Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33816 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 33816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28393/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 6797/2019 depositata il 27/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e ha confermato la sentenza del Tribunale che, nel contraddittorio con il Comune di Napoli, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del resistente in relazione alla domanda con la quale l’COGNOME, dipendente comunale in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 51.030,93, a suo dire dovuta ex art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;
la Corte distrettuale ha premesso che con ordinanza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE n. 2509 del 22 febbraio 1997 il Sindaco di Napoli era stato nominato Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo RAGIONE_SOCIALE città ed in questa veste aveva conferito all’COGNOME l’incarico in discussione, che aveva ad oggetto il collaudo statico in corso d’opera e il collaudo amministrativo dei lavori di sistemazione idrogeologica RAGIONE_SOCIALE‘alveo Torciolano e Torci olano bis nonché di realizzazione di paratia di pali alla INDIRIZZO;
ha escluso che l’attività svolta dall’COGNOME fosse stata richiesta ed effettuata nell’ambito del rapporto di impiego intercorrente con il Comune di Napoli, perché, come già detto, il sindaco aveva agito quale Ufficiale di Governo e sulla base RAGIONE_SOCIALEe ordinanze ministeriali, sicché il Comune era rimasto estraneo al conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ed alle obbligazioni che nello stesso trovavano titolo;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Napoli.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente deduce, in premessa, che le questioni attinenti alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e richiama al riguardo Cass. S.U. n. 2951/2016, aggiungendo anche che il difetto di legittimazione
passiva del Comune nella specie è stato affermato per ragioni giuridiche e non fattuali;
evidenzia, poi, che le ordinanze ministeriali emesse ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 225/1992, pur non contenendo disposizioni generali ed astratte, formano oggetto RAGIONE_SOCIALE scienza diretta del giudice, con la conseguenza che nel giudizio di legittimità ne può essere denunciata la violazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.;
ne trae, quale conseguenza, la piena ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe questioni dedotte nei motivi, seppure non specificamente affrontate nella sentenza impugnata, trattandosi, appunto, di questioni giuridiche non implicanti accertamenti di fatto;
1.1. il primo motivo, rubricato «sussistenza di una fattispecie di avvalimento – legittimazione passiva del Comune di Napoli», richiama l’art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Delegato per il Coordinamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2509 del 22 febbraio 1997 e sostiene che la disposizione citata, nel consentire al Commissario di avvalersi per la progettazione degli interventi prioritari RAGIONE_SOCIALEe professionalità presenti all’interno RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione comunale, prevede un avvalimento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non determina alcuna modifica del rapporto di impiego né implica una scissione fra quest’ultimo e quello di servizio, con la conseguenza che le prestazioni svolte restano riferibili al datore di lavoro, che è tenuto a retribuirle, salvo il diritto al rimborso da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente nel cui interesse la prestazione medesima è stata richiesta;
addebita, di conseguenza, al giudice del merito di avere violato le norme in materia di legittimazione passiva nonché la disciplina speciale dettata dalla citata ordinanza ministeriale;
1.2. la seconda critica lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ministeriale del 22 febbraio 1997 n. 2509 nella parte in cui afferma l’estraneità del RAGIONE_SOCIALE ai rapporti obbligatori sorti per dare attuazione alla ordinanza medesima ed aggiunge che gravano sugli enti attuatori tutti gli oneri «derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso a qualsiasi titolo insorgente»;
il ricorrente evidenzia che l’obbligazione assunta per garantire l’attuazione degli interventi di consolidamento del sottosuolo non può
gravare sul RAGIONE_SOCIALE che non riveste la qualità di ente attuatore e che, quanto alla soggettività, non può essere ritenuto distinto dal RAGIONE_SOCIALE che, all’epoca, costituiva una sua articolazione;
1.3. con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 422, RAGIONE_SOCIALE legge n. 147/2013, RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 1/2018 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza n. 3675/2008;
il ricorrente illustra il contenuto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni citate in rubrica e richiama la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 8 del 21 gennaio 2016 che, nell’escludere l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 422, RAGIONE_SOCIALE legge n. 147/2013, ha ritenuto ragionevole, cessata la gestione commissariale, la successione nei rapporti RAGIONE_SOCIALE‘ente territoriale ordinariamente competente in virtù di « un radicamento sia spaziale che funzionale alle esigenze RAGIONE_SOCIALE‘ente stesso dei rapporti in questione»;
rileva che nella specie, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALE citata ordinanza n. 3675/2008, tutte le attività ancora in corso sono state trasferite al Comune di Napoli, ossia all’ente il cui territorio era stato colpito dall’emergenza;
