Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7390/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocata NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL@pec-ordineavvocatiancona.it;
-ricorrente-
contro
SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 858/2020 depositata il 26/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Brescia con la sentenza qui impugnata si è pronunciata sul gravame proposto in via principale da NOME COGNOME ed in via incidentale dalla Società di RAGIONE_SOCIALE ( concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Brescia-Milano) avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva deciso sulla domanda dell’attore COGNOME il quale aveva allegato di essere stato designato dalla società espropriata ditta RAGIONE_SOCIALE quale componente della terna tecnica costituita per la determinazione dell’indennità di espropriazione relativa alle aree occupate già di proprietà di quest’ultima, rispetto alle quali chiedeva, previa liquidazione del compenso, la condanna della società convenuta, RAGIONE_SOCIALE quale autorità espropriante, al relativo pagamento.
1.2. Costituendosi nel contraddittorio, la convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda di condanna al pagamento dei compensi, indicando il soggetto beneficiario dell’esproprio, RAGIONE_SOCIALE, quale legittimato passivo, il quale tuttavia non era stato convenuto in giudizio; nel merito aveva eccepito di non dovere alcunché all’attore per avere quest’ultimo svolto in modo illegittimo il proprio incarico, e cioè valutando tutte le aree espropriate già di proprietà della ditta COGNOME e non soltanto quella per la quale era stata effettuata la nomina della terna.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria compiuta mediante CTU, aveva riconosciuto all’attore il diritto al compenso determinato nella minor somma di euro 5.928,62, mentre aveva rigettato ogni ulteriore domanda delle parti, e statuito il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine alla domanda di condanna al pagamento dei compensi, indicando il soggetto passivo nel beneficiario dell’espropriazione che, tuttavia, non era stato evocato in giudizio.
Avverso detta pronuncia veniva proposto appello in via principale dal COGNOME e in via incidentale dalla Società di RAGIONE_SOCIALE
3.1. L’appellante principale censurava la pronuncia del primo giudice (1) per avere limitato l’incarico affidato alla terna dei tecnici alle sole aree oggetto del decreto di occupazione, (2) per avere determinato il compenso sulla base del criterio indicato nel provvedimento di nomina e non sulla base delle tariffe professionali ex decreto ministeriale n. 140 del 2012, (3) per aver dichiarato ed accolto il difetto di legittimazione passiva riconoscendo che i compensi professionali dovevano essere posti a carico del beneficiario dell’espropriazione, (4) per non aver riconosciuto il rimborso delle spese forfettarie, (5) per avere disposto la parziale compensazione delle spese di lite considerando l’appellante parzialmente soccombente, (6) nonché per la parte in cui l’ordinanza decisoria non aveva inciso sulla liquidazione delle spese e dei compensi al ctu.
In via incidentale, l’appellata contestava la sentenza di prime cure (1) per avere riconosciuto un compenso all’attore nonostante la nomina dello stesso fosse stata revocata, (2) per non avere accolto la richiesta di sospensione del giudizio fino alla definizione dell’altro pregiudiziale di opposizione alla stima, (3) per non avere la Corte d’appello respinto la domanda attorea una volta riconosciuto il difetto di legittimazione passiva, e (4) infine, per la compensazione soltanto parziale delle spese di lite.
La Corte d’appello ha esaminato, in quanto logicamente prioritario, il terzo motivo dell’appello incidentale, e ritenutolo fondato, così assorbendo ogni altra decisione, ha accolto l’appello incidentale, ha rigettato l’appello principale e per l’effetto ha rigettato la domanda dell’appellante, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5.1. In particolare, la Corte d’appello ha ricostruito la vicenda, che prendeva le mosse dal rifiuto dell’indennità provvisoria di espropriazione, notificato dalla ditta espropriata RAGIONE_SOCIALE, che contestualmente chiedeva di avviare la procedura ex art. 21 d.p.r. n. 327/2001. Datosi corso alla nomina dei tecnici, la liquidazione del
compenso degli stessi è previsto avvenga secondo le modalità previste dal sesto comma dell’art. 21, che individua nel proprietario, nell’espropriato (ove diverso dal primo) e nel beneficiario dell’esproprio i soggetti legittimati a contraddire sulla domanda giudiziale intesa ad ottenere la condanna al pagamento dei compensi in favore del tecnico facente parte della terna ex art. 21 d.p.r. n. 327/2001.
5.2. Ciò chiarito, la Corte territoriale ha rilevato che nessuno dei soggetti normativamente individuati era stato evocato nel giudizio incardinato nei soli confronti dell’autorità espropriante, non legittimata passiva della formulata domanda di condanna.
