Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8938 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 28505-2021 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente/controricorrente al ricorso incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. cron. 230/2021, depositato il 27/04/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2023 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di Perugia nel dicembre 2019, NOME COGNOME chiedeva di ingiungersi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento di un ‘ equa riparazione a ristoro del danno non patrimoniale che egli assumeva di avere subito in relazione alla durata di un procedimento, in materia parimenti di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte di appello di Perugia nel giugno 2007 e protrattosi eccessivamente.
Con decreto n. 89/2020 il consigliere designato RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, ingiungeva al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di pagare al ricorrente la somma di euro 3.240,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite determinate in euro 27,00 per esborsi e 450,00 per compensi e relativi accessori, poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione soccombente e distratte ex art. 93 c.p.c.
Contro questo provvedimento monitorio il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 5 ter L. n. 89/2001, all’esito RAGIONE_SOCIALE quale, costituitasi la parte privata opposta, con il decreto n. 466/2020, la Corte di appello umbra, in accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, rideterminava il danno non patrimoniale in euro 2.800,00 e condannava NOME COGNOME a rifondere al RAGIONE_SOCIALE le spese di lite,
parzialmente compensate e liquidate in euro 407,50, oltre a quelle eventualmente prenotate a debito.
Avverso quest’ultimo decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
NOME COGNOME COGNOME ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 ter L. n. 89/2001 e degli artt. 91 e 645 c.p.c. Il ricorrente contesta al decreto impugnato di averlo condannato al pagamento del 50% RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonostante quest’ultima sia risultata soccombente all’esito del giudizio, avendo la Corte umbra accolto solo parzialmente l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE, riducendo a euro 2.800,00 l’ indennizzo già riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALE parte privata in euro 3.200,00, come liquidati originariamente dal decreto opposto: da qui l’illegittimità del decreto impugnato per violazione anche del principio generale posto dall’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte vincitrice non può mai essere condannata neppure parzialmente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
2.Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso principale e ha articolato due motivi di ricorso incidentale.
2.1.Con il primo mezzo si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 L. n. 89/2001 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. A suo dire, il notevole lasso di tempo intercorso tra la data di deposito RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia del 1/10/13 (cui faceva seguito nel dicembre 2014 la procedura esecutiva definita con ordinanza di assegnazione in data 14/10/15) e la data successiva del 22/11/2017 di incardinamento del giudizio di ottemperanza genera una cesura tra i diversi procedimenti, con autonomo rilievo del giudizio di ottemperanza. Discende da questo la tardività ex art. 4 L. 89/2001 di ogni richiesta afferente alla durata del giudizio ex L. 89/2001 presupposto, oltre che RAGIONE_SOCIALE successiva procedura esecutiva, considerato altresì che la proposizione del ricorso per equa riparazione è intervenuta nel dicembre 2019, a distanza di sei anni dalla definizione del giudizio ex L. n. 89/01 e di quattro anni dalla definizione RAGIONE_SOCIALE successiva procedura esecutiva.
Consegue ancora da ciò che, essendo da ritenere tempestiva la richiesta indennitaria di controparte solo con riferimento al giudizio di ottemperanza svoltosi dinanzi al Tar Lazio e proseguito avanti al RAGIONE_SOCIALE di Stato, difetta la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto che la stessa è da porsi in capo al RAGIONE_SOCIALE.
2.2.Con il secondo motivo – proposto in via alternativa e subordinata al primo – il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 L. 89/01 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., contestando l’esattezza del calcolo del termine di durata ragionevole del processo.
3.Con controricorso al ricorso incidentale il ricorrente chiede la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di ricorso incidentale.
4.Ritiene il Collegio che l’ordine logico RAGIONE_SOCIALEe questioni imponga la previa disamina dei motivi di ricorso incidentale che pongono in discussione la stessa ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato, questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone invece in discussione solo il quantum RAGIONE_SOCIALEe spese di lite liquidate, ma sul presupposto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione indennitaria nei termini accertati nel decreto impugnato.
-La prima parte del primo motivo di ricorso incidentale è destituita di fondamento quanto alle censure relative agli effetti -sul piano RAGIONE_SOCIALE tardività RAGIONE_SOCIALE domanda – che si intendono fare discendere dal divario temporale tra la definizione del giudizio ex l. n. 89/01 e la definizione RAGIONE_SOCIALE successiva procedura esecutiva.
Il decreto impugnato ha ritenuto correttamente di dare continuità ai principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite (n. 19883/2019) secondo i quali il ‘ processo di equa riparazione il cui giudizio presupposto veda lo Stato -o altro Ente pubblicoin veste di debitore, va considerato come un unicum composto da cognizione ed esecuzione (concetto, questo, già affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n.6312 del 19/03/2014), la cui massima durata ragionevole è pari a due anni, sei mesi e 5 giorni. Ai fini di tale calcolo vanno considerati solo i tempi effettivamente “del processo” e quindi soltanto quelli in cui si è svolta attività giurisdizionale, e non anche, quindi, il periodo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di cognizione e l’inizio
RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, ovvero tra la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di precetto ed il pignoramento ‘ .
È stato in tal modo superato il principio secondo cui la considerazione unitaria del giudizio postula che la parte privata si sia tempestivamente attivata dopo la conclusione del giudizio di cognizione, entro il termine di sei mesi dalla sua conclusione (in precedenza affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016), al quale è stato sostituita la diversa decorrenza del termine di sei mesi dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva. Tale mutamento giurisprudenziale si salda alla decisioni RAGIONE_SOCIALE CEDU che hanno considerato l’esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l’abbia pronunciata, come facente parte integrante del processo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, rimanendo altrimenti illusorio il diritto a un tribunale se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una RAGIONE_SOCIALEe parti (sentenza Bozza c. Italia del 14.09.2017 e anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, CEDU 2009).
