Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27689 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27689 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30222/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 228/2019, depositata il 08/03/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Nel 2007 RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) stipulò con il RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) un contratto di appalto per la fornitura di cucine campali shelterizzate; quindi, nel 2009, conferì la propria azienda, compresi i contratti, nel RAGIONE_SOCIALE. 2009 (di seguito RAGIONE_SOCIALE), che in qualità di cessionario eseguì la fornitura ed emise fattura di € 240.408,98.
1.1. -Dopo aver effettuato il collaudo, e prima di eseguire il pagamento, il RAGIONE_SOCIALE attivò la procedura di cui all’ art. 48-bis, d.P.R. n. 602 del 1973; di conseguenza, RAGIONE_SOCIALE incardinò tre procedimenti esecutivi per pignoramento presso terzi, indicando come terzo pignorato il RAGIONE_SOCIALE e come debitore esecutato NOME, così incamerando il corrispettivo di € 240.408,98 dovuto a RAGIONE_SOCIALE.
1.2. -Con sentenza del 10/01/2011 venne dichiarato il RAGIONE_SOCIALE di NOME e in data 02/02/2011 il trustee conferì al RAGIONE_SOCIALE i beni oggetto del trust «al fine di consentire un’omogenea ed equilibrata liquidazione nei confronti di tutti i creditori RAGIONE_SOCIALE massa fallimentare».
1.3. -Il curatore fallimentare, chiesta inutilmente ad RAGIONE_SOCIALE la restituzione RAGIONE_SOCIALE somma riscossa, agì per la ripetizione d ell’ indebito soggettivo ex latere accipientis ai sensi dell’art. 1189 c.c. e, in subordine, per la revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 1 o 2 , l.fall.
1.4. –RAGIONE_SOCIALE si costituì eccependo: i) la violazione del ne bis in idem, stante la pendenza davanti al G.E. di Brindisi un giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, instaurato da un creditore di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in cui il RAGIONE_SOCIALE aveva fatto valere le stesse pretese azionate nel giudizio; ii) il difetto di interesse e di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE, non potendosi ritenere provata la cessione del contratto; iii) il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, che aveva già riversato le somme incassate dai tre pignoramenti ai singoli enti impositori titolari dei crediti iscritti a ruolo per i quali erano state emesse le cartelle di pagamento a carico di NOME; iv) il difetto dei presupposti
dell’azione revocatoria; v) l’inopponibilità RAGIONE_SOCIALE cessione del contratto da RAGIONE_SOCIALE.
1.5. –RAGIONE_SOCIALE otten ne l’autorizzazione a chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE e gli enti creditori cui aveva riversato le somme (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE).
1.6. -L’ Avvocatura Distrettuale dello Stato si costituì per il RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’ incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, in favore RAGIONE_SOCIALE competenza del Foro erariale di RAGIONE_SOCIALE . Anche l’ RAGIONE_SOCIALE si costituì per chiedere di essere estromesso, accanto alla declaratoria di inammissibilità o rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda. I restanti chiamati in causa restarono contumaci.
1.7. -Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò RAGIONE_SOCIALE tenuta a restituire al RAGIONE_SOCIALE le somme riscosse, osservando, tra l’altro, che RAGIONE_SOCIALE, facendo valere debiti di NOME, aveva disposto di somme spettanti al RAGIONE_SOCIALE, quale parte del contratto di appalto con il RAGIONE_SOCIALE cedutogli da NOME.
1.8. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’ appello di RAGIONE_SOCIALE sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida, escludendo che la stessa potesse qualificarsi come effettiva accipiens , avendo agito in qualità di concessionaria del servizio di riscossione, come tale tenuta a riversare la somma riscossa agli enti creditori indicati nella cartella esattoriale, nel termine di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999.
-Avverso detta decisione il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in sei motivi, illustrato da memoria. Gli intimati non svolgono difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Il primo motivo, rubricato « 1) Decadenza ex art. 346 cpc dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e relativa inammissibilità del giudizio. Rinuncia delle domande non riproposte. Giudicato .» a ben vedere non integra un motivo, bensì una mer a presa d’atto dell’espunzione, operata nella sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE richiesta dell’appellante RAGIONE_SOCIALE relativa al difetto di interesse e legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE curatela fallimentare.
2.2. -Il secondo mezzo, rubricato « 2a) Violazione e falsa applicazione degli artt . 342 I co. n. 1 e 2 cpc, in relazione all’art. 360 I co. n. 4 cpc », lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per mancata declaratoria RAGIONE_SOCIALE invocata inammissibilità dell’atto di appello di RAGIONE_SOCIALE, che rappresentava una mera riproposizione delle argomentazioni difensive svolte in primo grado.
2.3. -Il terzo, rubricato « 2b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 I co. n. 1 e 2 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 I co. n. 4 cpc », denuncia la mancata disamina delle deduzioni svolte dagli enti impositori chiamati in causa e l’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE «senza il supporto RAGIONE_SOCIALE prova di alcun versamento nei confronti» dei primi, «proclamatisi non recettori di tali importi».
2.4. -Il quarto, rubricato « 3a) Violazione e falsa applicazione de ll’art. 48-bis del DPR n. 602 /73 in relazione all’art. 360 I co. n.3 cpc », denuncia che RAGIONE_SOCIALE, azionando impropriamente la procedura ex art. 48-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 (per cui «le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono a pagamento e segnalano la circostanza all’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»), ha aggredito in executivis il credito di NOME per debiti portati da cartelle di pagamento a carico di NOME, assumendo comunque una «concorrente legittimazione processuale passiva».
2.5. -Il quinto mezzo, rubricato « 3b) Violazione e falsa applicazione degli art. 1188 II co., 1189 c.c. e 116 cpc nonché artt. 21, 22, 23 del D lgs. n. 112/99, in relazione all’art. 360 I co. n. 3 e 5 cpc », si duole che la corte d’appello abbia considerato RAGIONE_SOCIALE un mero adiectus solutionis quando in realtà essa aveva anche la legittimazione sostanziale passiva, poiché il pagamento chiesto in ripetizione era stato ad essa effettuato ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 112/99 e quindi nei confronti di un soggetto
autorizzato dalla legge ad esigerlo, ex art. 1188 comma 1 c.c., mentre nessuna traccia vi sarebbe del riversamento di tali somme agli enti impositori, ai sensi del successivo art. 22 d.lgs. cit.
2.6. -Il sesto motivo, rubricato « 3c) Violazione e falsa applicazione degli art. 1188 II co, 1189 cc, e 116 cpc nonché dagli artt. 21, 22, 23, 26 del Dlgs. n. 112/99, in relazione all’art. 360 I co. n.3 cpc », deduce che in base a ll’ art. 26, d.lgs. n. 112 del 1999 ( ‘Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite’ ) -per cui « 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme. 2. L’ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell’effettuazione del rimborso al debitore » –RAGIONE_SOCIALE è tenuta alla ripetizione di indebito, anche per anticipazione, mentre il rimborso degli enti creditori integrerebbe solo interna corporis senza effetti nei confronti del contribuente.
-Nessuna delle censure svolte, peraltro in modo alquanto articolato e confuso, può trovare accoglimento.
-Come anticipato, quello denominato come primo motivo dichiaratamente non è tale, bensì solo una precisazione.
-Il secondo è inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente, a supporto RAGIONE_SOCIALE dedotta nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per mancata declarato ria RAGIONE_SOCIALE inammissibilità dell’atto di appello di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 342 c.p.c., non trascrive né indica il contenuto dell’atto di appello .
5.1. -Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che la deduzione RAGIONE_SOCIALE questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., pur integrando un “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone tuttavia l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU
del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Corte e il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALE parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 3612/2022; Cass. 29495/2020, 24048/2021).
5.2. -In ogni caso, la corte territoriale ha respinto l’eccezione di mancanza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. osservando che, a fronte di una sentenza di primo grado la cui motivazione era ‘ tautologica ‘, l’appellante non avrebbe potuto far altro che riproporre le argomentazioni inutilmente sottoposte al giudice di primo grado.
5.3. -In effetti, la specificità dei motivi di appello dev’essere commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, sicché, qualora ad esempio, per rigettare la domanda, il primo giudice abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti, è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, ribadire l’idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 21401/2021). Analogamente, ove l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, e ciò anche sulla base delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 24464/2020, 3115/2018).
5.4. -Più in generale, questa Corte ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, 36481/2022; Cass. 13535/2018).
-Le ragioni di inammissibilità del secondo motivo si riverberano sul terzo, ad esso collegato, che ne resta assorbito.
-Il quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
7.1. -In linea generale, nel giudizio avente ad oggetto la restituzione di somme indebitamente riscosse a mezzo ruolo, la legittimazione passiva spetta all’ente creditore, e non al concessionario del servizio di riscossione (non avendo la controversia ad oggetto la legittimità del procedimento di riscossione), poiché questi, nel ricevere il pagamento, opera come adiectus solutionis causa .
Nel caso in esame RAGIONE_SOCIALE ha comunque assolto l ‘onere di chiamare in causa l’ente creditore (segnatamente, gli enti titolari dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali, odierni intimati), ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, il cui mancato assolvimento comporta che il concessionario risponde dell’esito RAGIONE_SOCIALE lite.
7.2. -Con specifico riguardo ad azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio RAGIONE_SOCIALE riscossione, questa Corte ha ritenuto legittimato passivo, in qualità di effettivo “accipiens”, l’ente impositore del credito, e non il concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione, il quale agisce sulla base di ruoli formati dall’ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario; ciò tenuto conto che l’azione di ripetizione ai sensi dell’articolo 2033 c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo
l’obbligazione che insorge tra il “solvens” ed il destinatario di pagamento privo di “causa acquirendi” (Cass. 16637/2007).
7.3. -Anche in tema di contenzioso tributario, si è detto che, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi RAGIONE_SOCIALE cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass. 5062/2022).
7.4. -Tutti gli ulteriori rilevi confusamente svolti in punto di insussistenza RAGIONE_SOCIALE prova dell’ effettivo riversamento delle somme riscosse da parte di RAGIONE_SOCIALE agli enti impositori non possono trovare ingresso in questa sede, pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021).
La stessa valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea anche al vizio di motivazione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato in esito all’esame del materiale istruttorio, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., mediante la valutazione RAGIONE_SOCIALE maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
Né la deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione finalizzata ad ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. 20553/2021).
E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica RAGIONE_SOCIALE sufficienza o RAGIONE_SOCIALE razionalità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018).
7.5. -Non appare pertinente il richiamo all’art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, il quale si limita a prevedere, nei rapporti tra il concessionario e l’ente creditore, i termini per il riversamento delle somme riscosse, senza nulla disporre in ordine al rimborso.
Nemmeno l’art. 26 del d.lgs. n. 112 del 1999 è destinato a svolgere il ruolo decisivo che si pretende di conferirgli, poiché la norma, con riguardo al rimborso delle somme riconosciute indebite, si limita sostanzialmente ad individuare il concessionario -ancora una volta, e specularmente -come semplice incaricato del pagamento, imponendogli soltanto di anticipare le somme dovute per conto dell’ente creditore.
-In conclusione, il ricorso va rigettato, senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.
-Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto (Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 27/06/2023