Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5257  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4815/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Ministri pt., nonché RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE p.t., rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME
Telgrafo, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 5280/18, depositata il 30 luglio 2018;
udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  28  novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. Con lodo sottoscritto il 16 maggio 2009, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di una convenzione stipulata tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per la disciplina del rapporto inerente ad una concessione per la raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse sulle corse dei cavalli: a) dichiarò il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tenuti al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, in misura pari al 15% del corrispettivo convenuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e fino all’eliminazione degl’inadempimenti accertati, in misura pari all’1% per il periodo compreso tra il 12 maggio 2000 e il 30 novembre 2001 e in misura pari allo 0,32% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 15 giugno 2000, b) riconobbe alla COGNOME la facoltà di trattenere quanto ad essa dovuto a titolo di risarcimento del danno cagionato dai c.d. minimi garantiti, c) dichiarò la RAGIONE_SOCIALE non tenuta a corrispondere i minimi garantiti, che, ove già versati, avrebbero dovuto essere restituiti dalle Amministrazioni o compensati, oltre interessi legali dal deposito del lodo, d) dichiarò le Amministrazioni tenute a corrispondere quanto dovuto all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa compensazione di cui al punto precedente, oltre interessi legali dal de-
posito del lodo, e) dichiarò invalidi gli artt. 1 e 11 del contratto di concessione, e f) dichiarò compensate le spese di lite e RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato.
L’impugnazione proposta dai Ministeri e dall’RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 30 luglio 2018.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte ha innanzitutto escluso l’incompetenza del collegio arbitrale, per effetto RAGIONE_SOCIALEa declinatoria notificata dalle Amministrazioni con atto notificato il 14 febbraio 2008, osservando che la clausola compromissoria riconosceva la relativa facoltà soltanto alla concessionaria, e ritenendo insussistente una violazione del principio di uguaglianza, anche alla luce del comportamento successivo RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni, che avevano provveduto alla nomina dei loro arbitri e non si erano opposte a quella del quinto arbitro da parte del Presidente del Tribunale. Ha ritenuto inoltre valida la clausola compromissoria, nella parte in cui prevedeva la nomina di un numero pari di arbitri, rilevando che la stessa contemplava anche un meccanismo suppletivo di adeguamento, che aveva trovato effettivamente attuazione, attraverso la nomina di cinque arbitri. Ha confermato la legittimazione passiva dei Ministeri, ritenendo irrilevante la circostanza che medio tempore la legge avesse previsto una successione a titolo particolare in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la quale si era costituita spontaneamente nel procedimento arbitrale, aveva nominato un componente del collegio ed era stata adeguatamente rappresentata e difesa.
La Corte ha ritenuto poi insussistente il vizio di ultrapetizione, osservando che nei propri quesiti la NOME non aveva chiesto soltanto l’esclusione RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di eseguire le prestazioni patrimoniali poste a suo carico, ma anche l’accertamento dei danni subìti a causa RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità d’impedire l’accettazione di scommesse da parte di soggetti non titolari RAGIONE_SOCIALEa concessione, con la conseguente statuizione di condanna. Ha ritenuto ammissibile la riduzione ad equità del contratto, mediante il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa facoltà di trattenere dal c.d. minimo garantito quanto riconosciuto a titolo di danno, osservando che, nono-
stante l’assunzione da parte RAGIONE_SOCIALEa concessionaria del rischio inerente all’ammontare RAGIONE_SOCIALEe giocate ed ai relativi proventi, l’RAGIONE_SOCIALE, che agiva in regime di monopolio, avrebbe dovuto fare uso dei suoi poteri per evitare il verificarsi di un mutamento sostanziale del mercato regolamentato, talmente significativo da determinare uno squilibrio tra le prestazioni convenute. Premesso infatti che, a seguito del consolidamento del mercato clandestino e RAGIONE_SOCIALEa diffusione RAGIONE_SOCIALEe scommesse via internet , il quadro economico esistente al momento RAGIONE_SOCIALEa stipulazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione era risultato falsato, essendosi manifestato uno stato di crisi del settore, per il cui superamento erano stati promossi specifici interventi normativi, ha rilevato che le stesse Amministrazioni ne avevano riconosciuto l’incidenza sulla raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse: ha ritenuto pertanto condivisibile la valutazione compiuta dal collegio arbitrale, secondo cui l’erroneità RAGIONE_SOCIALEe previsioni in ordine allo sviluppo del settore era addebitabile all’RAGIONE_SOCIALE, la quale, pur essendo dotata di specifici poteri d’intervento, non aveva impedito lo sconvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico esistente al momento RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del bando, che aveva l’obbligo di preservare in ragione RAGIONE_SOCIALEa garanzia nascente dal monopolio statale nella raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse.
La Corte ha ritenuto altresì insussistente la violazione del d.l. 24 giugno 2003, n. 147 e del decreto interdirettoriale del 10 ottobre 2003, osservando che i provvedimenti normativi ed amministrativi adottati a favore degli operatori, all’esito dei quali la concessionaria aveva aderito alle nuove condizioni economiche, non avevano determinato una novazione del rapporto concessorio, idonea ad impedire alla concessionaria di continuare a far valere le sue ragioni in sede giudiziale. Ha confermato la logicità e la condivisibilità RAGIONE_SOCIALEa valutazione equitativa compiuta in ordine all’incidenza percentuale del mercato illegale sul totale RAGIONE_SOCIALEe scommesse, osservando che il fenomeno aveva assunto dimensioni tali da eccedere il normale rischio d’impresa assunto dalla concessionaria, ed aggiungendo che le Amministrazioni non avevano indi-
cato le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘erroneità RAGIONE_SOCIALEa percentuale indicata dagli arbitri. Ha ritenuto corretta anche la dichiarazione di nullità degli artt. 1 e 11 RAGIONE_SOCIALEa convenzione, nella parte in cui attribuivano all’Amministratore il potere di disporre la decadenza o la revoca RAGIONE_SOCIALEa concessione e di determinare RAGIONE_SOCIALEmente il risarcimento del danno, nonché di applicare la penale anche in caso d’inadempimento determinato da forza maggiore, rilevando che gli arbitri, oltre ad aver chiarito i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali e l’ iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, avevano fatto adeguata applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in tema d’interpretazione dei contratti e dei principi fondamentali in tema di buona fede contrattuale, avendo escluso che il potere di autotutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE potesse estendersi al punto da mortificare la posizione RAGIONE_SOCIALEa concessionaria.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria, i Ministeri e l’RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto trasferimento RAGIONE_SOCIALEa titolarità RAGIONE_SOCIALEe concessioni per la raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse disposto dapprima in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con l’art. 57, comma primo, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e l’art. 4, lett. d) , RAGIONE_SOCIALE statuto approvato con d.m. 13 dicembre 2000, e successivamente in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con l’art. 12, comma primo, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 ottobre 2001, n. 383, il d.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33, l’art. 4, comma primo, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, l’art. 8 del d.l. 24
dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e il d.lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 808, terzo comma, e 829, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inefficace la declinatoria RAGIONE_SOCIALEa competenza arbitrale, in quanto prevista dalla clausola compromissoria soltanto a favore RAGIONE_SOCIALEa concessionaria. Sostengono infatti che l’assenza di un’espressa previsione non precludeva all’RAGIONE_SOCIALE la facoltà di rifiutare il procedimento arbitrale, dovendosi interpretare la clausola in modo tale da assicurare la parità di trattamento tra le parti. Premesso inoltre che l’arbitrato comporta una deroga alla competenza RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria ordinaria, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quale è necessaria un’univoca manifestazione di volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, affermano che anche la rinuncia alla facoltà di declinare la competenza arbitrale richiede un’espressa previsione contrattuale, costituendo una clausola eccezionale, da interpretarsi restrittivamente. Aggiungono che la controversia esulava dalla competenza degli arbitri, avendo ad oggetto aspetti del rapporto che non riguardavano l’interpretazione o la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 829, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 103, primo comma, Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 21 luglio 2000, n. 205, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità del lodo per difetto di giurisdizione, senza considerare che la controversia aveva ad oggetto questioni di natura pubblicistica che implicavano l’esercizio di poteri discrezionali da parte RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE. Premesso infatti che la raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse sulle corse di cavalli è riservata in via esclusiva allo RAGIONE_SOCIALE, che la gestisce a mezzo dei concessionari, osserva che l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di mantenere il regime di mo-
nopolio, attraverso la repressione del fenomeno RAGIONE_SOCIALEe scommesse effettuate dall’estero e di quelle clandestine, che incidono sull’equilibrio contrattuale, attiene all’esercizio di poteri pubblicistici, la cui omissione resta sottratta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Precisa che, in quanto incidente sulla potestas judicandi degli arbitri, il difetto di giurisdizione comporta l’inesistenza del lodo, rilevabile anche d’ufficio, giacché l’operato degli arbitri si pone al di fuori RAGIONE_SOCIALEa sovranità statale e costituisce una vera e propria usurpazione di potere.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 1322, 1467 e 1468 cod. civ., sostenendo che, nel ritenere ammissibile la riduzione ad equità del rapporto, in riferimento alla clausola che prevedeva l’obbligo di pagamento del c.d. minimo garantito, la sentenza impugnata non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa concessione-contratto, caratterizzata dalla compresenza di elementi pubblicistici e privatistici, né RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa concessione, la quale comporta il trasferimento in capo al concessionario RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa gestione del servizio, con la conseguente assunzione del rischio d’impresa, che esclude l’applicabilità degli artt. 1467 e 1468 cod. civ. Premesso che, se dovuta alla sopravvenienza di accadimenti straordinari ed imprevedibili, idonei a determinare uno squilibrio eccessivo tra il valore economico RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, l’antieconomicità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività affidata in concessione avrebbe potuto giustificare il ricorso alla risoluzione per eccessiva onerosità, osserva che nella specie la concessione era caratterizzata da un rischio d’impresa ben noto fin dal momento RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla gara, e tenuto in conto dalla concessionaria nella formulazione RAGIONE_SOCIALE‘offerta, aggiungendo che l’intervenuta rinnovazione del contratto e la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse rivelavano l’interesse RAGIONE_SOCIALEa concessionaria all’esecuzione del contratto, evidentemente ritenuta proficua. Aggiunge che nei contratti come quello in esame, aventi natura aleatoria, l’incertezza sulla portata economica
RAGIONE_SOCIALEe prestazioni RAGIONE_SOCIALEe parti rende irrilevante ogni considerazione inerente all’equilibrio contrattuale, giacché, identificandosi la causa con il rischio, resta esclusa ogni valutazione riguardante il rapporto di valore intercorrente tra le rispettive prestazioni.
Il primo motivo, riguardante la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, è fondato.
Com’è noto, il d.lgs. n. 300 del 1999 istituì le Agenzie fiscali (art. 57), dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria (art. 61), attribuendo alle stesse la gestione RAGIONE_SOCIALEe funzioni esercitate dai RAGIONE_SOCIALE, con il conseguente trasferimento dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze. In particolare, all’RAGIONE_SOCIALE fu attribuita, con l’art. 4, comma primo, lett. d) , RAGIONE_SOCIALE statuto approvato il 13 dicembre 2000, la gestione dei servizi relativi ai giochi, ivi compresi i concorsi pronostici e le scommesse, già spettante al Dipartimento RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Al fine di ottimizzare il gettito di tale settore, l’art. 12, comma primo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 383 del 2001 ne dispose poi il riordino, cui si provvide con il d.P.R. n. 33 del 2002, che attribuì l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione RAGIONE_SOCIALEe relative RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE. Tale attribuzione fu ribadita dapprima dall’art. 4 del d.l. n. 138 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002, e successivamente dall’art. 8 del d.l. n. 282 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2003, il quale, nel precisare che le predette funzioni s’intendevano riferite alle RAGIONE_SOCIALE non tributarie, dispose che dal primo aprile 2003 sarebbero state esercitate dall’RAGIONE_SOCIALE anche le funzioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Il trasferimento
trovò ulteriore conferma nell’art. 1, comma primo, lett. b) , del d.lgs. n. 173 del 2003, che sostituì l’art. 25, comma secondo, del d.lgs. n. 300 del 1999, mentre l’art. 8, comma tredicesimo, del d.l. n. 147 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che aveva fatto salve le attribuzioni precedentemente spettanti all’RAGIONE_SOCIALE per le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, con cui si era provveduto al riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei giochi e RAGIONE_SOCIALEe scommesse relativi alle corse dei cavalli, fu abrogato dall’art. 4bis , comma terzo, del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Con l’art. 23quater del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fu poi disposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, istituita a sua volta dal d.lgs. n. 300 del 1999.
Così ricostruita la disciplina applicabile al settore in esame, si osserva che la questione concernente la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie in tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, è stata già affrontata da questa Corte, e risolta mediante l’enunciazione del principio di diritto secondo cui nei giudizi instaurati successivamente alla data del 1° gennaio 2001, fissata dall’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000 per l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALEe Agenzie fiscali, la legittimazione passiva non spetta al RAGIONE_SOCIALE, ma alle predette Agenzie, sicché sono nulli i lodi arbitrali emessi nei confronti del primo a fronte di domande proposte dalle concessionarie dei servizi (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2021, n. 8100). Premesso infatti che le Agenzie, configurabili come autonomi soggetti di diritto, distinti dallo RAGIONE_SOCIALE e legittimati a stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione, gestiscono le funzioni già esercitate dai RAGIONE_SOCIALE ed uffici del RAGIONE_SOCIALE, ora confluito nel RAGIONE_SOCIALE, si è ritenuto che, in qualità di destinatarie del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate, ai
sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma primo, del d.lgs. n. 300 del 1999, e quindi di aventi causa a titolo particolare nel diritto controverso, esse siano succedute nei giudizi pendenti, nei quali possono spiegare intervento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 cod. proc. civ., mentre per i giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2001 siano titolari in via esclusiva RAGIONE_SOCIALEa legittimazione ad causam e ad processum , con la conseguenza che la domanda giudiziale dev’essere proposta nei loro confronti.
Tali considerazioni appaiono riferibili, mutatis mutandis , anche ai giudizi pendenti alla data del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni all’RAGIONE_SOCIALE o promossi in epoca successiva, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la stessa, a differenza RAGIONE_SOCIALEe Agenzie fiscali, non sia dotata di personalità giuridica, ma solo di autonomia decisionale, gestionale e contabile, ai sensi del r.d.l. 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474: poiché, infatti, come si evince dall’art. 8 di tale decreto, l’RAGIONE_SOCIALE è dotata di RAGIONE_SOCIALE legittimazione processuale, essendo autorizzata a stare in giudizio con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le controversie aventi ad oggetto rapporti derivanti dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni ad essa attribuite devono essere instaurate nei suoi confronti, e, se già pendenti alla data del trasferimento, possono proseguire nei confronti del dante causa (sia esso il RAGIONE_SOCIALE o l’RAGIONE_SOCIALE), ferma restando la facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di spiegare intervento nel giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 cod. proc. civ.
Alla stregua di tali principi, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il procedimento arbitrale fosse stato legittimamente instaurato nei confronti dei Ministeri, negando qualsiasi rilievo alla circostanza, fatta valere dagli stessi, che nelle funzioni già attribuite al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse subentrata medio tempore l’RAGIONE_SOCIALE: considerato infatti che alla data del 25 gennaio 2008, in cui fu proposta la domanda di arbitrato, il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe predette funzioni aveva già avuto luogo, dapprima in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE ed in seguito in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima avrebbe dovuto essere reputata l’unico soggetto effettivamente legittimato a resistere alla pretesa azionata dall’attrice. Benvero, il vizio determinato dalla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda nei confronti di soggetti non legittimati a contraddire non ha impedito la rituale prosecuzione del procedimento arbitrale, avendo l’RAGIONE_SOCIALE provveduto a costituirsi spontaneamente in aggiunta ai Ministeri ed a nominare uno dei componenti del collegio arbitrale, nonché a difendersi a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente sanatoria RAGIONE_SOCIALE‘originario difetto del contraddittorio: l’eventuale difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa parte originaria non impedisce infatti la valida instaurazione e trattazione del giudizio, e non preclude quindi l’intervento nel corso del processo del soggetto effettivamente legittimato, giacché la legitimatio ad causam non attiene ai presupposti del processo, ma alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione, la cui sussistenza dev’essere verificata con riguardo alla data RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. Cass., Sez. I, 21/04/1983, n. 2741; 5/04/1976, n. 1175; Cass., Sez. II, 4/08/1977, n. 3486). La sanatoria del vizio del contraddittorio non risulta tuttavia sufficiente a giustificare l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta nei confronti dei Ministeri, il cui difetto di legittimazione a contraddire avrebbe imposto al collegio arbitrale di circoscrivere l’esame del merito ai soli rapporti tra le parti effettivamente legittimate ad agire e resistere in ordine alla controversia deferita al loro giudizio, con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa avanzata nei confronti dei soggetti non legittimati.