Di conseguenza, il periodo indennizzabile ex lege n. 89/2001 rimane soltanto quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l’eventuale ulteriore ritardo può semmai costituire oggetto di indennizzo da parte RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale.
Nella medesima occasione, la citata pronuncia S.U. n. 19883/2019 ha affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all’esito RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve
considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo.
Da qui, l ‘ inconferenza dei rilievi del RAGIONE_SOCIALE in ordine alla tardività RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione -contestati anche, sulla scorta di richiami ad altri precedenti di questo Giudice, nel controricorso al ricorso incidentale – e al divario temporale che genererebbe un diaframma tra la presentazione del ricorso ex l. 89/2001 e la fase di esecuzione per assicurare, dinanzi all’inerzia del creditore, l’effettivo equo ristoro.
Come correttamente rilevato dalla Corte di Appello di Perugia, non sussiste tardività perché il termine semestrale per la domanda riparatoria decorre dalla irrevocabilità del provvedimento emesso nella esecuzione civile o nel giudizio di ottemperanza. Di conseguenza, assumendo come termine di decorrenza la data di deposito RAGIONE_SOCIALE pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di Stato in sede di ottemperanza, la domanda riparatoria risulta proposta entro i termini.
5.1.Con la seconda parte del primo motivo di ricorso incidentale il controricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, per avere la Corte distrettuale negato la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE in luogo del RAGIONE_SOCIALE
La censura mira a sostenere -sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni avanzate anche nella prima parte del motivo che, essendo da ritenere tempestiva la richiesta indennitaria di controparte solo con esclusivo riferimento al giudizio di ottemperanza svoltosi avanti il Tar Lazio e poi proseguito avanti
al RAGIONE_SOCIALE di Stato -legittimato passivo avrebbe dovuto essere il RAGIONE_SOCIALE e non il Minitero controricorrente.
La doglianza è parzialmente fondata, non nel senso che il RAGIONE_SOCIALE debba intendersi quale legittimato passivo in sostituzione del RAGIONE_SOCIALE nel giudizio a quo , come sostenuto dal controricorrente, ma nel senso che il RAGIONE_SOCIALE non poteva non essere coinvolto nello stesso giudizio.
Si può sul punto dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte in ragione RAGIONE_SOCIALE quale, in tema di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, deve convenire in giudizio sia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE (oggi il MEF), non potendo valere la regola RAGIONE_SOCIALE prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro.
Sul punto, nè il controricorso depositato nell’interesse del ricorrente per resistere al ricorso incidentale nè la memoria illustrativa si confrontano con la specifica questione RAGIONE_SOCIALE carenza di legittimazione passiva, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘apertura di un giudizio amministrativo, qual è il giudizio di ottemperanza.
In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di
procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (tra I precedenti più recenti: Cass. Sez. 2, Ordinanze n. 1201/2023; n. 1532/2023; n. 33764/2022).
Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione indennitaria aveva costituito specifico motivo RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex art. 5ter avanzata ad istanza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come si legge nel controricorso, rigettato dalla Corte distrettuale impugnato sul presupposto che, dall’affermata unicità RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e di quella esecutiva, dovrebbe discendere quale naturale corollario che la pubblica amministrazione passivamente legittimata alla domanda riparatoria relativa a un giudizio di equa riparazione seguito dopo la condanna dalla fase di esecuzione, deve individuarsi in base al giudice che accertato nella fase di merito il diritto all’equa riparazione, che nel caso di specie è il giudice ordinario, con conseguente legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE.
Per l’effetto, in tale fattispecie, può farsi applicazione RAGIONE_SOCIALE regola posta dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958, a mente del quale ‘ l’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALE persona alla qua le l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte’. Pertanto, l’erronea evocazione in giudizio di un RAGIONE_SOCIALE al posto di un altro comporta che il giudice -a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE causa
al primo giudice -fissi un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 260/1958, purché l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato ‘ (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).
Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019) che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 260/1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato. Nondimeno, in forza del principio RAGIONE_SOCIALE‘effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di ‘stabilizzazione’ nei confronti del reale destinatario, in funzione RAGIONE_SOCIALE comune difesa, degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al RAGIONE_SOCIALE, senza disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).
Detti principi sono stati estesi anche all’ipote si in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso l’estensione del contraddittorio, a fronte RAGIONE_SOCIALE tempestiva deduzione con l’indicazione del soggetto ritenuto, invece, passivamente
legittimato e possono essere applicati al caso di specie, in cui la sollevata eccezione pure mira a sostituire la legittimazione di un RAGIONE_SOCIALE all’altro.
Sicché anche in detta evenienza deve pervenirsi alla cassazione del decreto gravato, per non avere provveduto la Corte di merito a disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento (Cass. n. 1201/2023; Cass. n. 1532/2023, cit.).
6. L’accoglimento del la seconda parte del primo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, volto alla rideterminazione del termine di durata irragionevole del processo. Il ricalcolo RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole spetterà al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione e a contradditorio integr ato con il RAGIONE_SOCIALE.
Tale accoglimento comporta anche l’assorbimento del ricorso principale, con il quale il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE erronea compensazione parziale RAGIONE_SOCIALEe spese di lite operata dal giudice di seconde cure, essendo riservata al giudice di rinvio la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e RAGIONE_SOCIALE precedente fase di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione e in parte qua , il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara assorbiti il secondo
motivo di ricorso incidentale e i motivi del ricorso principale, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione , che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione