Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34267 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22569/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 164/2018 depositata il 23/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti e ragioni della decisione
RAGIONE_SOCIALE, gestore delle case protette RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione dei contratti stipulati con l’RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2013 segnatamente in data 22.7.2013 avendo erogato prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani
ritenuti meritevoli di cure e assistenza in base a provvedimenti della stessa RAGIONE_SOCIALE, chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la condanna, a titolo di saldo del corrispettivo o di indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., della Regione RAGIONE_SOCIALE al pagamento della quota del 50 % della retta giornaliera gravante sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestito dalla Regione, avendo l’RAGIONE_SOCIALE provveduto ad erogare la quota della restante parte della retta remunerata con fondi gestiti dalle Aziende sanitarie medesime, pari ad euro 735.403,65.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza resa all’esito del procedimento di cui all’art. 702 ter c.p.c., accoglieva la domanda e condannava la Regione RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 735.403,65, a saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate, oltre alle spese del giudizio.
L’ordinanza anzidetta veniva impugnata dalla Regione RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n.187/2018, pubblicata il 23.1.2018, riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda proposta in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE, escludendo che la Regione RAGIONE_SOCIALE dovesse corrispondere somme sulla base di una convenzione della quale non era stata parte.
La Corte di appello, richiamando i principi espressi in precedenza da questa Corte su vicende simili, riteneva poi irrilevante ai fini della decisione il richiamo operato dall’appellata all’art. 1, c. 10, D.L. n. 324/1993, conv. dalla L. n. 423/1993, concernente questione diversa da quella concernente l’esistenza di un’obbligazione di pagamento delle prestazioni socio -sanitarie in forza di contratti conclusi fra case protette e aziende sanitarie. Previsione nemmeno operante in ambito RAGIONE_SOCIALE in assenza di specifica disciplina normativa rispetto a prestazioni socio-sanitarie non collocabili nel novero di quelle da porre a carico del RAGIONE_SOCIALE
sanitario. La Corte di appello rilevava, ancora e per quel che qui ancora rileva, che in base alla giurisprudenza di questa Corte non si poteva nemmeno profilare alcuna azione di indebito arricchimento in ragione dell’esistenza di azione diretta del creditore nei confronti della parte contrattuale tenuta all’adempimento dell’obbligazione. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale ha resistito la Regione RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 novembre 2023.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 132 c.p.c. e difetto di forma ex art. 156 c.p.c. ed ultrapetizione. La Corte di appello avrebbe riformato l’ordinanza impugnata senza specificare le parti della pronunzia impugnata ritenute meritevoli di riforma e senza correlarli ai motivi di gravame proposti dalla Regione RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1372 c.c., c. 10 d.l.n.324/1993, conv. dalla L. n. 423/1993 e 345 c.p.c.
La Corte di appello, escludendo che la Regione RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta a corrispondere quanto richiesto dalla ricorrente in quanto estranea alla convenzione sottoscritta con l’RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe adeguata ad alcuni precedenti disattendendo altre pronunzie anche a Sezioni Unite, senza per nulla considerare la portata precettiva dell’art.1, c.10, d.l. n. 324 cit., dal quale si sarebbe dovuto desumere che la Regione RAGIONE_SOCIALE era incaricata del pagamento delle rette in quanto ente finanziatore delle Aziende sanitarie. Avrebbe quindi errato la Corte di appello non solo nel ritenere ininfluente tale previsione normativa rispetto al caso di specie, per di più erroneamente invocando l’assenza di legislazione RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE art. 1372, c.2 c.c., 17-18 L.R. RAGIONE_SOCIALE n.22/2007, 49 L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 47/2011, 41 c.4 L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 69/2012, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 12/2015, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 40/2016, 16 c.6, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 44/2016. Secondo la ricorrente, la normativa RAGIONE_SOCIALE di riferimento sopra indicata, laddove prevedeva la copertura a carico della Regione RAGIONE_SOCIALE dei debiti pregressi delle strutture che erogano servizi socio-sanitari da parte della Regione costituivano una sorta di interpretazione autentica in ordine all’esistenza di una precisa legittimazione passiva della regione RAGIONE_SOCIALE rispetto alle quote socio-assistenziali coperte dal RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo un effetto diretto nei rapporti Regione/struttura privata, con ciò ponendosi in antitesi con i principi affermati dalla Corte di appello sulla base di quanto affermato da Cass. n. 11925/2017.
Con il quarto motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, cit. Secondo la ricorrente, il ricordato art. 1, c. 10, impedirebbe di agire nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ricorrendo dunque il requisito della sussidiarietà postulato dall’art. 2041 e 2042 c.c.