6. Il secondo motivo, riguardante l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa declinatoria RAGIONE_SOCIALEa competenza arbitrale, è invece infondato.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, risolvendosi nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti, si traduce in un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole legali di ermeneutica con-
trattuale o per illogicità o incongruenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, purché quest’ultima risulti talmente inadeguata da impedire la ricostruzione del ragionamento seguito per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto (cfr. Cass., Sez. III, 13/12/2021, n. 39437; Cass., Sez. VI, 27/03/2012, n. 4919; Cass., Sez. I, 19/03/2004, n. 5549). La parte che intenda far valere il vizio di violazione di legge non può peraltro limitarsi, come nella specie, a lamentare genericamente l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe regole interpretative, contrapponendo la propria personale lettura RAGIONE_SOCIALEa clausola a quella fatta propria dal giudice di merito, ma ha l’onere d’indicare specificamente i criteri ermeneutici violati ed il modo e le considerazioni con cui la sentenza impugnata se ne è discostata (cfr. Cass., Sez. I, 24/11/1998, n. 11917; 16/06/1997, n. 5370): tale onere è rimasto nella specie inadempiuto, avendo i ricorrenti denunciato genericamente la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza precisare le ragioni per cui, a loro avviso, l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, secondo cui la facoltà di declinare la competenza arbitrale era riconosciuta esclusivamente alla concessionaria, si porrebbe in contrasto con il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, ma avendo anzi riconosciuto espressamente che quest’ultima nulla diceva in ordine alla spettanza RAGIONE_SOCIALEa predetta facoltà anche alle Amministrazioni.
Nell’insistere sulla necessità d’interpretare la clausola in modo da assicurare la parità di trattamento tra le parti, i ricorrenti si limitano poi ad evidenziare la natura eccezionale RAGIONE_SOCIALEa competenza arbitrale, avente carattere derogatorio rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria ordinaria, senza considerare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola compromissoria che attribuisca soltanto ad una RAGIONE_SOCIALEe parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale e di chiedere che la causa sia decisa dal Giudice ordinario non può ritenersi invalida, non ponendosi in contrasto con i limiti di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia privata, giacché la derogabilità unilaterale non contrad-
dice alcuna norma vigente, né valori immanenti all’ordinamento, ma costituisce anzi espressione di una tendenza coerente con il sistema, favorevole al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa giustizia pubblica quale forma primaria di risoluzione dei conflitti (cfr. Cass., Sez. VI, 22/05/2015, n. 10679; Cass., Sez. I, 22/10/ 1970, n. 2096).
Quanto infine alla riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa controversia in esame al novero di quelle «nascenti dall’esecuzione, interpretazione e risoluzione» RAGIONE_SOCIALEa convenzione, di cui la clausola compromissoria prevedeva il deferimento al giudizio degli arbitri, si tratta di una questione non esaminata dalla sentenza impugnata, che implica un’indagine di fatto in ordine alla volontà manifestata dalle parti con la predetta espressione, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694).
E’ altresì infondato il terzo motivo, con cui i ricorrenti insistono sulla inammissibilità del deferimento RAGIONE_SOCIALEa causa al giudizio degli arbitri, per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
In proposito, è sufficiente richiamare l’orientamento ormai consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, secondo cui la controversia avente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE concedente al risarcimento del danno cagionato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche poste a base RAGIONE_SOCIALEa convenzione (a causa del venir meno di fatto RAGIONE_SOCIALEa riserva esclusiva pubblica RAGIONE_SOCIALEa relativa gestione, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, e può quindi essere compromessa in arbitrato rituale, riguardando la fase di attuazione del rapporto concessorio ed implicando l’esame di profili che non attengono
all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale RAGIONE_SOCIALE stesso  rapporto,  ma  all’accertamento  RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento,  da  parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE concedente, RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni che sostanziano il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico (cfr. Cass., Sez. Un., 26/10/2020, n. 23418; Cass., Sez. I, 3/02/2023, n. 3353; Cass., Sez. VI, 18/03/2022, n. 8915).
