Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6737 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 19859/2020 R.G. proposto da:
SIMIONE IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO come da procura a margine del ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
intimati –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 623/2020, depositata il 28.1.2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17.1.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, il Comune RAGIONE_SOCIALE, la Regione Lazio e il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, MEF), chiedendone la condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme dalla stessa loro versate, rispettivamente, a titolo di oblazione ex lege n. 47/1985 (per € 19.289,52), addizionale regionale (per € 2.105,49) e oneri concessori (per € 13.061,41). Costituitasi la sola Regione Lazio, l’adito Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione con sentenza del 23.1.2018, per spettare la stessa al G.A. ex art. 35, comma 16, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47/1985. La NOME propose gravame e vi resistette la sola Regione Lazio; la Corte d’appello di Roma, rilevata la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica nei confronti dei restanti appellati, ne dispose con ordinanza del 12.12.2018 il rinnovo ex art. 291 c.p.c. Quindi, costituitosi all’esito il solo Comune di RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale dichiarò inammissibile l’appello nei confronti del MEF, stante l’ulteriore nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica nei suoi confronti, benché rinnovata, e rigettò l’appello nel merito nei confronti degli enti restanti, in quanto privi di legittimazione passiva.
N. 19859/20 R.G.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Regione Lazio. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE e il MEF sono rimasti intimati. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’appello emesso, in data 12.12.2018, un ordine di rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del gravame nei confronti del MEF, e per non aver revocato l’ordine già impartito, benché essa COGNOME avesse fornito, in allegato alle note di udienza del 3.7.2019, la prova RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa prima notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso gravame, mediante produzione RAGIONE_SOCIALEa copia fronte-retro RAGIONE_SOCIALEa cartolina di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata. Pertanto, stante detta prova, giammai avrebbe potuto dichiararsi l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, ma anzi la Corte territoriale avrebbe dovuto non tener conto RAGIONE_SOCIALEa prima ordinanza di rinnovazione e procedere senz’altro alla delibazione del merito, a null a rilevando l’ulteriore ritenuta nullità RAGIONE_SOCIALEa seconda notifica.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio di motivazione, per aver la Corte effettuato una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, in ordine alla ritenuta nullità RAGIONE_SOCIALEa prima notificazione RAGIONE_SOCIALE‘appello.
1.3 -Con il terzo motivo si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 c.c. ‘ anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ‘, per aver la Corte d’appello erroneamente presunto che la prima notifica
N. 19859/20 R.G.
RAGIONE_SOCIALE‘appello nei confronti del RAGIONE_SOCIALE fosse nulla , similmente a quella inerente al Comune di RAGIONE_SOCIALE.
1.4 -Con il quarto motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47/1985 in relazione all’art. 2033 c.c., per aver la C orte d’appello erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva del Comune di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio, benché l’art. 34 cit. la attribuisca all’erario limitatamente alla sola oblazione, e non anche all’addizionale regionale e agli oneri concessori, sicché detta legittimazione non può che spettare al soggetto che abbia rispettivamente e indebitamente percepito dette somme.
1.5 -Con il quinto motivo si lamenta, in subordine, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per ‘ vizio di omessa decisione RAGIONE_SOCIALEa domanda. Vizio di motivazione ‘, per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la Corte romana abbia considerato privo di legittimazione passiva il solo Comune di RAGIONE_SOCIALE, in virtù di un errore materiale contenuto nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello.
1.6 -Col sesto motivo, infine, si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 353 c.p.c., per aver la Corte d’appello deciso il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, nonostante la ritenuta propria giurisdizione, senza rimetterla al primo giudice onde garantire il doppio grado del giudizio di merito.
2.1 -Preliminarmente, va disattesa l ‘eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Lazio, perché infondata. Infatti, le censure mosse alla decisione impugnata sono chiaramente evincibili dal testo del ricorso e senz’altro classificabili nell’ambito dei vizi denunciabili ai sensi del l’art . 360 c.p.c.
3.1 -Ciò posto, il primo motivo è fondato.
N. 19859/20 R.G.
Come emerge dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, questa ha dimostrato di aver sostanzialmente chiesto alla C orte d’appello di revocare l’ordine di rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del gravame ex art. 291 c.p.c. con le note d’udienza del 3.7.2019, a cui ha allegato la cartolina di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa spedizione del gravame al MEF, presso l’ RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in data 13.7.2018, instando affinché la prima notifica venisse ritenuta valida e regolare. Risulta quindi evidente che la Corte d’appello – benché detta dimostrazione sia avvenuta dopo la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica stessa, ma comunque in tempo utile -avrebbe dovuto considerare la prima notifica del gravame valida e regolare (non sussistendo effettivamente quella causa di nullità riscontrata dal giudice d’appello per violazione degli artt. 3, comma 2, e 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53/1994, essendo invece chiaramente indicato in cartolina il nome e cognome RAGIONE_SOCIALE‘appellante, nonché il suo codice fiscale , come appunto si evince dalla produzione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente) e revocare l’ordine di rinnovazione già impartito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c. , a tal punto essendo del tutto irrilevanti eventuali vizi RAGIONE_SOCIALEa seconda notifica; dunque, la Corte romana avrebbe senz’altro dovuto esaminare il merito del gravame, anche con riguardo alla posizione del MEF, anziché dichiararlo inammissibile.
