Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6825 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6825 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17129/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, Presso il cui studio elettivamente domicilia in Bologna, INDIRIZZO.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, Con domicilio in Roma, INDIRIZZO. -controricorrente- avverso il DECRETO di CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 341/2023, depositato il 18/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso monitorio contro il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’indennizzo per l’ irragionevole durata di un giudizio incardinato dinanzi al Tar di Reggio Calabria nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Siderno, concluso con sentenza di primo grado n. 503 del 13.5.2016 e
proseguito dinanzi al Consiglio di Stato, che ha definito la causa in data 4.1.2023, con una ritardo complessivo di nove anni e due mesi.
Il Consigliere delegato ha respinto la domanda monitoria, ritenendo che la richiesta di indennizzo dovesse essere indirizzata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
La pronuncia è stata confermata all’esi to d ell’opposizione, notificata anche al RAGIONE_SOCIALE, che si è costituito in giudizio, sul rilievo che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di causa.
Per la cassazione del decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958, 2 e ss. RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, 111 e 117 Cost. e 6 CEDU.
La ricorrente sostiene che la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE non era rilevabile d’ufficio ma doveva essere eccepita , consentendo alla parte di regolarizzare il rapporto processuale; assume che, per giunta, l’ opposizione era stata notifica anche al RAGIONE_SOCIALE, sanando l’ originario vizio RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il motivo è fondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958, l’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALE parte alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione dell’amministrazione passivamente legittimata.
In tal caso il giudice deve concedere un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato.
La norma, il cui ambito applicativo è appunto coincidente con le liti promosse nei confronti di singole articolazioni amministrative dello Stato (siano essi veri e propri organi o soggetti con autonoma personalità ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato: Cass. s.u. 8516/2012), si limita a prevedere un meccanismo di sanatoria RAGIONE_SOCIALE irregolari evocazioni in giudizio, rimettendo all’eccezione dell’Avvocatura dello Stato il rilievo RAGIONE_SOCIALE carenza di legittimazione dell’organo o del soggetto convenuto ed imponendo, in tal caso, la regolarizzazione del contraddittorio.
Sul piano concettuale la supposta unitarietà RAGIONE_SOCIALE soggettività giuridica dello Stato non elide l ‘autonoma legittimazione RAGIONE_SOCIALE singole amministrazioni che vi siano integrate, né solleva la parte dall’onere di proporre la domanda nei confronti dell’amministrazione effettivamente legittimata in relazione all’oggetto RAGIONE_SOCIALE lite.
L’erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta invece che il giudice fissi un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio (Cass. 25499/2021; Cass. 8049/2019; Cass. 16104/2013; Cass. 10806/2000), sicché, in difetto di tempestiva eccezione, è preclusa la possibilità di far valere (o di rilevare) l’irrituale costituzione del rapporto processuale (Cass. 22802/2020; Cass. 5891/2021; Cass. 30649/2018; Cass. 6029/2015; Cass. s.u. 3117/2006). La disciplina intende evitare che la complessità RAGIONE_SOCIALE macchina organizzativa dello Stato – e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato -possa tradursi in un ostacolo nell’accesso alla RAGIONE_SOCIALE. Scopo RAGIONE_SOCIALE norma è di semplificare l’individuazione dell’organo competente a rappresentare lo Stato, resa gravemente difficoltosa dal fatto che l’ordinamento, per esigenze di carattere pratico, contempla una molteplicità di organi dello Stato dotati non solo di rilevanza esterna, ma anche di una specifica “legitimatio ad causam” in relazione alle loro rispettive competenze, volendosi – tramite i meccanismi allestiti dall’art. 4- restringere i casi di
inammissibilità dell’azione giudiziale ed evitare un’eccessiva compressione del diritto alla tutela giurisdizionale (Cass. s.u. 30649/2018).
Quindi, in mancanza di eccezione il giudice non può respingere la domanda ma deve condannare (eventualmente) il RAGIONE_SOCIALE effettivamente convenuto. Tale soluzione è stata recentemente confermata anche in materia di equa riparazione da Cass. n. 5295/2025 proprio con riferimento alla legittimazione passiva dei due Ministeri resistenti.
2.3. Nel caso concreto il ricorrente, oltre a notificare l’opposizione al RAGIONE_SOCIALE, ritualmente costituito, aveva anche chiesto di sanare il vizio mediante rimessione in termini.
Il RAGIONE_SOCIALE si era poi costituito nel giudizio di opposizione, sollevando l’ eccezione di difetto di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE.
In tale situazione la Corte di merito, oltre ad aver rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione, non poteva respingere la domanda nei confronti di entrambe le amministrazioni ma doveva condannare l’effettivo legittimato, poiché l’originario vizio RAGIONE_SOCIALE domanda era superato dalla costituzione del RAGIONE_SOCIALE, creando una situazione in tutto assimilabile alla sanatoria disposta dal giudice su eccezione di parte, ai sensi dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958 (come può argomentarsi anche da Cass. 24268/2025 secondo cui anche la notifica del decreto monitorio ex art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001 a un ministero diverso da quello legittimato resta sanata dall’opposizione di quello legittimato).
Il ricorso è, pertanto, accolto.
Il decreto è cassato in Relazione al motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello Di Reggio Calabria anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione virgola in data 22 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME