Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25211 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9523/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore generale p.t. NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
e
COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. dell’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti e controricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Ancona n. 2820/17, depositata il 26 settembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME, proprietari di due fondi siti in Serra San Quirico, e riportati in Catasto al foglio 24, particelle 172, 184, 185, 224, 246, 455, 456 e 494, convennero in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione alla stima dell’indennità dovuta per l’espropriazione dei predetti immobili, disposta con due decreti del 29 settembre 2011 in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Si costituirono i convenuti e resistettero alla domanda, chieden-
done il rigetto.
Il giudizio, sospeso con ordinanza del 5 giugno 2012, in considerazione dell’avvenuta impugnazione dei decreti di espropriazione dinanzi al Giudice amministrativo, fu riassunto dagli attori anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, a seguito della sentenza del 22 settembre 2014, con cui il Consiglio di RAGIONE_SOCIALEaveva rigettato il ricorso.
1.1. Con ordinanza del 26 settembre 2017, la Corte d’appello di Ancona ha accolto la domanda proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE 2, determinando l’indennità spettante all’RAGIONE_SOCIALE in Euro 1.434.368,00 e quella spettante ai COGNOME in Euro 33.484,00, disponendo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra i predetti importi e quelli già versati dall’espropriante, oltre agl’interessi legali sulla medesima differenza.
Premesso che non era stata contestata tempestivamente la legittimazione attiva dei COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, destinatario di uno dei decreti di espropriazione, la Corte ha richiamato la relazione del c.t.u., il quale, pur rilevando che i fondi espropriati non erano utilizzabili a fini edificatori, ne aveva escluso la natura agricola, osservando che gli stessi erano stati utilizzati fin dagli anni ’60 per lo svolgimento dell’attività di trattamento inerti e confezionamento di calcestruzzi. Ha ritenuto condivisibile la stima effettuata dal c.t.u., il quale, considerate le caratteristiche dei terreni e tenuto conto della mancanza di beni comparabili, ne aveva determinato il valore unitario in una misura intermedia tra quello RAGIONE_SOCIALE aree agricole e quello RAGIONE_SOCIALE aree suburbane destinate a verde, sulla base della propria conoscenza del mercato immobiliare e RAGIONE_SOCIALE informazioni acquisite, utilizzando i prezzi unitari del Prezzario regionale 2010 per le opere stradali presenti nei fondi, e pervenendo quindi alla liquidazione di un valore complessivo di Euro 434.368,00 per il fondo dell’RAGIONE_SOCIALE e di Euro 33.484,00 per il fondo dei COGNOME. Ha rilevato inoltre la Corte che l’espropria-
zione aveva comportato la divisione dei due fondi, già aventi una destinazione economica unitaria, in più porzioni staccate tra loro, precisando che l’RAGIONE_SOCIALE non poteva più disporre della strada di comunicazione tra la parte in cui erano situati gli uffici e quella destinata all’attività produttiva, ed aggiungendo che le particelle di sua proprietà risultavano per lo più intercluse: ha quindi riconosciuto alla società attrice l’ulteriore importo di Euro 1.100.000,00, a titolo di deprezzamento RAGIONE_SOCIALE aree residue, escludendo invece qualsiasi deprezzamento per le aree di proprietà dei COGNOME. Ha ritenuto altresì, il giudice di seconde cure, estranei all’oggetto del giudizio i danneggiamenti provocati nel corso della realizzazione dell’opera pubblica e i danni subìti dall’attività dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché i danni cagionati dagli sconfinamenti, per i quali gli attori potevano agire dinanzi al Giudice ordinario. Ha escluso infine la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, rilevando che la stessa aveva delegato il potere di compiere gli atti RAGIONE_SOCIALE procedure espropriative alla RAGIONE_SOCIALE, che lo aveva a sua volta delegato alla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di contraente generale, dichiarando invece inammissibile la domanda proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in quanto formulata soltanto in sede di riassunzione.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per due motivi, e NOME COGNOME, in proprio e nella qualità, NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, nel frattempo deceduta, per tre motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi i COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e dai COGNOME, pur non essendo stata proposta in via incidentale, come prescritto dall’art. 371 cod. proc. civ., risulta ammissibile, in quanto proposta con ricorso notificato il 26 marzo 2018, e quindi entro
quaranta giorni dalla notificazione del ricorso della RAGIONE_SOCIALE 2, effettuata il 23 marzo 2018.
