Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4243 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4243  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8712/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Sindaco,  rappresentato  e difeso   dal l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, AGENZIA RAGIONE_SOCIALE  DEL  SARNO  RAGIONE_SOCIALE        già  RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante;
-intimati- avverso  la  SENTENZA  RAGIONE_SOCIALE  CORTE  D’APPELLO  di  SALERNO  n. 1322/2022 depositata il 07/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME,  proprietaria di un terreno espropriato, ha presentato  un  ricorso  ex  art.  702  bis  c.p.c.  presso  la  Corte d’Appello di Salerno, chiedendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE indennità   di esproprio  e  i  danni  al  soprassuolo  e  convenendo  in  giudizio  il RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE  (oggi  RAGIONE_SOCIALE)
Con sentenza n. 407/2012 la Corte di Appello di Salerno accoglieva la domanda e determinava l’indennità di esproprio; ordinava ad RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di depositare, presso la competente RAGIONE_SOCIALE, la differenza tra quanto liquidato in sede giudiziaria e quanto eventualmente già versato a titolo provvisorio, oltre interessi, nella misura legale, dalla data del decreto di esproprio fino al versamento. Con ricorso del 23.11.2012 RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 13747/2017, pubblicata il 31.05.2017, accoglieva tutti i motivi di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’appello.
La proprietaria riassumeva il giudizio e la società costituendosi chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. La Corte d’appello con la sentenza oggi impugnata riteneva il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE individuando il RAGIONE_SOCIALE quale ente beneficiario dell’esproprio, determinando l’indennità, disponendo che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE provvedesse al deposito dell’indennità in favore di COGNOME NOME, e rigettando la domanda nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Avverso  il  predetto  provvedimento  ha  proposto  ricorso  per Cassazione  il  RAGIONE_SOCIALE  affidandosi  ad  un  motivo;  non  si  sono costituiti gli intimati.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 24 gennaio 2024.
RITENUTO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29, comma 4 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 3, comma 1, lett. d) nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE osserva che la Corte d’appello ha erroneamente modificato quanto da se stessa statuito con precedente pronuncia; che la legittimazione processuale dell’affidatario o del concessionario dell’opera pubblica si pone in termini positivi, (sia quando l’azione sia promossa dal proprietario, che quando sia promossa dal promotore dell’espropriazione), se questo soggetto abbia ricevuto, con la delega di poteri amministrativi, anche l’obbligo di pagare le indennità. La responsabilità solidale dell’espropriante, committente dei lavori, è configurabile qualora l’incarico sia stato conferito per il compimento RAGIONE_SOCIALE procedura espropriativa in nome e per conto del delegante. In virtù RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 22.03.2005, alla società RAGIONE_SOCIALE erano state attribuite competenze di norma esercitate dalla pubblica amministrazione che, essendo alla delegata società ex RAGIONE_SOCIALE direttamente imputabili gli atti posti in essere in attuazione RAGIONE_SOCIALE delega, solo essa (e non già anche od unicamente il delegante) ‘deve ritenersi passivamente legittimata’
2.- Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
La Corte d’appello, in sede di giudizio di rinvio ha così deciso:
‘1. Determina la giusta indennità di esproprio comprensiva dell’indennità  per  esproprio  parziale  del  fabbricato  relativa  agli immobili in Catasto del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al fol.26 part.lle 1688 e
1689/1 in complessivi € 217.139,00 da maggiorarsi degli interessi al  tasso  legale dal  decreto di esproprio ( 30/05/2008) all’effettivo soddisfo;
 Determina  il  valore  del  suolo  restituito  in  €  24.646,80  da maggiorarsi degli interessi legali dalla restituzione ( 06/05/2011) al soddisfo;
Dispone che il RAGIONE_SOCIALE  di RAGIONE_SOCIALE provveda al deposito dell’indennità in favore di COGNOME NOME al netto RAGIONE_SOCIALE detrazione del valore del suolo restituito;
Rigetta la domanda nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE;
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio’.
Il punto 4, oggi oggetto di ricorso,  risponde ad una specifica eccezione proposta da RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE,  che  tuttavia  è  stata irritualmente proposta nell’ambito del giudizio di rinvio e che non poteva essere esaminata.
Costituisce principio consolidato quello per cui nel giudizio di rinvio, procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti RAGIONE_SOCIALE stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALE sua intangibilità (Cass n. 24357 del 10/08/2023; Cass. n. 5137 del 21/02/2019; Cass. n. 13719 del 14/06/2006).
Si deve quindi osservare  che il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione che ha dato luogo al giudizio di rinvio, è stato proposto
dalla stessa RAGIONE_SOCIALE che non ha messo in discussione, in quella sede, la propria legittimazione, ma ha proposto all’attenzione RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte sette motivi di ricorso, di cui tre accolti, attinenti alle modalità con cui era stata calcolata la indennità di esproprio, al non avere i giudici a quo tenuto conto che il suolo non raggiungeva il lotto minimo, che erano assenti le opere di urbanizzazione, e il decreto di retrocessione parziale, lamentando altresì che fosse stata riconosciuta l’indennità aggiuntiva per la perdita di imprecisati manufatti; il ricorso era pertanto all’evidenza sorretto dall’interesse a non pagare l’indennità nella misura determinata dalla (prima) sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello , sul presupposto di essere il soggetto tenuto al pagamento e quindi interessato a pagare un cifra minore. Né la Corte di Cassazione nella ordinanza del 2017 ha in alcun modo esaminato la questione di chi fosse l’effettivo beneficiario RAGIONE_SOCIALE espropriazione.
Da ciò consegue che la questione RAGIONE_SOCIALE legittimazione, o meglio del non essere il soggetto tenuto al pagamento, non poteva più proporsi nel giudizio di rinvio, essendo stato il thema decidendum ormai definitivamente fissato e le restanti questioni, dedotte o deducibili, coperte da giudicato interno, sicché la Corte distrettuale non poteva decidere in merito. Si tratta di un errore che può essere rilevato d’ufficio in quanto ricollegato a principi processuali di ordine pubblico, e comunque nell’ambito RAGIONE_SOCIALE contestazione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sul punto e RAGIONE_SOCIALE contraddizione con precedente statuizione.
Ne consegue in accoglimento -per la ragione sopra precisatadel  ricorso  del  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE,  la  cassazione  sul  punto  RAGIONE_SOCIALE sentenza  impugnata  (punto  4  del  dispositivo  e  per  quanto  di ragione il punto 3) e non essendo necessari ulteriori accertamenti in  fatto  può  decidersi  nel  merito,  dichiarando  che  il  RAGIONE_SOCIALE  di
RAGIONE_SOCIALE  e  lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) sono entrambi tenuti in  solido  al  pagamento  delle  indennità  come  determinate  nella sentenza impugnata.
Trattandosi  di  accoglimento  per  ragione  in  parte  diversa  da quelle prospettate, le spese del giudizio di legittimità si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie,  nei  termini  esposti  in  parte  motiva  il  ricorso  del RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  cassa  sul  punto  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  impugnata  e decidendo nel merito, dichiara che il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) sono entrambi tenuti in solido al pagamento delle indennità come determinate nella sentenza impugnata.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024.