Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17982 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 1066/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difeso dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; -controricorrente – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia n. 641/2020 depositato il 23/6/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME, il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo.
Fatti di causa
– Il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con due motivi (poi illustrati da memoria) avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia che, in materia di equa riparazione, ha rigettato l’opposizione contro il
decreto monocratico di liquidazione di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo presupposto, a sua volta di equa riparazione («Pinto su Pinto»). Nella fase di esecuzione, quest’ultimo ha visto dapprima un pignoramento presso terzi definito con provvedimento di assegnazione rimasto inadempiuto e poi un giudizio di ottemperanza. La parte privata resiste con controricorso, poi illustrato da memoria. L’interlocutoria n. 33820/2022 ha rimesso la trattazione all’udienza pubblica.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. – Il primo motivo (p. 3 del ricorso ) denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 89/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 Cedu, poiché la Corte di appello ha accertato che il termine semestrale di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione per equo indennizzo decorre dalla definizione del giudizio di ottemperanza e non già dalla definizione RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva in sede civile. Si fa valere che quest’ultima ha soddisfatto integralmente l’interesse RAGIONE_SOCIALE parte privata.
Il primo motivo non è fondato.
In linea con le conclusioni del P.M., il primo motivo è da reputarsi infondato. Una cosa è rilevare che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non conta per il calcolo RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole del processo (secondo il diritto nazionale), altra cosa è concludere nel senso che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione sia irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per la domanda di equo indennizzo. La conclusione non sequitur dal rilievo iniziale. In altre parole: conclusosi il processo esecutivo con ordinanza di assegnazione, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decorrere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001, se l’amministrazione corrisponde l’equo indennizzo. Altrimenti, se la parte privata instaura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta in tale sua pretesa creditoria, rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole anche la durata del processo dinanzi al giudice amministrativo, cosicché è dalla definitività del giudizio di ottemperanza che decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato
adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricorrere al processo giurisdizionale (amministrativo) per ottenere l’effettivo soddisfacimento del credito all’equo indennizzo, che è valore protetto dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023, cui si rinvia per ulteriori indicazioni, nonché più recentemente Cass. 33361/2023 e 8938/2024).
Il primo motivo è rigettato.
2. – Il secondo motivo (p. 11 del ricorso) denuncia la violazione degli artt. 3 l. 89/2001 per la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE in relazione alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza. Preso atto RAGIONE_SOCIALE differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe decisioni interne esecutive, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE in relazione alla pretesa irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo.
In linea con le conclusioni del P.M., il secondo motivo è fondato.
Dal carattere funzionalmente unitario RAGIONE_SOCIALE sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il RAGIONE_SOCIALE si debba fare carico RAGIONE_SOCIALE responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi RAGIONE_SOCIALE giustizia amministrativa, cosicché è da chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due fasi, il giudice determinerà distintamente l’importo gravante su ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022).
Il vizio RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE è sanabile (per via RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e la conseguente
rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) con il RAGIONE_SOCIALE, già presente in giudizio, non può essere di ostacolo al recuper o di poteri difensivi in capo all’altro dicaRAGIONE_SOCIALE poi chiamato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al RAGIONE_SOCIALE un ricorso da notificare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023.
Il secondo motivo è accolto (integralmente, poiché il RAGIONE_SOCIALE ha congegnato il motivo nel senso che esso è privo di legittimazione passiva in relazione al solo giudizio di ottemperanza, non già del tutto).
– È accolto il secondo motivo, rigettato il primo, cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione ci-