Benvero, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità non può peraltro considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini d’impugnazione in astratto operativi (cfr. Cass., Sez. III, 23/11/2021, n. 36057; Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448; Cass., Sez. lav., 20/03/2015, n. 5695).
Con il primo motivo del suo ricorso, la RAGIONE_SOCIALE 2 denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l’ordinanza impugnata per aver aderito acriticamente alla stima effettuata dal c.t.u., senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE lacune e RAGIONE_SOCIALE contraddizioni in cui lo stesso era incorso. Sostiene che, nell’accertare la destinazione RAGIONE_SOCIALE aree di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, il c.t.u. aveva richiamato le informazioni assunte, non confortate da certificazioni o documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, astenendosi inoltre dal verificare il rispetto RAGIONE_SOCIALE distanze. Aggiunge che il valore dei fondi e della massicciata stradale sugli stessi insistente non era stato determinato sulla base di elementi certi, ma in modo apodittico, sulla base di un valore intermedio e del Prezzario regionale, senza verificarne lo stato.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., nonché l’omesso
esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine all’istanza di rinnovazione della c.t.u., proposta essa ricorrente in considerazione della nullità della consulenza, derivante dall’omesso esame dei rilievi mossi all’operato del consulente.
Con il primo motivo del loro ricorso, i COGNOME, gli COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE lamentano la violazione o la falsa applicazione dell’art. 6, comma ottavo, del d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 e dell’art. 105 cod. proc. civ., censurando l’ordinanza impugnata per aver escluso la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che l’espropriazione era stata disposta in favore della stessa e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Premesso che i decreti di esproprio non indicavano con chiarezza l’ambito della delega del potere espropriativo, la cui titolarità era rimasta all’RAGIONE_SOCIALE, sostiene che la stessa non era venuta meno neppure per effetto dell’attribuzione di detto potere alla RAGIONE_SOCIALE, costituita come società di scopo, né per effetto dell’affidamento della realizzazione della opera pubblica al RAGIONE_SOCIALE, essendone stato trasferito esclusivamente l’esercizio. Aggiunge che, essendo la RAGIONE_SOCIALE una società di scopo con partecipazione maggioritaria dell’RAGIONE_SOCIALE, la sua azione era imputabile a quest’ultima, mentre il RAGIONE_SOCIALE, cui era subentrata successivamente la RAGIONE_SOCIALE, aveva agito in qualità di contraente generale, cui era stato affidato il mandato a svolgere in rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE le procedure preordinate all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE aree, con la conseguenza che l’autorità espropriante avrebbe dovuto essere individuata nell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 172 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 1388, 1392, 1703, 1723 e 2947 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, in quanto soggetto aggiudicatore, costituito dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE come società
di scopo, la RAGIONE_SOCIALE non poteva essere considerata titolare del potere espropriativo, essendole stato attribuito soltanto l’esercizio RAGIONE_SOCIALE stesso, con esclusione di poteri concessori e senza rilevanza esterna. Precisato inoltre che il soggetto cui era stato delegato il compimento degli atti espropriativi non aveva agito in nome proprio né sotto il controllo della RAGIONE_SOCIALE, controllata dall’RAGIONE_SOCIALE, ribadisce che la qualità di parte del rapporto espropriativo spettava a quest’ultima, come beneficiaria dell’espropriazione.