4.1 Il secondo e il terzo motivo, inerenti alla medesima questione RAGIONE_SOCIALE‘erronea declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello nei confronti del MEF, restano conseguentemente assorbiti.
5.1 -Il quarto e il sesto motivo, concernenti invece le posizioni RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio e del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Essi sono fondati, nei termini che seguono.
Infatti, pur prescindendosi dai criteri di riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione ex art. 35, comma 16, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47/1985 (su cui, a quanto consta, il più recente arresto risale a Cass., Sez. Un., n. 11965/2011), è indiscutibile che – nel rapporto processuale con i predetti enti, a differenza di quello col MEF, già esaminato non viene in rilievo il pagamento indebito RAGIONE_SOCIALE‘ oblazione (cui sono riferibili detti criteri di riparto), ma RAGIONE_SOCIALEa addizionale regionale e degli oneri concessori. Quindi, in ogni caso, in subiecta materia non può sussistere alcuna giurisdizione del G.A., non trovando spazio l’art. 3 5 cit.: si tratta di ordinaria azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. attribuita alla giurisdizione del G.O.; né emerge, nella specie, la spendita di alcun potere autoritativo da parte, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa Regione e del Comune, sicché difetta la natura impositiva RAGIONE_SOCIALEa pretesa degli enti stessi, con conseguente esclusione anche RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice tributario, ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992.
Ora, la Corte d’appello, pur avendo correttamente ritenuto sussistente in parte qua – la propria giurisdizione, erroneamente negata dal Tribunale, ha tuttavia omesso di trarne le debite conseguenze (rimettendo la causa al primo giudice, ex art. 353 c.p.c.) , ricorrendo al criterio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’ per rigettare nel merito le domande svolte dalla NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Regione e del Comune, in quanto erroneamente ritenuti carenti di legittimazione passiva: nella sostanza, ciò ha fatto in base ad una ritenuta evidente superfluità RAGIONE_SOCIALE‘incombente , dunque per ragioni di economia processuale.
L’errore in cui è incors a la Corte territoriale è duplice, non meno che evidente: l’art. 353 c.p.c. (applicabile ratione temporis ) impone al giudice d’appello che, in riforma RAGIONE_SOCIALEa prima decisione, afferma la giurisdizione negata dal primo
giudice, la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa a quest’ultimo, senza lasciar spazio ad alternative di sorta, neppure venendo in rilievo preminenti esigenze connesse alla ragionevole durata del processo, ‘ vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione ‘ ( ex multis , Cass., Sez. Un., n. 29592/2022); è poi appena il caso di precisare che la diversa disciplina introdotta dalla riforma del d.lgs. n. 149/2022, oggi compendiata nella disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 354, ult. comma, c.p.c., non è applicabile alla controversia che qui occupa.
Ma la sentenza è vieppiù errata perché, ritenendo di poter risolvere la controversia sulla base RAGIONE_SOCIALEa supposta ‘ ragione più liquida ‘, ha finito col falsamente applicare l’art. 34 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47/1985 all e (concettualmente distinte) domande di ripetizione d’indebito avanzate dalla NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Regione e del Comune: poiché detta disposizione concerne la sola oblazione, è evidente che essa -che individua l’erario quale destinatario RAGIONE_SOCIALE‘oblazione stessa (e, dunque, l’ente territoriale che materialmente la riceve quale mero adiectus solutionis causa ) – non può essere utilizzata per negare la legittimazione passiva di enti destinatari, invece, di pagamenti connessi all’istanza di sanatoria, ma di natura diversa, come l’addizionale regionale e gli oneri concessori.
Pertanto, la legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione d’indebito non può che valutarsi avuto riguardo alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens , secondo la granitica lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 c.c. operata dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema (si veda, per tutte, Cass. n. 25170/2016). Anche sul punto, dunque, la decisione impugnata si rivela errata.
6.1 -Il quinto motivo, proposto in subordine, è dunque assorbito.
7.1 In definitiva, sono accolti il primo motivo, nonché il quarto e il sesto motivo, mentre restano assorbite le restanti censure. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, ma per la prosecuzione le domande originarie vanno necessariamente separate, per la peculiarità dei vizi da cui è affetta la gravata sentenza in ordine a ciascuna di quelle; pertanto, deve disporsi rinvio: 1) alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché proceda all’esame