Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20415 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24467-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; in
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-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
nonchè contro
ARAGIONE_RAGIONE_SOCIALES.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE, depositato il 13/02/2019 R.G.N. 2527/2017;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioNumero sezionale 948,2024 Nurnero di raccolta generale 20415,2024 del 28/02/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME -L.Tata pubblicazione 21E17,2024
RILEVATO CHE:
con decreto ex art. 445 bis cod.proc.civ., il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE omologava l’accertamento tecnico preventivo promosso dall’odierno intimato, in contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, limitatamente all’accertamento d’infermità atte a ridurre la capacità lavorativa del richiedente nella misura utile ad integrare la sussistenza del requisito sanitario per l’esenzione del ticket, con condanna a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite in favore della parte risultata vittoriosa;
avverso tale decreto propone ricorso per cassazione straordinario, ex art. 111 Cost., l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; la parte privata è rimasta intimata;
Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
4. con i due motivi di ricorso, formulati ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione di plurime disposizioni, processuali e sostanziali, per avere il Tribunale ritenuto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE unico soggetto legittimato passivo nel giudizio ex art. 445 bis cod.proc.civ., e non anche gli ulteriori enti, pur trattandosi di accertamento sanitario non strumentale GLYPH a prestazioni di competenza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
i motivi, strettamente connessi, sono infondati, alla stregua del principio per cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è « (I’) unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell’invalidità civile, essendo venuto meno ogni
Oscuramento disposto r ifFi rn e nzo -GLYPH normativo ad organi o istituzioni diVetTgistro generale 2446712019 Numero sezionale 948f2024 dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (tra le più recenti, Cass. nr. 7155 e4q, n i del ro -undccolta generale 20415,2024 2023); GLYPH Data pubblicazione 21E1712024
peraltro, l’esclusiva legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente è stata affermata proprio in fattispecie analoghe alla presente, con riferimento ad accertamenti sanitari volti ad ottenere l’esonero dal costo del ticket sanitario (Cass. nr. 26317 del 2022 ed altre pronunce rese nella medesima udienza del 20 aprile 2022 nonché Cass. nn. 26317, 34043, 36949, 36950 del 2022);
ai precedenti indicati va assicurata continuità in questa sede. Al relativo supporto argomentativo si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ.;
Il ricorso va, dunque, respinto;
quanto alle spese, le stesse si compensano, nei rapporti con la parte controricorrente, in considerazione del consolidarsi dell’orientamento di legittimità dopo il deposito del ricorso; nulla si provvede, invece, in relazione alla parte rimasta intimata;
sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o
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mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa Numero sezionale 948,2024 Numero di raccolta generale 20415,2024 l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificatigt, pubblicazione 21E17,2024 della parte intimata riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 28 febbraio 2024.