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l’ordinanza impugnata per aver omesso di prendere posizione in ordine alla questione riguardante il collegamento tra la delega di funzioni e il difetto di legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE, sollevata da quest’ultima nella comparsa di costituzione. Aggiunge che, nel ricollegare il difetto di legittimazione all’art. 6, comma ottavo, del d.P.R. n. 327 del 2001, la Corte territoriale è incorsa in contraddizione, avendo richiamato la disposizione che costituiva il fondamento della legittimazione.
Il primo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE 2, avente ad oggetto l’acritico recepimento della stima compiuta dal c.t.u. ad opera dell’ordinanza impugnata, è inammissibile, per difetto di specificità, risolvendosi nel mero richiamo dei passi contestati della relazione depositata dal c.t.u., non accompagnato da una puntuale trascrizione RAGIONE_SOCIALE note critiche presentate dalla ricorrente, la quale si limita a riassumerne il contenuto, senza neppure indicare il luogo in cui, tra gli atti di causa, le stesse sono reperibili, con la conseguenza che risulta impossibile valutare la portata dell’obbligo di motivazione gravante sulla Corte d’appello.
La parte che in sede di legittimità lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può infatti limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che
ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere d’indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione, e riportando il contenuto specifico RAGIONE_SOCIALE critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 13/07/ 2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368; Cass., Sez. II, 13/06/ 2007, n. 13845).
Senza dire che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata dedotta senza rispettare la portata e l’oggetto RAGIONE_SOCIALE previsioni normative suindicate (basti rinviare a Cass. S.U. 20867/2020; Cass 16016/2021).
Il difetto di specificità del primo motivo comporta l’inammissibilità anche del secondo, riflettente l’omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u.
Il rigetto della richiesta di rinnovazione della c.t.u., fondata sulla contestazione RAGIONE_SOCIALE valutazioni tecniche compiute dal consulente, non integra infatti un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non richiedendo necessariamente un’espressa statuizione, ma potendo essere desunto anche per implicito dalle considerazioni in virtù RAGIONE_SOCIALE quali il giudice di merito ha fatto proprie le predette valutazioni; ove, peraltro, il giudice di merito abbia omesso di prendere specificamente in esame le critiche mosse all’operato del c.t.u., la decisione può essere ritenuta inidonea ad evidenziare il percorso logico che ha condotto alla reiezione RAGIONE_SOCIALE stesse, e quindi affetta da un vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 24/11/2020, n. 26709; Cass., Sez. VI, 18/03/2015, n. 5339), nella specie, come si è detto, non validamente dedotto.
Di più, il motivo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto il verbale di udienza del 30
novembre 2016, nel quale avrebbe «riversato» le presunte questioni di nullità. Fermo restando che le mere critiche alla c.t.u. non integrano eccezioni di nullità (Cass.S.U. 5624/2022), e di esse la Corte d’appello – come dianzi detto – ha tenuto conto ,
Passando al ricorso proposto dai COGNOME, dagli COGNOME e dall’RAGIONE_SOCIALE, va osservato che sono inammissibili tutti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento della indennità di espropriazione.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il soggetto legittimato al pagamento dell’indennità di occupazione e di esproprio dev’essere generalmente individuato nell’ente beneficiario dell’espropriazione, risultante dal decreto ablativo, salvo che dallo stesso decreto non emerga che il compito di procedere all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE aree e di curare le procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altri enti, con accollo dei relativi oneri, senza che a tal fine risulti sufficiente un mero accordo interno, ma occorrendo una norma di legge o un provvedimento amministrativo a rilevanza esterna (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/ 20217, n. 7104; 3/07/2013, n. 16623; 21/03/2007, n. 6807). Si è quindi ritenuto che nei procedimenti c.d. pluripartecipati, in cui l’esercizio del potere espropriativo di acquisizione e di cura RAGIONE_SOCIALE procedure è condiviso tra soggetti diversi, l’accertamento della legittimazione passiva deve aver luogo mediante l’analisi del ruolo specifico assunto e dei poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., 24/08/2022, n. 25294), e, ove sia stata stipulata una convenzione che comporti la mera delega del concessionario al compimento di atti della procedura ablatoria in nome e per conto del delegante, non è configurabile una solidarietà passiva del delegato, restando il beneficiario l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità e legittimato a resistere nel giudizio di opposizione alla stima (cfr. Cass., Sez. I, 26/05/2022, n. 17058).
A tali principi si è correttamente attenuta la Corte territoriale, la quale, nell’escludere la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, non si è limitata a richiamare l’art. 6, comma ottavo, del d.P.R. n. 327 del 2001, ma ha proceduto ad una puntuale ricostruzione dei rapporti intercorsi tra i convenuti, osservando che l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di titolare della potestà espropriativa, aveva delegato ogni potere, anche processuale, concernente l’emanazione degli atti relativi alle procedure ablatorie alla RAGIONE_SOCIALE, che, in qualità di ente espropriante, aveva a sua volta delegato ogni potere alla RAGIONE_SOCIALE, cui era stata affidata la realizzazione dell’opera, in qualità di contraente generale, ed il cui presidente aveva emesso il decreto di esproprio.
Nel censurare il predetto apprezzamento, i ricorrenti insistono sulla configurabilità della RAGIONE_SOCIALE come società di scopo, desumendone il difetto di titolarità del potere espropriativo da parte della stessa, e sull’affidamento della realizzazione dell’opera al RAGIONE_SOCIALE, a loro avviso inidoneo a comportare l’attribuzione del predetto potere, senza tuttavia illustrare meglio il ruolo svolto da ciascuno dei predetti soggetti nell’ambito della vicenda ablatoria; invocano inoltre il contenuto della delega, da loro stessi peraltro definito non univoco, insistendo sulla distinzione, tutt’altro che chiara, tra trasferimento del potere e trasferimento della funzione, nonché su quella, assai più perspicua, tra titolarità del potere espropriativo, asseritamente rimasta all’RAGIONE_SOCIALE, ed esercizio del medesimo potere, attribuito alla RAGIONE_SOCIALE, e sostenendo che quest’ultima ha agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, ma omettono di riportare, a corredo RAGIONE_SOCIALE proprie censure, il decreto di espropriazione e gli atti dai quali è stato desunto il trasferimento dell’esercizio del potere espropriativo, con la conseguenza che i motivi risultano privi di specificità.
10. Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali tra le parti ricorrenti, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, e con la condanna dell’A-
CeMaT, dei COGNOME e degli COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, risultata vittoriosa nei loro confronti, che si liquidano come dal dispositivo.
10.1. Non merita infine accoglimento la domanda di condanna della RAGIONE_SOCIALE 2 al pagamento di una somma ulteriore, ai sensi dell’art. 96, primo e terzo comma, cod. proc. civ., avanzata dalla difesa dell’RAGIONE_SOCIALE, dei COGNOME e degli COGNOME.
Ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, primo comma, cod. proc. civ., e dell’applicazione della sanzione di carattere pubblicistico prevista dal terzo comma del medesimo art. 96, non è infatti sufficiente la mera infondatezza della domanda o dell’impugnazione, ma è necessaria la sussistenza di ulteriori presupposti, rimasti nella specie indimostrati, e cioè, rispettivamente, che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, ovverosia con la coscienza della infondatezza della domanda o dell’eccezione, oppure senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza di tale infondatezza (cfr. Cass., Sez. III, 30/11/2017, n. 28658; 20/01/2015, n. 817), o che il suo comportamento sia oggettivamente valutabile come abuso del processo, per avere essa agito pretestuosamente (cfr. Cass., Sez. lav., 15/02/ 2021, n. 3830; Cass., Sez. VI, 24/09/2020, n. 20018).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa integralmente le spese processuali tra i ricorrenti. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi dal comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma l’11/07/2024