il quarto motivo, rubricato «inapplicabilità dei principi richiamati dalla corte d’appello al rapporto di lavoro -inerenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione che ci occupa al bilancio del Comune di Napoli», nel richiamare considerazioni già svolte nei precedenti motivi, aggiunge che i fondi per i lavori ai quali si riferisce l’incentivo oggetto di causa sono inclusi nel bilancio comunale, in conformità a quanto espressamente previsto dall’ordinanza n. 2808 del 15 luglio 1998 che ha modificato l’ordinanza n. 2509/1997 prevedendo che « per l’attuazione degli interventi il commissario delegato é altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali o del proprio bilancio comunale.»;
è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune controricorrente;
la giurisprudenza di questa Corte, in adesione al principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 2951 del 2016, è ormai consolidata nell’affermare che «l e contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la
carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall’altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato» ( Cass. n. 23721/2021);
nella specie nessun giudicato interno si è formato sulla questione, che è stata oggetto di discussione in entrambi i gradi del giudizio di merito e che è stata riproposta in questa sede, ed inoltre il ricorso, nel fare leva sulla disciplina dettata dalle ordinanze ministeriali n. 2509 del 22 febbraio 1997 e n. 2808 del 15 luglio 1998 non sollecita accertamenti fattuali, non consentiti nel giudizio di cassazione, bensì pone una questione giuridica che, seppure connotata da novità, non è preclusa nel giudizio di legittimità, a condizione che non implichi anche una diversa ricostruzione dei fatti di causa;
le ordinanze ministeriali che vengono in rilievo sono state emanate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992 e, pertanto, quanto alla loro natura, va data continuità all’orientamento , invocato dal ricorrente, secondo cui le richiamate ordinanze, pur non contenendo disposizioni generali ed astratte, devono formare oggetto RAGIONE_SOCIALE scienza diretta del giudice e nel giudizio di legittimità la loro violazione è denunciabile come vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 8160/2024; Cass. n. 17473/2020; Cass. n. 13482/2018; Cass. n. 16450/2007;Cass. S.U. n. 4813/2006);
la censura con la quale si prospetta l’errata interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALEe ordinanze citate pone, quindi, una questione giuridica, sicché, per quanto sopra detto, non rileva, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità, che la sentenza impugnata (che le richiama solo per ricostruire i fatti di causa) non ne abbia esaminato il contenuto, perché, al contrario, proprio il mancato apprezzamento RAGIONE_SOCIALE disciplina dalle stesse dettata integra un vizio RAGIONE_SOCIALE decisione gravata, posto che il giudice solo attraverso l’esame del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza può pervenire a stabilire se sia o meno applicabile la disciplina normativa generale o se, viceversa, la stessa sia stata derogata, in assoluto o con limitazioni;
6. i primi tre motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione logica e giuridica, sono fondati, con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE quarta censura;
la Corte territoriale per escludere la legittimazione passiva del Comune di Napoli ha fatto leva unicamente sull ‘oggetto RAGIONE_SOCIALE‘incarico, concernente lavori ricompresi negli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo RAGIONE_SOCIALE città di Napoli, nonché sul rilievo che i lavori medesimi erano stati deliberati dal Sindaco nella sua qualità di Commissario delegato e, quindi, di Ufficiale del Governo;
ha, però, omesso di valutare le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 2509/1997 concernenti i poteri e le modalità di azione del Commissario ed in particolare non ha considerato che l’ordinanza in parola, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, non prevede la creazione di un apposito ufficio incaricato, sia pure temporaneamente, di gestire le attività connesse agli interventi di urgenza, bensì all’art. 2, comma 3, prescrive che « il commissario delegato, sulla base del quadro organico di cui al precedente comma, avvia la progettazione degli interventi prioritari, … avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe professionalità presenti all’interno RAGIONE_SOCIALE amministrazione comunale, i cui compensi saranno determinati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero in caso di particolare necessità ed urgenza ricorrendo anche al conferimento di incarichi a liberi professionisti, singoli o associati avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe deroghe di cui al successivo art. 5.»;
6.1. questa Corte ha da tempo affermato che l ‘utilizzazione da parte di un soggetto pubblico degli uffici di altro ente, solitamente indicata con l’espressione «avvalimento RAGIONE_SOCIALE‘ufficio», si verifica allorquando l’amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzione ad essa assegnata, si avvale, di solito a fini istruttori o di esecuzione, degli uffici di altro ente, al quale, però, non viene delegata la funzione stessa, che resta in capo, quanto alla titolarità ed alla responsabilità, al soggetto pubblico che utilizza gli uffici altrui (cfr. Cass. 1471/2024; Cass. n. 13482/2018; Cass. S.U. n. 3043/2013);
l ‘avvalimento, quindi, attiene al rapporto fra enti e non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale RAGIONE_SOCIALE‘ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest’ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio, con la conseguenza che le obbligazioni retributive assunte nei confronti del personale dipendente
continuano a gravare sull’ente datore di lavoro, salvo l’obbligo del soggetto che ha interesse alla prestazione di ristorarlo;
la mera circostanza che il Sindaco del Comune di Napoli, che rivestiva anche la qualità di Commissario, si sia ‘avvalso’ RAGIONE_SOCIALE‘ufficio tecnico comunale per la progettazione di interventi rientranti nelle competenze commissariali non determina, quindi, l’instaurazione di un rapporto diretto fra il dipendente pubblico ed il Commissario medesimo, perché la prestazione, che non ha carattere libero professionale in senso stretto, viene ad essere ricompresa fra quelle che gli enti pubblici, ove autorizzati da specifiche disposizioni, possono conferire ai propri dipendenti in aggiunta a quelle proprie di ufficio e che legittimano, sempre nei limiti fissati dalle disposizioni autorizzatorie, il riconoscimento di compensi aggiuntivi, che gravano sul datore di lavoro;
7. a quanto rilevato nel punto che precede va, poi, aggiunto che il Commissario nominato ex lege n. 225/1992, come affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 28970/2023), pervenuta alle medesime conclusioni RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS n. 10242/2022 e CdS n. 1832/2015), risulta essere un centro d’imputazione autonomo rispetto agli enti territoriali competenti, alla RAGIONE_SOCIALE ed ai Ministeri interessati, stante l’autonomia operativa, decisionale ed organizzativa RAGIONE_SOCIALE struttura commissariale, competendo alla RAGIONE_SOCIALE il solo procedimento di nomina e la prodromica attività istruttoria relativa all’accertamento dei presupposti per disporre l’intervento sostituivo;
questa soggettività, peraltro, è limitata nel tempo perché la funzione statale che attraverso i Commissari si realizza, connessa alla necessità di fronteggiare emergenze di RAGIONE_SOCIALE civile, è «una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente RAGIONE_SOCIALE‘insorgere e del cessare RAGIONE_SOCIALE situazione di emergenza» (Corte Cost. n. 8/2016) e, pertanto, il venir meno RAGIONE_SOCIALE struttura commissariale integra il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa instaurati, successione che va regolata tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe normali competenze degli enti rispetto agli interventi oggetto RAGIONE_SOCIALE situazione emergenziale;
pertanto, anche per le fattispecie antecedenti all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 147 del 2013 ( che, all’art. 1, comma 422, lett. c , ha stabilito che: « Alla scadenza RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5, commi 4-ter e 4- quater, RAGIONE_SOCIALE legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’articolo 5 -bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 RAGIONE_SOCIALE medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati ), in difetto di disposizioni derogatorie, si realizza una successione a titolo universale in ragione RAGIONE_SOCIALE funzione che, nella normalità, è attribuita all’ente;
7.1. le ordinanze ministeriali che vengono in rilievo non derogano a detto principio perché, da un lato, l’art. 8 RAGIONE_SOCIALE‘O.M. 22 febbraio 1997 nel prevedere che « Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile é estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza e dalle ordinanze n. 2499 e n. 2507 datate rispettivamente 25 e 30 gennaio 1997 e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, grava sugli enti attuatori », esclude la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEo Stato e RAGIONE_SOCIALEe sue articolazioni (la disposizione, infatti, pone le obbligazioni a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente attuatore) , dall’altro l’art. 13 RAGIONE_SOCIALE O.M . 28 maggio 2008 n. 3675 (secondo cui 1. Il sindaco di Napoli, Commissario delegato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni, provvede al completamento RAGIONE_SOCIALEe opere e degli interventi previsti dall’ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE n. 2509/1997 e successive modifiche ed integrazioni, funzionali al superamento RAGIONE_SOCIALE‘emergenza nel settore del traffico e RAGIONE_SOCIALE mobilità nel territorio RAGIONE_SOCIALE città di Napoli, avvalendosi
RAGIONE_SOCIALEe pertinenti risorse finanziarie ancora disponibili. 2. Il Commissario delegato provvede al successivo trasferimento, entro e non oltre il 30 giugno 2010, RAGIONE_SOCIALEe opere e degli interventi di cui al comma 1, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e contabile agli enti ed alle amministrazioni ordinariamente competenti ), nel disporre la cessazione RAGIONE_SOCIALE struttura commissariale, prevede il trasferimento di tutte le competenze residue, e quindi anche dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti, all’ente ordinariamente competente, nella specie il Comune di Napoli nel cui territorio e nelle cui competenze erano e sono ricompresi gli interventi dei quali si discute;
in via conclusiva la Corte territoriale, nell’escludere la legittimazione passiva del Comune di Napoli, pur a fronte di azione intrapresa dall’COGNOME nell’anno 2013 (e quindi successivamente alla cessazione RAGIONE_SOCIALE gestione commissariale), si è dunque posta in contrasto con entrambi i principi enunciati nei punti 6 e 7, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione;
non ricorrono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso ed assorbe il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, il 19 novembre 2024
La Presidente
NOME COGNOME