Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 785 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 785 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2633-2022 proposto da:
NOME CODICE_FISCALE, domiciliato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il 26/10/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, cittadino kossovaro, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Brescia, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) RAGIONE_SOCIALEa carenza di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il decidente interpretato correttamente le risultanze istruttorie circa gli esiti del giudizio di convalida del trattenimento RAGIONE_SOCIALE‘istante presso il CPT di Milano e le ricadute di esso riguardo alla domanda di protezione; 2) RAGIONE_SOCIALEa contraddittorietà che inficia l’affermazione operata dal decidente in ordine alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo alla luce RAGIONE_SOCIALEa successiva affermazione secondo cui tale domanda sarebbe addirittura pendente; 3) RAGIONE_SOCIALE‘insufficiente motivazione enunciata dal decidente a corredo RAGIONE_SOCIALE‘affermata legittimità del provvedimento impugnato; 4) RAGIONE_SOCIALE‘omessa motivazione riguardo ad un fatto decisivo non avendo il decidente preso in esame il fatto costituito dall’avvenuta presentazione di una nuova domanda di asilo.
Non ha svolto attività difensiva il RAGIONE_SOCIALE convenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affetto da preliminare inammissibilità essendone avvenuta la notificazione in persona del RAGIONE_SOCIALE e non già RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Brescia.
E’ principio infatti invalso nella giurisprudenza di questa Corte che, poiché nel giudizio de quo la legittimazione passiva compete all’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato -vale a dire nel nostro caso alla Prefettura di Brescia -«il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ad esso notificato presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato» (Cass., Sez. I, 21/09/2022, n. 27555).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Non è dovuto il raddoppio del contributo perché il procedimento è esente.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa VI-I sezione civile il giorno 15.12.2022.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
.