Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3360 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 3360 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7217-2017 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_SOCIALE in
– con troricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 384 del 2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, pronunciata il 19 ottobre 2016 e pubblicata il 29 novembre 2016 (R.G.N. 259/2015).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Al signor NOME COGNOME è stata notificata una cartella esattoriale per il pagamento di Euro 78.887,60, per contributi evasi tra il marzo 1997 e l’ottobre 2002 e corrispondenti somme aggiuntive.
Contro la predetta cartella, il COGNOME ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Cagliari, con ricorso depositato il 2 settembre 2004 e incentrato sui seguenti rilievi:
la pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE discenderebbe da un accertamento compiuto nei confronti di un diverso soggetto, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società costituit soltanto nell’ottobre 2000 e operativa a partire dal novembre dello stesso anno;
nel marzo e nell’aprile 1997, la società non avrebbe svolto attivitàl di sorta, così come anche nell’agosto del medesimo anno: non sarebbe fondato, pertanto, l’addebito di non avere presentato le denunce contributive per i mesi indicati;
non sarebbe fondato neppure l’addebito di non aver pagato i contributi sulla retribuzione minima di legge: la legge imporrebbe di tener conto delle assenze per malattia, per infortunio, per cassa integrazione;
non sarebbero indebite le agevolazioni contributive di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i dieci lavoratori indicati nel verbale dell’ispezione: la società li avrebbe occupati a tempo pieno, versando i contributi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rispettando il contratto nazionale di lavoro.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, costituitosi anche in qualità di procuratore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto preliminarmente di chiamare in causa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, nel merito, ha replicato che:
già nel 1981, il COGNOME avrebbe aperto una posizione assicurativa a nome della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla quale avrebbe versato i contributi della sua impresa fino al novembre 2000;
per i mesi di marzo, aprile e agosto 1997, l’opponente non avrebbe comunicato all’RAGIONE_SOCIALE alcuna sospensione dell’attività;
l’opponente avrebbe violato l’art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, quanto all’imponibile minimo nel settore RAGIONE_SOCIALE;
per i lavoratori che già lavoravano a tempo determinato alle dipendenze COGNOME del COGNOME COGNOME, COGNOME non COGNOME spetterebbero COGNOME agevolazioni contributive, in quanto non si sarebbe prodotto alcun aumento dell’occupazione.
Con sentenza pubblicata il 26 giugno 2015 (n. 946/2015), il Tribunale di Cagliari, dopo aver disatteso l’istanza di chiamata in causa di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’opposizione e ha annullato l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale, argomentando che l’accertamento ispettivo verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non può essere fatto valere nei confronti del COGNOME.
2.- Con sentenza pubblicata il 29 novembre 2016 con il numero 384 del 2016, la Corte d’appello di Cagliari ha accolto il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale n. 025 2004 00057030 91, con riguardo alle voci 7, 8, 9, 10, 11 e 12, confermandola nel resto.
La Corte territoriale ha condannato NOME COGNOME alla rifusione in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei due terzi delle spese dei due gradi di giudizio (Euro 3.200,00 per il primo grado, Euro 3.806,00 per l’appello, Euro
43,00 a titolo di rimborso del contributo unificato), con compensazione del restante terzo.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che:
l’accertamento ispettivo, pur eseguito nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, può essere opposto a NOME COGNOME, che è stato titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE avente sede in CagliariINDIRIZZO, fin all’ottobre 2000, ed è stato datore di lavoro dei dipendenti che l’RAGIONE_SOCIALE ha indicato nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado: la circostanza non è stata contestata;
quanto alla sospensione dell’attività produttiva nei mesi di marzo, aprile e agosto 1997, il COGNOME non ha ottemperato all’onere di provare tale circostanza, dimostrando la sussistenza dei presupposti per l’esonero dall’obbligazione contributiva, nei termini definiti, per settore dell’edilizia, dall’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995: presupposti consistono nella malattia, nell’infortunio, nello sciopero, nella sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, negli altri eventi indennizzati, negli eventi «per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le Casse edili»;
c) non risulta dimostrato l’intervento della cassa integrazione e, anche a voler ammettere l’esonero dal pagamento dei contributi nell’ipotesi in cui la sospensione dell’attività non si accompagni all’integrazione salariale, è stata omessa la necessaria comunicazione preventiva agli “enti previdenziali”;
quanto alla pretesa del COGNOME di tener conto, nella retribuzione rilevante ai fini della determinazione del “minimale contributivo”, di eventi come malattie, infortuni, scioperi, l’imprenditore non ha dedotto specificamente tali cause legali di esonero dall’obbligazione contributiva e non ha neppure chiesto di provarle;
il COGNOME non ha neppure dimostrato la sussistenza dei requisiti dello sgravio regolato dall’art. 3 della legge n. 448 del 1998, che postula un effettivo aumento dell’occupazione: non è sufficiente la conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
a decorrere dal novembre 2000, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE può far valere le sue eventuali pretese nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: la pronuncia di primo grado dev’essere, pertanto, confermata nella parte in cui annulla le voci da 7 a 12 della cartella, che riguardano la posizione della società a decorrere dal novembre 2000, e dev’essere invece riformata con riguardo alle voci della cartella da 1 a 6 e da 13 a 21, per le quali sussiste l’obbligo del COGNOME, titolare dell’impresa, di corrispondere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contributi e somme aggiuntive;
la soccombenza reciproca consente di ravvisare i presupposti per una compensazione parziale, nella misura d’un terzo, delle spese del giudizio di primo e di secondo grado.
3.- NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, con ricorso notificato il 17 marzo 2017 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
4.- L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.
6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Il signor NOME COGNOME articola tre motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare.
1.1.- Con il primo mezzo, formulato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 24, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere il «collegamento procedimentale indefettibile» tra l’accertamento ispettivo e l’iscrizione a ruolo (art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973): l’accertamento rappresenterebbe il «presupposto imprescindibile per l’iscrizione a ruolo» (art. 24, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 46 del 1999).
L’iscrizione a ruolo, nel caso di specie, sarebbe nulla anche per omessa motivazione e, dunque, per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, che recepisce nella materia tributaria i principi generali sanciti dalla legg sul procedimento amministrativo.
1.2.- Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura la carente motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Nessuna motivazione la Corte d’appello di Cagliari avrebbe speso in ordine alla legittimazione passiva del COGNOME, che avrebbe desunto dalla mera titolarità «della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE».
La sentenza impugnata avrebbe poi trascurato di considerare che non è stata provata l’iscrizione a ruolo nei confronti del ricorrente: documenti acquisiti dimostrerebbero solo l’accertamento ispettivo verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’emissione della cartella esattoriale nei confront del ricorrente.
Correttamente, COGNOME pertanto, NOME in COGNOME difetto COGNOME della COGNOME prova COGNOME della legittimazione passiva del ricorrente, il giudice di primo grado non avrebbe esaminato il merito della pretesa avanzata nei confronti dell’imprenditore RAGIONE_SOCIALE.
1.3.- Con la terza censura, proposta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 2935 cod. civ.
La Corte di merito non avrebbe tenuto conto del compimento del termine quinquennale di prescrizione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione agli anni 1997, 1998 e 1999 (fino al mese di agosto): tale termine decorrerebbe dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati (il sedicesimo giorno del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni) e non sarebbe stato interrotto dalla notificazione della cartella esattoriale del 28 giugno 2004, in quanto nulla e/o inesistente.
La prescrizione, eccepita sin dal primo grado, sarebbe comunque rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
2.- Il primo motivo si sottrae alle eccezioni d’inammissibilità sollevate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel controricorso (pagina 2), per difetto di specificità e per inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Con un’argomentazione intelligibile e correlata alla ratio decidendi della pronuncia d’appello, il ricorrente contesta in diritto ragionamento della Corte territoriale, che ha escluso il vincolo procedimentale indefettibile tra l’accertamento ispettivo, avvenuto nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e l’iscrizione a ruolo.
La dissociazione tra destinatario dell’accertamento ispettivo (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e destinatario della notificazione della carte esattoriale (NOME COGNOME, in qualità d’imprenditore RAGIONE_SOCIALE) rappresenta un antecedente di fatto pacifico tra le parti.
In questa sede si dibatte sulle implicazioni di tale divergenza e le critiche del ricorrente consentono a questa Corte di cogliere il punto controverso e di dirimere la questione di diritto prospettata con il
motivo, senza dover attingere a fonti di cognizione estranee al ricorso.
Non si ravvisano, dunque, i profili d’inammissibilità eccepiti dalla parte controricorrente (cfr., su tale punto, in replica all’eccezion dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche le pagine 1 e 2 della memoria illustrativa della parte ricorrente).
