predispongano programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Tali programmi si articolano in progetti specifici definiti d ‘ intesa con i comuni o gli altri RAGIONE_SOCIALE istituzionalmente preposti alla loro attuazione e si possono riferire, tra l ‘ altro, ai seguRAGIONE_SOCIALE settori:
beni culturali ed ambientali; patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte; prevenzione degli incendi nei boschi; servizi antincendi; aggiornamento del catasto; turismo e ricettività; ispezione del lavoro e servizi statali dell’impiego; servizi in materia di motorizzazione civile; servizi in materia di trattamRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEstici demandati alla competenza dell’amministrazione periferica del tesoro; carte geologiche, sismiche e delle acque; RAGIONE_SOCIALE tecnica in agricoltura e nella pesca; sperimentazione agraria e RAGIONE_SOCIALE pesca; fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi; servizi di rilevanza sociale.
I comuni e le comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori sopra indicati.
In seguito, è stata approvata la legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 37 del 1978, al fine di dare attuazione, nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, agli intervRAGIONE_SOCIALE previsti dalla legge n. 285 del 1977, e successive modifiche e integrazioni, nonché agli intervRAGIONE_SOCIALE regionali integrativi per l ‘ occupazione giovanile.
Gli articoli da 18 a 20 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 37 del 1978 (inseriti nel titolo III RAGIONE_SOCIALE medesima legge) stabiliscono che, per la realizzazione degli intervRAGIONE_SOCIALE previsti in materia di beni culturali e ambientali i comuni interessati (per quel che qui rileva), sono autorizzati ad assumere, secondo le modalità previste dai commi quinto e seguRAGIONE_SOCIALE dell ‘ art. 26 RAGIONE_SOCIALE legge n. 285 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni, un certo numero, per anni, di giovani iscritti nelle liste speciali.
La legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 125 del 1980 ha disposto, poi, all’art. 2, comma 1, che ‘ Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge i giovani già iscritti nelle liste speciali istituite con l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, ed avviati al lavoro ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IV RAGIONE_SOCIALE citata legge e per l’attuazione degli intervRAGIONE_SOCIALE e programmi di cui ai titoli III e IV RAGIONE_SOCIALE legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, presso l’Amministrazione regionale, gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, aziende od istituti pubblici, comunque denominati, soggetti alla loro vigilanza o tutela, nonché presso gli uffici dei medici provinciali, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per conseguire l’immissione nei ruoli dell’amministrazione con cui hanno intrattenuto il rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero di altra amministrazione, secondo le disposizioni RAGIONE_SOCIALE presente legge ‘ .
L’ art. 3, comma 1, chiarisce che ‘I soggetti di cui all’art. 2 sono ammessi, a domanda, a sostenere un esame di idoneità per il conseguimento – presso l’amministrazione od ente ove l’aspirante è stato assunto con rapporto a tempo determinato – RAGIONE_SOCIALE qualifica iniziale cui è equiparabile, secondo gli ordinamRAGIONE_SOCIALE delle singole amministrazioni, la qualifica professionale in base alla quale è stata effettuata l’assunzione’.
L’art. 7, comma 1, dispone che ‘I giovani che hanno superato l’esame previsto dal precedente art. 3 sono iscritti in due distinte graduatorie regionali, comprendente la prima i giovani di cui all’art. 2 assunti ai sensi dell’art. 26 RAGIONE_SOCIALE legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche, e degli articoli 18, 19 e 20 RAGIONE_SOCIALE legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e la seconda gli stessi giovani di
cui all’art. 27 RAGIONE_SOCIALE legge 1° giugno 1977, n. 285, e agli articoli 22 RAGIONE_SOCIALE legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 ‘ .
Il seguente comma 3 precisa che ‘ I giovani iscritti nella prima delle due graduatorie continuano a svolgere la propria attività presso l’amministrazione od ente dove sono stati assunti, o dove prestano servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino alla definitiva immissione nei ruoli organici ‘ e che ‘ Gli iscritti nella seconda graduatoria già soci di cooperative fino all’immissione nei ruoli organici continuano ad essere utilizzati ai sensi del primo comma dell’art. 6 ‘ .