8.  E’  infine  inammissibile,  per  difetto  di  specificità  e  pertinenza, l’ultimo motivo, riguardante la nullità del lodo arbitrale, nella parte in cui ha disposto la riduzione ad equità RAGIONE_SOCIALEa clausola che prevedeva l’obbligo del pagamento del c.d. minimo garantito.
In proposito, i ricorrenti si limitano infatti ad evidenziare la natura mista del rapporto concessorio, caratterizzato dalla giustapposizione di aspetti pubblicistici e privatistici, e l’assunzione da parte RAGIONE_SOCIALEa concessionaria del rischio d’impresa, conseguente al trasferimento RAGIONE_SOCIALEa gestione del servizio, nonché il carattere aleatorio del contratto, ritenuto sufficiente ad escludere l’incidenza di eventi sopravvenuti idonei a determinare uno squilibrio eccessivo tra le prestazioni, astenendosi tuttavia dal precisare quali fossero le domande reciprocamente proposte dalle parti nel procedimento arbitrale, ed in particolare quella a fronte RAGIONE_SOCIALEa quale gli arbitri avevano ritenuto di dover procedere alla riduzione ad equità, con la conseguenza che risulta sostanzialmente impossibile stabilire se la stessa potesse essere disposta, e se sussistessero i relativi presupposti. In linea di principio, infatti, l’operatività dei rimedi privatistici previsti per l’ipotesi di alterazione RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio funzionale tra le prestazioni non è ritenuta incompatibile con la figura RAGIONE_SOCIALEa concessione-contratto, la cui natura mista pubblicistico-privatistica, ricollegabile alla compresenza di un provvedimento amministrativo e di un accordo contrattuale, non esclude la configurabilità di una posizione di parità RAGIONE_SOCIALEe parti nella fase esecutiva del rapporto, fermo restando il potere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE d’incidere unilateralmente sullo stesso con provvedimenti autoritativi, nei casi espressamente previsti dalla legge
o dalla convenzione. Nella specie, peraltro, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata emerge con sicurezza soltanto che nel procedimento arbitrale la concessionaria aveva fatto valere l’alterazione del quadro economico esistente al momento RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto derivante dall’espansione del mercato clandestino RAGIONE_SOCIALEe scommesse e dalla diffusione RAGIONE_SOCIALEe scommesse via internet , imputandola alla mancata adozione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dei provvedimenti necessari a garantire l’osservanza del regime di monopolio vigente nel settore, e chiedendo quindi che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE art. 1460 cod. civ., fossero dichiarate non dovute le prestazioni poste a suo carico, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni: ed è sulla base RAGIONE_SOCIALEa predetta responsabilità, e non già ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1467, terzo comma, cod. civ., che la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la decisione del collegio arbitrale di riconoscere alla concessionaria il diritto di trattenere dal c.d. minimo garantito quanto ad essa riconosciuto a titolo di risarcimento del danno. Nell’escludere che fosse stata proposta una domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, i ricorrenti incorrono peraltro in contraddizione, insistendo per un verso sulla natura aleatoria del contratto, incompatibile con il predetto rimedio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1469 cod. civ., e per altro verso sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALE squilibrio economico tra le prestazioni alla normale alea contrattuale, in quanto determinato da eventi sopravvenuti rientranti nel rischio d’impresa connesso alla gestione del servizio, omettendo altresì di precisare se la riduzione ad equità fosse stata disposta dal collegio arbitrale di propria iniziativa o su richiesta di una RAGIONE_SOCIALEe parti.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento del primo motivo d’impugnazione, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazione di nullità del lodo, nella sola parte in cui ha ritenuto sussistente la  legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (essendo rimasto incensurato, in questa sede, il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE,  e  con  il  rigetto  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  proposta  nei confronti RAGIONE_SOCIALE stesso.
La complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi di giudizio, nei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, nonché, nei rapporti tra quest’ultima e gli altri ricorrenti, la compensazione di quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del lodo arbitrale, nella parte riguardante la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, e rigetta le domande proposte nei confronti del medesimo RAGIONE_SOCIALE. Compensa interamente le spese dei due gradi di giudizio, nei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente, nonché quelle del giudizio di legittimità, nei rapporti tra la controricorrente RAGIONE_SOCIALE e gli altri ricorrenti.
Così deciso in Roma il 28/11/2023