Orbene, il primo motivo è inammissibile, contemplando in un’unica censura diverse ipotetiche violazioni di norme processuali senza che sia possibile inferirne lo specifico contenuto in termini di chiarezza ed analiticità. La ricorrente, infatti, prospetta gradatamente la nullità della sentenza, il difetto di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, la violazione del principio della domanda d’appello, la nullità del difetto di forma ex art. 156, c.2, c.p.c., non confrontandosi con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata che, dopo avere riassunto il contenuto dell’oggetto del contendere e le ragioni poste a fondamento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dell’accoglimento della domanda della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE, le ha
analiticamente confutate sulla base dei motivi di appello sunteggiati a pag. 4 della sentenza e della difesa esposta dall’appellata, all’interno d un corredo motivazionale puntuale e dettagliato. Ed è poi il caso di evidenziare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza delle censure di extrapetizione che la ricorrente ha dedotto con riferimento all’appello proposto senza tuttavia consentire a questa Corte di valutare a quali parti dell’atto di impugnazione si riferisse la censura. Del tutto fuori bersaglio risulta poi la censura che riguarda l’asserita mancata specificazione delle parti della sentenza di primo grado investite dal gravame, non risultando la censura calibrata sul complessivo contenuto motivatorio della sentenza impugnata, ampiamente idonea a rendere palese le ragioni che non consentivano, secondo la Corte di appello, di ritenere la Regione RAGIONE_SOCIALE obbligata al pagamento delle rette relative a prestazioni socio-sanitarie erogate sulla base di un contratto stipulato fra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, non impegnativo per la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.
La questione qui al vaglio del Collegio è infatti sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla regione RAGIONE_SOCIALE delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende sanitarie locali nella Regione RAGIONE_SOCIALE remunerate in parte con somme provenienti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a quelle già decise da questa stessa sezione. Si è in particolare ritenuto, dando continuità all’orientamento espresso nella n. 18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass. 2237/2016) che la disciplina che demanda alle RAGIONE_SOCIALE (o ARAGIONE_SOCIALE) ogni potere d’intervento diretto in materia di assistenza socio –RAGIONE_SOCIALE, ivi compresa l’instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in
regime di accreditamento, riserva alla Regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche necessarie per l’effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore RAGIONE_SOCIALE assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Regione, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l’A.S.P. di RAGIONE_SOCIALE e priva di ogni competenza al riguardo; né rilevava in contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del RAGIONE_SOCIALE una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione ‘che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l’RAGIONE_SOCIALE competente per territorio’ (Cass. n. 11924/2017) -Cass.n.38187/2021-.
Orbene, le conclusioni appena riassunte sono state parimenti fatte proprie anche da Cass. n. 25851/2020, chiamata ad esaminare un ricorso omogeneo rispetto alle questioni qui accennate, nel quale, a sostegno del ricorso proposto contro la sentenza di appello che aveva escluso il diritto della struttura privata a pretendere dalla Regione RAGIONE_SOCIALE il pagamento per prestazioni socio-sanitarie sulla base di accordo concluso con l’RAGIONE_SOCIALE, era stato sostenuto che il giudice di appello: a) non aveva fatto corretta applicazione della normativa, male interpretando il D.L. n. 324 del 1993, art. 1, c. 10, per il quale, nei rapporti con le strutture private convenzionate, si deve considerare debitore inadempiente l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché la RAGIONE_SOCIALE; b) aveva travisato la giurisprudenza di legittimità -Cass. n. 12295/2017applicandola erroneamente al caso di specie,
escludendo, in ragione della delega di ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-RAGIONE_SOCIALE alle A.S.L., che la Regione avesse compiti diversi da quelli di programmazione, coordinamento e vigilanza, compresa la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche; c) aveva sostenuto senza un’adeguata motivazione, oltre che erroneamente, che in tali disposizioni non vi fosse alcun riferimento alle possibili forme di responsabilità della Regione; d) aveva violato le disposizioni regionali di natura finanziaria regolanti l’istituzione e il funzionamento del fondo RAGIONE_SOCIALE in materia socio-RAGIONE_SOCIALE -L.R. n. 69 del 2012, L.R. n. 47 del 2011, L.R. n. 12 del 2015-, ritenendo irragionevolmente e senza motivazione che esse non contenessero alcun riferimento a possibili forme di responsabilità della Regione ed avrebbe omesso di leggere la normativa RAGIONE_SOCIALE in parallelo con il D.L. n. 324 del 1993, convertito in L. n. 423 del 1993, così non avvedendosi della ricorrenza dell’obbligo della Regione di pagare il 30% delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate.
Orbene, nel disattendere le superiori censure sopra sintetizzate Cass. n. 25851/2010ha ritenuto ‘che dovesse escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese in favore RAGIONE_SOCIALE assistiti avesse fatto sorgere obbligazioni a carico della Regione’. Il fatto che il 30% della tariffa gravasse sul RAGIONE_SOCIALE non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l’Ente RAGIONE_SOCIALE di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi sociosanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette. Più specificamente, è stato ritenuto pacifico che né la L.R. n. 23 del 2003, art. 7, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari
interni all’area dei servizi socio -sanitari, né la L.R. n. 24 del 2008, art. 13, il quale esclude l’efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione, (cfr. Cass. 31/10/2016, nn. 22037, 22038 e 22039; Cass. 11/11/2016, n. 23067) e tantomeno la Delib. n. 685 del 2002, siano fonte di instaurazione ex lege da parte della Regione RAGIONE_SOCIALE di rapporti con i terzi (in tal senso, con specifico riferimento alla funzione della Delib. Giunta RAGIONE_SOCIALE, cfr. Cass. 05/07/2018, n. 17587) Deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata da questa Corte (e dalla giurisprudenza richiamata anche Cass. 12/05/2017, n. 11924; Cass. 5/07/2018, n. 17587; Cass. 28/02/2019, n. 5982) nel senso della estraneità della Regione RAGIONE_SOCIALE alla concreta gestione dei servizi sociosanitari e soprattutto dell’irriferibilità ad essa RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALE atti posti in essere dalle A.S.L. e deve confermarsi in capo alla Regione RAGIONE_SOCIALE solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore. Si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della Regione RAGIONE_SOCIALE, perché se è vero che ‘il sistema sanitario nazionale istituito con la L. n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso il D. Lgs. n. 502 del 1992, che ha ‘regionalizzato la sanità’, ‘le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all’interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa RAGIONE_SOCIALE locale che l’esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento’ (cfr. Cass. 17587/ 2018, cit.).
Sulla base di tale diritto vivente e dell’unicità del precedente di segno opposto Cass. n. 11258 dell’11/06/2020 – tale indirizzo è stato nuovamente condiviso di recente da numerose ordinanze di questa Corte- cfr. Cass.nn.22509-23012-26773-26750/2023 -pure
in tali circostanze evidenziandosi che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, l’ art.1, c. 10, d.l. n. 324/1993, conv. nella legge n. 423/1993, non può avere alcuna valenza nel caso di specie, non ravvisandosi -in relazione alla ratio che fu posta alla base di tale previsione normativa all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del sistema sanitario nazionale di cui al d.lgs. n. 502/1992 e con specifico riferimento (estranea all’odierno procedimento) della legittimazione ( recte , titolarità) passiva per i debiti contratti dalle RAGIONE_SOCIALE nell’ipotesi in cui la Regione abbia delegato ad un unico ente le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni -sulla quale v. diffusamente Cass. n. 13333/2015, dalla quale emergealcun elemento di collegamento fra la posizione dell’incaricato al pagamento alla quale fa riferimento l’art.1 cit. e la posizione della Regione RAGIONE_SOCIALE, esterna rispetto al soggetto –RAGIONE_SOCIALE ha concluso con la struttura privata la convenzione relativa alle prestazioni socio-assistenziali- v.art.13, c.2, L.R. RAGIONE_SOCIALE n.24/2008-.
Né può condurre a diversa soluzione l’esame delle disposizioni normative invocate dalla ricorrente a pag.16 del ricorso concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regione -L.R. RAGIONE_SOCIALE nn. 69/2012 -art.41-, L.R. n.12/2015 -art.9-, L.R. n .44/2016- art.16, c.6-.
Ed invero, ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario non possono che operare sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed enti tenuti alle prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, evidentemente diverse da quelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente -per come premesso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE– sulla base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l’RAGIONE_SOCIALE
Ed è appena il caso di evidenziare che proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione RAGIONE_SOCIALE in tema di servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni sociosanitarie -v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003- e di tipologie di prestazioni socio-sanitarie -cfr., ancora, artt. 4 e 7, L.R. RAGIONE_SOCIALE n.23/2003non potendosi dunque inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l’assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo in base a quanto previsto dalla medesima normativa RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE -art.7,c.2, lett. g), L.R. RAGIONE_SOCIALE n.23/2002-.
Resta infine da evidenziare, con specifico riferimento alla parte finale del terzo motivo, che la questione relativa alla delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALE del 30 luglio 2002 n.685 allegato non risulta essere stata affrontata dal giudice di primo grado né riproposta in appello dalla RAGIONE_SOCIALE.
D’altra parte, l’inammissibilità che ne consegue è ulteriormente avvalorata dal fatto che tale questione, d’altra parte, non viene nemmeno prospettata come vizio di omesso esame di un fatto richiamandosi l’art. 345 c.p.c. che riguarda l’impossibilità di proporre domande od eccezioni nuove in appello ed invece ipotizzando il vizio di violazione di legge, come si è visto non ricorrente nel caso di specie.
Va inoltre aggiunto che proprio l’accertata esistenza di un’azione contrattuale della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della parte contrattuale –RAGIONE_SOCIALE– è stata correttamente ritenuta ragione idonea ad escludere il profilo censorio in ordine alla prospettata violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2041 e 2042 c.c. in ragione dell’esistenza di un titolo negoziale che la casa di cura può azionare nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE con la quale ha stipulato la convenzione, ciò incidendo, come ritenuto
correttamente dal giudice di appello, sulla proponibilità dell’azione di indebito arricchimento in ragione dell’assenza del carattere della sussidiarietà-cfr.Cass.n.2350/2017, Cass.n.843/2020-.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater , D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Regione RAGIONE_SOCIALE in euro 8.200,00 per compensi ed esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della