L’art. 10, comma 1, afferma che ‘Ferme restando le disposizioni in vigore concernRAGIONE_SOCIALE le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenRAGIONE_SOCIALE alle categorie protette, il 50 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici delle amministrazioni od RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2 – ivi comprese le amministrazioni o RAGIONE_SOCIALE che non abbiano realizzato od avviato progetti specifici ai sensi delle disposizioni vigRAGIONE_SOCIALE – è riservato ai giovani iscritti nella prima delle graduatorie previste dall’art. 7 e, dopo l’esaurimento del la stessa, ai giovani iscritti nella seconda graduatoria, fino al relativo esaurimento’.
L ‘art. 14 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 125 del 1980 prescrive che ‘ Sino alla immissione dei giovani nei ruoli organici ai sensi dell’art. 10 RAGIONE_SOCIALE presente legge la RAGIONE_SOCIALE attribuisce annualmente, con mandato diretto, agli RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, presso i quali i 6 giovani sono utilizzati ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 7, le somme occorrRAGIONE_SOCIALE per il pagamento degli emolumRAGIONE_SOCIALE relativi. (…)’ .
Infine, l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 32 del 1983 dispone che i l AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è autorizzato a utilizzare presso le unità sanitarie RAGIONE_SOCIALE, su richiesta delle stesse, il personale in atto in servizio in virtù delle leggi sull ‘ occupazione giovanile.
Ciò posto, deve ritenersi che il motivo sia infondato.
Dalla normativa sopra elencata, si evince che i giovani lavoratori in questione potevano essere assunti da vari RAGIONE_SOCIALE, fra cui i Comuni, come è avvenuto per le ricorrRAGIONE_SOCIALE con il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Tali lavoratori non erano stati immessi all’inizio in ruolo, ma, in seguito, ove avessero superato le prove menzionate, sarebbero divenuti RAGIONE_SOCIALE di ruolo o dell’ente presso il quale operavano o presso altro ente.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in base all ‘ art. 26 RAGIONE_SOCIALE legge n. 285 del 1977, il quale prevede che la richiesta numerica dei giovani da assumere con contratto di formazione possa essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche e degli RAGIONE_SOCIALE responsabili dell ‘ attuazione dei progetti specifici menzionati nello stesso articolo, predisposti, oltreché dall ‘ amministrazione centrale e dalle regioni, anche dai comuni e dalle Comunità montane, deve escludersi che i rapporti di lavoro così costituiti possano intercorrere solo con la RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, la legittimità dell ‘ assunzione con il suddetto contratto da parte di un comune e RAGIONE_SOCIALE conseguente iscrizione del lavoratore alla RAGIONE_SOCIALE e all ‘ RAGIONE_SOCIALE, rende necessario liquidare l ‘ indennità premio di servizio tenendo conto dell ‘ epoca RAGIONE_SOCIALE suddetta iscrizione, in forza dell ‘ assunzione con il contratto di formazione, e non solo del successivo periodo di lavoro in posizione di dipendente di ruolo (Cass., Sez. L, n. 6398 del 7 giugno 1995).
Inoltre, ha affermato che l’ assunzione di giovani, da parte delle amministrazioni statali o di RAGIONE_SOCIALE pubblici non economici, con contratti di formazione e lavoro secondo la previsione degli artt. 7 e 26 RAGIONE_SOCIALE legge n. 285 del 1977, è costitutiva di un rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), in quanto implica prestazioni lavorative subordinate nell ‘ ambito dell ‘ organizzazione e delle finalità pubblicistiche dell ‘ ente datore di lavoro (Cass., SU, n. 12262 del 16 novembre 1992).
Pertanto, deve essere rilevato che le ricorrRAGIONE_SOCIALE, nel periodo in cui erano state in servizio presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE in base alla normativa sopra menzionata, erano RAGIONE_SOCIALE dello stesso.
Gli artt. da 18 a 20 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 37 del 1978 e gli artt. 2, 3, 7 e 10 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 125 del 1980 depongono inequivocabilmente in questo senso.
Ne consegue che non avrebbe mai potuto prospettarsi, con riferimento al presente contenzioso, una legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di uno dei suoi Assessorati, ma solo del menzionato Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Non possono condurre a modificare questa conclusione le disposizioni elencate dalle ricorrRAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il fatto che la RAGIONE_SOCIALE sostenesse gli oneri economici del servizio da loro reso presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE (art. 14 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 125 del 1980) o che fosse stato il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia a consRAGIONE_SOCIALErne l’utilizzazione da parte dell e ex RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE (art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 32 del 1983) non comportava la costituzione di un rapporto d’impiego con la RAGIONE_SOCIALE Sicilia o, comunque, l’assunzione di obblighi contributivi da parte di quest’ultima.
