Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28753 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16688/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 3081/2021 depositata il 22/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine da un decreto ingiuntivo della RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per la restituzione di macchinari agricoli concessi in leasing oltre che per il pagamento di una somma di danaro ed accessori (€. 9.502 oltre alle spese per canoni).
Il decreto veniva notificato alla RAGIONE_SOCIALE nonch é́ ai singoli soci: NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME.
I soci presentavano opposizione a decreto ingiuntivo che veniva respinta dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 883/2019 del 17.04.2019.
Nelle more del giudizio, decedeva la signora NOME COGNOME in data 6 settembre 2018.
NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE nonch é́ NOME COGNOME quale erede ed ex procuratore speciale di NOME COGNOME, deceduta, evocavano in giudizio gli appellati avanti la Corte d’Appello di Venezia.
L’ atto di appello veniva notificato dai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME anche a NOME COGNOME, non in proprio ma quale chiamata all’eredità , insieme al fratello NOME, della signora NOME COGNOME.
La Corte d’ Appello di Venezia, con la sentenza n. 3081/2021 pubblicata il 22.12.2021, in parziale accoglimento del gravame riformava la sentenza n. 833/2019 del tribunale di Vicenza; revocava il decreto ingiuntivo opposto; operata la chiesta compensazione condanna gli appellanti a corrispondere a Selma Bipiemme €. 9.388,73 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; rigettava per il resto l’appello .
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 519 c.c. 81 cpc in combinato disposto con l’art. 100, 101 e 102 c.p. c., art. 24 costituzione; mancanza di legittimazione attiva e passiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Denuncia che il difetto di legittimazione passiva o la carenza di interesse costituisce mera difesa, che la parte pu ò̀ sollevare in ogni stato e grado del giudizio, anche in ipotesi di costituzione tardiva in primo grado o contumacia.
Nel caso di specie, la COGNOME COGNOME rinunciato all’eredità della madre NOME COGNOME secondo la ritualit à̀ prevista dall’art. 519 c.c., come da atto notarile depositato. Non ha mai revocato tale decisione n é ha mai compiuto atti contrari alla volont à̀ di tenere ferma la rinuncia all’eredità .
4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 101 e 106 c.p.c.; mancanza di prova sulla legittimazione attiva passiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Lamenta che sia parte appellante che appellata di secondo grado (i signori RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) non hanno allegato e dimostrato l’elemento costitutivo della domanda concernente la qualit à̀ di erede della signora NOME COGNOME alla quale l’atto di citazione in appello fu notificato solo come chiamata all’eredità .
4.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112 E 92 C.P.C.; violazione del principio del chiesto e pronunciato.
Lamenta che la NOME non ha concluso nei confronti di NOME in quanto l’appello è stato interposto da NOME COGNOME e da NOME con conclusioni solo nei confronti di NOME; la signora NOME non ha contraddetto alcuna
posizione e la soccombenza sostanziale degli appellanti riguarda gli stessi e non gli RAGIONE_SOCIALE chiamati all’eredità .
Pertanto, nella denegata ipotesi che la COGNOME fosse stata erede (ma cos ì non è assolutamente) non doveva in ogni caso essere condannata alle spese non avendo essa interposto appello o aderito alle conclusioni dello stesso. In tal modo è stato violato il principio di logicit à̀ e di soccombenza ex art. 92 c.p.c.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c., con inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, RAGIONE_SOCIALE c/ RAGIONE_SOCIALE può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950).
R equisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481) .
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
La censura, inoltre, è inammissibile perché il ricorrente, che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate, come fatto dalla COGNOME, ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. ex multis , Cass. SS.UU. n. 23745/2020; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/08/2023, n. 24819; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21798; Cass. civ., Sez. II, 13/07/2023, n. 20059; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/06/2023, n. 17430; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/05/2023, n. 12954; Cass. civ., Sez. V, 24/03/2023, n. 8472; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003).
Orbene, nella specie la ricorrente non ha invero osservato i suindicati principi.
5.1. Va per altro verso posto in rilievo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall ‘ evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ.; pertanto, il chiamato all’eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione.
Tuttavia tale eccezione, in ragione della sua natura sostanziale, introduce questione che va risolta nel merito e quindi non può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione (v. Cass., 31/3/2011, n. 7517).
Si è al riguardo precisato che i chiamati all’eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall’istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l’ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo ( v. Cass., 10/11/2015, n. 22870; Cass., 30/6/2020, n. 12987; Cass., 16/11/2020, n. 25885; Cass., 1473/2024, n. 6815 ).
Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, in particolare là dove ha affermato che <>.
Gli stessi sono stati viceversa non osservati dall’odierna ricorrente, che nei propri scritti difensivi ha testualmente dedotto di essersi in realtà disinteressata <> (v. pagg. 3 e 4 del ricorso).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza