Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 360 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME , rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso da ll’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, INDIRIZZO
Ricorrenti
contro
COGNOME NOME difesa da se sessa ai sensi dell ‘art. 86 cod. p roc. civ., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, INDIRIZZO
Controricorrente avverso la sentenza n. 13910/2016 del Tribunale di Napoli, depositata il 28. 12. 2016.
Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28. 11. 2023.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 13910 del 28. 12. 2016 il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione emessa dal Giudice di pace, accolse l’impugnativa proposta da COGNOME NOME per l’annullamento della delibera adottata in data 27. 1. 2012
R.G. N. 7533/2017.
dall’assemblea del condominio sito in Napoli, INDIRIZZO che nell’approvare la spesa di assistenza legale svolta a favore del condominio in un giudizio in cui questi era stato convenuto, l’aveva ripartita pro quota , oltre che a carico degli altri condomini, anche nei confronti della esponente.
A sostegno della conclusione accolta il Tribunale affermò che l’attrice, in quel giudizio, si era costituita e difesa assumendo in proprio la lite, separando la sua posizione processuale da quella del condominio, sicché era venuto meno il rapporto di rappresentanza del difensore del condominio nei suoi confronti, ragion per cui il compenso a questi dovuto non poteva essere posto a suo carico. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 28. 12. 2016, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 24. 2. 2017, hanno proposto ricorso NOME, NOME COGNOME NOME e NOME, in qualità di condomini dello stabile di INDIRIZZO di Napoli.
COGNOME NOME ha notificato controricorso, mentre non hanno svolto attività difensiva il condominio e Mandato NOME, pure intimati.
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente di nullità della procura alle liti rilasciata dalla controparte, in quanto presente in un foglio allegato al ricorso e contenente un riferimento solo generico al giudizio di cassazione, senza ulteriori precisazioni in ordine a quello introdotto.
Questa Corte anche di recente ha ribadito che il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione, è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso e che tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente
evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione ( Cass. S.U. n. 36057 del 2022; Cass. n. 9935 del 2022; Cass. n. 1165 del 2022 ).
Tanto precisato, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione dei ricorrenti alla proposizione dell’impugnazione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa di una delibera dell’assemblea di condominio che ha ripartito una spesa comune.
Ora, in materia di impugnazione di deliberazioni dell’assemblea condominiale , deve ritenersi che mentre la legittimazione attiva a proporre la domanda di annullamento spetti in via generale ad ogni singolo condomino, la legittimazione passiva resti esclusivamente in capo all’amministratore d i condominio.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che, nelle controversie condominiali, la legittimazione passiva e, conseguentemente, il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza sfavorevole, può essere riconosciuto ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell’edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti ( Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023 ). Viceversa, nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, essendo l’amministratore unico legittimato passivo, la titolarità del potere di impugnazione spetta a quest’ultimo, in coordinazione con la decisione dell’assemblea, mentre per l’effetto non è ammissibile il gravame avanzato da un singolo condomino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio ( Cass. n. 2636 del 2021; Cass n. 29748 del 2017; Cass. n. 19223 del 2011; Cass. n. 9213 del 2005 ).
Il ricorso, in quanto proposto autonomamente da singoli condomini, va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2023.