3.- Il motivo, pur ammissibile, è nondimeno infondato, per le ragioni illustrate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel controricorso (pagina 3).
Questa Corte è costante nell’affermare che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione al cartella esattoriale non può limitarsi ad accertare l’illegittimi dell’iscrizione a ruolo, in quanto deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dedotta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. VI-L, 7 maggio 2019, n. 12025, e 6 luglio 2018, n. 17858). I vizi formali della cartella non si riverberano sull’esistenza e sull’ammontare del credito (Cass., sez. lav., 19 gennaio 2015, n. 774). All’area della violazione delle norme sul procedimento devono essere ascritte le inosservanze che la parte ricorrente enumera con il primo motivo.
Si applicano, dunque, i medesimi principi enunciati da questa Corte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., sez. lav., 15 novembre 2018, n. 29424), che si configura come un giudizio ordinario di cognizione sulla domanda proposta dal creditore e non sulla mera regolarità dell’emissione del decreto (fra le molte, Cass., sez. I, 22 aprile 2003, n. 6421).
L’opposizione proposta dal COGNOME ha instaurato un giudizio ordinario di cognizione e, nel contesto di tale giudizio, correttamente la Corte d’appello ha proceduto alla disamina della fondatezza della pretesa azionata con la notificazione della cartella, senza arrestarsi in limine allo scrutinio dei vizi formali di tale atto.
Dai principi ribaditi a più riprese da questa Corte non v’è ragione di discostarsi e la stessa parte ricorrente, nella memoria illustrativa (pagine 3 e 4), lungi dal confutare i principi richiamati, rileva che carente ed è stata comunque contestata la prova della “legittimazione passiva” del COGNOME, profilo che attiene al merito della pretesa dedotta dall’RAGIONE_SOCIALE.
4.- Le contestazioni sulla legittimazione passiva sono espresse con il secondo motivo, che si rivela infondato, in entrambi i profili d censura in cui si articola.
5.- Il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente (pagina 9 del ricorso) in ordine alla “legittimazione passiva” del soggetto che individua come obbligato. Tale motivazione poggerebbe sul dato, di per sé irrilevante, che il COGNOME, fino all’ottobre 2000, sia stato titolare di un’impresa RAGIONE_SOCIALE.
La censura non coglie nel segno.
5.1.- Questa Corte reputa la motivazione apparente, con la conseguente nullità della sentenza, in quanto affetta da un error in procedendo, quando la motivazione, pur esistente dal punto di vista grafico, non renda percepibile il fondamento della decisione: le argomentazioni che la sorreggono, difatti, sono oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232; di recente, Cass., sez. VI-I, 1° marzo 2022, n. 6758).
5.2.- Tale situazione non si riscontra nel caso di specie.
La Corte d’appello di Cagliari ha affermato la “legittimazione passiva” del COGNOME e dunque, in senso proprio, la titolarità dell’obbligo di pagamento dei contributi, sulla base di un percorso argomentativo lineare e perspicuo, di cui si è già dato conto nel ripercorrere i “Fatti di causa” (punto 2, lettera a).
Unico presupposto indefettibile – argomenta la sentenza impugnata – è che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avanzi le sue pretese nei confronti dell’effettivo debitore e che dimostri la titolarità dell’obbli
Ad avviso dei giudici d’appello, nell’odierna vicenda tale dimostrazione è stata offerta in modo persuasivo, in quanto «il COGNOME non ha contestato di essere stato titolare fino a tutto l’ottobre 2000 dell’impresa RAGIONE_SOCIALE avente sede a Cagliari in INDIRIZZO, datrice di lavoro dei dipendenti indicati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado» (pagina 4 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale non ha valorizzato la mera titolarità dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, secondo la lettura riduttiva propugnata nel motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha anche accertato, in punto di fatto, che l’imprenditore RAGIONE_SOCIALE era datore di lavoro dei lavoratori puntualmente identificati e menzionati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione, dunque, è tutt’altro che apparente e fa luce su quello che costituisce il dato essenziale ai fini del sorgere dell’obblig contributivo in capo al COGNOME: la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato destinato a vincolare i lavoratori, per i quali l’obbligo contributivo non è stato adempiuto, e l’odierno ricorrente.
La Corte di merito ha analizzato l’evoluzione diacronica della vicenda e ha soggiunto che, a decorrere dal novembre 2000, è cessata l’obbligazione contributiva dell’imprenditore RAGIONE_SOCIALE e che in tale obbligazione è subentrata la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Con riguardo alla quantificazione della pretesa, la Corte d’appello ha poi vagliato in modo approfondito gli argomenti addotti dall’odierno ricorrente allo scopo di negare l’obbligazione o di circoscriverne la portata. I rilievi svolti a tale riguardo dalla senten impugnata non sono stati confutati in alcun modo.
6.- Infondato è anche il secondo profilo di censura, che prospetta omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla carenza di prova dell’iscrizione a ruolo nei confronti del COGNOME.
6.1.- Ad avviso del ricorrente, risulterebbero provati soltanto l’accertamento ispettivo nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la notificazion della cartella esattoriale nei confronti del COGNOME.
6.2.- La Corte territoriale, con argomento che priva di rilievo le deduzioni ribadite anche in questa sede dal ricorrente, ha osservato che, con l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è obbligato a dar prova «con i mezzi ordinari» del proprio credito e che dunque sono ininfluenti i momenti prodromici dell’accertamento ispettivo e dell’iscrizione a ruolo.
L’esame del fatto non è stato omesso, in quanto la Corte d’appello ne ha affermato in maniera inequivocabile l’irrilevanza, e il fatto non è comunque decisivo, alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alle peculiarità del giudizio che s’instaura con l’opposizione contro la cartella esattoriale. Giudizio che investe il merito dell pretesa, senza esaurirsi nella disamina degli aspetti eminentemente formali.
Ne discende l’infondatezza anche di quest’ultimo profilo di censura.
7.- Inammissibile è, infine, la terza doglianza, che verte sulla prescrizione quinquennale dei RAGIONE_SOCIALE vantati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
8.- La parte ricorrente evidenzia che la prescrizione, in materia RAGIONE_SOCIALE, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado de procedimento (pagine 12 e 13 del ricorso) e che, nel caso di specie, il termine decorre dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori (pagina 12).
9.La rilevabilità d’ufficio della COGNOME prescrizione in materia RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830), ribadita dalla parte ricorrente anche nella memoria illustrativa (pagine 5, 6, 7
e 8), presuppone che siano stati acquisiti agli atti tutti gli element rilevanti, poiché in sede di legittimità non si possono esperire nuove indagini e nuovi accertamenti.
La rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità presuppone, inoltre che sulla specifica questione non si sia formato alcun “giudicato interno” (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565).
10.- Nel caso di specie, l’eccezione non è suffragata dalla specifica allegazione di tutti i dati di fatto necessari per scrutinarne l fondatezza. Specifica allegazione tanto più necessaria quando la questione sia sollevata in sede di legittimità. Tra i dati imprescindibili riveste rilievo cruciale il dies a quo del termine di prescrizione.
È la stessa parte ricorrente a puntualizzare, a sostegno della censura (pagina 12), che il dies a quo della prescrizione quinquennale coincide con il «sedicesimo giorno del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori».
Sul momento del pagamento delle retribuzioni, tuttavia, il motivo di ricorso non offre ragguagli di sorta e così preclude a questa Corte di valutare la fondatezza dell’eccezione, sulla base dei dati ritualmente acquisiti al processo e d’un puntuale accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito e non più suscettibile d’essere riesaminato o integrato in questa sede.
11.- La parte ricorrente allega di avere sollevato la questione fin dal primo grado di giudizio e, al fine di avvalorare la rilevabilit d’ufficio, non ha neppure confutato le argomentazioni dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che, nel controricorso (pagina 4), ha prospettato la formazione di un giudicato, preclusivo del rilievo d’ufficio.
12.- La censura muove, inoltre, dall’apodittica premessa che la cartella esattoriale notificata al COGNOME sia radicalmente inesistente e perciò sia inidonea a interrompere il corso della prescrizione.
Tale prospettazione, nella sua assolutezza, non smentisce il dato che la cartella esattoriale, a prescindere dai vizi che si collocano nella
fase preliminare dell’accertamento ispettivo, si atteggia come una specifica richiesta di pagamento, pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’obbligato.
13.- La lacunosità delle necessarie indicazioni di fatto e le carenze argomentative anche in ordine agli altri profili di diritto, ineludib nella disamina della questione in questa sede di legittimità, inficiano, dunque, l’ammissibilità della doglianza.
14.- Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto.
15.- Il ricorrente deve rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
16.- A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio ., ( 7 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
civile del 27 ottobre 2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione EMA