Inoltre, si evidenzia che la corte territoriale ha espressamente affermato che l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 32 del 1983 è stato applicato ‘in una fase di utilizzazione del personale precario (presso le unità sanitarie RAGIONE_SOCIALE) non corrispondente, in quanto successiva, al periodo di utilizzazione presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE, nei riguardi del quale si vanta il diritto alla costituzione del fondo’.
Quest’ultima statuizione non è stata specificamente impugnata, con l’effetto che l’intervento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia , che ha spostato le RAGIONE_SOCIALE del Comune di RAGIONE_SOCIALE presso le ex RAGIONE_SOCIALE, non assume ormai, nella specie, rilievo.
Con il secondo motivo le ricorrRAGIONE_SOCIALE lamentano l’omesso esame dei documRAGIONE_SOCIALE attestanti la loro carriera dalla prima assunzione come precari al Comune di RAGIONE_SOCIALE sino all’immissione nei ruoli dell’azienda sanitaria.
La doglianza è inammissibile, essendovi stata, sul punto, una c.d. doppia conforme.
3) Con il terzo motivo le ricorrRAGIONE_SOCIALE si dolgono RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 9, comma 4, del d.l.C.P.S. n. 207 del 1947, come modificato dalla sentenza n. 208 del 1986 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
Esse richiamano, altresì, l’autorità di una sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la n. 453 del 2005, che sarebbe passata in giudicato e avrebbe rigettato analoga domanda da loro proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, stabilendo che, nel periodo di loro attività presso l’RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente l’immissione in ruolo del 1° giugno 1985, non si era costituito un rapporto di dipendenza con l’ente utilizzatore.
La censura deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, innanzitutto, la corte territoriale ha accertato che non vi era prova che le ricorrRAGIONE_SOCIALE avessero svolto il loro servizio non di ruolo con modalità operative idRAGIONE_SOCIALEche a quelle del servizio in ruolo.
Ciò in base al principio, espresso da Cass., Sez. L, n. 11797 del 2 agosto 2003, per il quale la computabilità del servizio non di ruolo ai fini del calcolo dell ‘ indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152 del 1968 per i RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (applicabile, nella specie, ratione temporis ), in virtù dell ‘ interpretazione adeguatrice degli artt. 1 e 4 di detta legge ai principi costituzionali e sulla scorta RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente riconosciuto la natura retributiva di detta indennità, omologandola al TFR disciplinato dall ‘ art. 2120 c.c., secondo una configurazione infine espressamente recepita dal legislatore con l ‘ art. 2, comma 5, legge n. 335 del 1995, è consRAGIONE_SOCIALEta ove si accerti che il servizio non di ruolo è stato prestato con modalità operative idRAGIONE_SOCIALEche al servizio di ruolo, in quanto questo comporta che il primo debba ritenersi connotato dalle idRAGIONE_SOCIALEche caratteristiche del secondo e, quindi, che sia stato reso per assicurare lo svolgimento di servizi di carattere permanente.
Sul punto nessuna contestazione è stata sollevata, se si esclude il secondo motivo di ricorso che, però, è stato dichiarato inammissibile.
Inoltre, è passata in giudicato la statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo , la quale ha affermato che l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 32 del 1983 è stato applicato ‘in una fase di utilizzazione del personale precario (presso le
unità sanitarie RAGIONE_SOCIALE) non corrispondente, in quanto successiva, al periodo di utilizzazione presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE, nei riguardi del quale si vanta il diritto alla costituzione del fondo’.
Peraltro, si osserva che la citata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non può venire in rilievo nella specie, perché non è stata trascritta nel ricorso e non risulta sia stata emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, si evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE nel ruolo RAGIONE_SOCIALE quale le ricorrRAGIONE_SOCIALE sono state inserite non poteva rispondere di pretese che le lavoratrici in questione vantavano con riguardo al periodo pre-ruolo trascorso presso le precedRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2) Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è legittimata passivamente nelle cause intentate, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del trattamento di fine rapporto, dai giovani lavoratori assunti da Comuni RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE, ai sensi delle leggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 37 del 1978 e n. 125 del 1980, che si dolgano del mancato versamento dei contributi per l’attività svolta pre -ruolo presso i medesimi Comuni o le ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia ‘ .
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Esse sono poste a carico delle ricorrRAGIONE_SOCIALE in solido in base al disposto dell’art. 97 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, – rigetta il ricorso;
condanna le ricorrRAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese a controparte, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 22