5.3. La Corte di merito ha concluso così per il rigetto della domanda di pagamento del compenso ed ha osservato, altresì, che in conseguenza di ciò, ogni altra correlata statuizione (quale quella circa la determinazione del compenso), ove mantenuta, avrebbe potuto pregiudicare i soggetti tenuti al pagamento ai sensi dell’art. 21, comma 6, T.U. Espropriazioni.
La cassazione della sentenza d’appello n. 858, pubblicata il 26 agosto 2020, è chiesta da NOME COGNOME con ricorso notificato il 1° marzo 2021 ed affidato a 8 motivi, cui resiste con controricorso la Società di RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
8. Con il primo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 21, co. 6, e 27, co. 2, d.p.r. n. 327/ 2001, non per non avere pronunciato su tutte le domande proposte nei confronti della società espropriante ed in particolare su quelle aventi ad oggetto l’accertamento che la liquidazione dei compensi ex art. 21, comma 6, d.p.r. n. 327/2001 spettava all’ente espropriante ed andava effettuata in base alle tariffe professionali, e cioè
in base ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2012. Pertanto, erroneamente la Corte aveva ritenuto che il rigetto della domanda di pagamento del compenso al tecnico appellante travolgesse ogni altra correlativa statuizione, dal momento che rispetto a detta domanda di accertamento sussisteva la legittimazione passiva dell’ente espropriante RAGIONE_SOCIALE La critica è estesa anche all’asserita carenza e contraddittorietà della motivazione.
9. Con il secondo motivo si censura (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 21, co. 6, e 27, co. 2, d.p.r. n. 327/2001, per non avere la Corte d’appello deciso sul secondo profilo del quesito, relativo alla individuazione dei criteri sulla scorta dei quali andava liquidato il compenso a favore del tecnico COGNOME e cioè secondo le previsioni del d.m. ministeriale n. 140/2012, rispetto al quale pure sussisteva la legittimazione passiva della convenuta quale ente espropriante. La critica è estesa anche all’asserita carenza e contraddittorietà della motivazione.
10. Con il terzo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 20, co. 7, e 21 co. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, e 27, co. 2, d.p.r. n. 327/2001 e dell’ art. 21 d.m. n. 140/2012, per non avere la Corte d’appello pronunciato sul primo e sul secondo motivo del gravame principale, rispettivamente riguardanti la censura della sentenza di prime cure, là dove aveva limitato il riconoscimento del compenso al solo bene individuato dal decreto di occupazione d’urgenza indicato nel decreto di nomina, nonché riguardante l’assunto formulato dal medesimo Tribunale, secondo il quale l’incarico era governato dai principi dell’autonomia negoziale delle parti. Poiché entrambe le doglianze erano state correttamente proposte nei confronti dell’espropriante, doveva rite-
nersi viziata la sentenza che aveva ritenuto assorbiti detti motivi nel difetto di legittimazione sulla domanda di condanna. La critica è estesa anche all’asserita carenza e contraddittorietà della motivazione.
11. Con il quarto motivo si censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 20, co. 7, 21, co. 6, e 27, co. 2, d.p.r. n. 327/2001 e degli artt. 33 e 39 d.m. n. 140/ 2012, per non avere la Corte territoriale esaminato il quarto motivo del gravame – anch’esso ritenuto assorbito nel rigetto della domanda di condanna per difetto di legittimazione passiva del convenuto espropriante – con il quale si era censurata la mancata liquidazione del rimborso forfettario delle spese non indicate nel provvedimento di nomina. Anche qui, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale aveva applicato i criteri indicati nel provvedimento di nomina della terna, anziché le tariffe professionali. La critica è estesa anche all’asserita carenza e contraddittorietà della motivazione.
12. Con il quinto motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 21, co. 6, e 27, co. 2, d.p.r. n. 327/2001, per non avere la Corte d’appello considerato che neppure rispetto alla domanda di condanna poteva ritenersi il difetto di legittimazione passiva dello ente espropriante, dal momento che la previsione di cui all’art. 21, comma 6, d.p.r. n. 327/2001 non individua i legittimati passivi della controversia, bensì solo i soggetti su cui graveranno, in esito al procedimento di esproprio, i costi la cui liquidazione è stabilita per legge. Ciò si desume – ad avviso di parte ricorrente – dalla applicazione dell’art. 21, comma 6, d.p.r. n. 327/2001 alla luce del successivo art. 27, comma 2, che reca la previsione a mente della quale «Decorsi 30 giorni dalla comunicazione del deposito della perizia dei tecnici l’autorità espropriante in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento, autorizza il pagamento
dell’indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti». Sulla scorta di tale disposto normativo parte ricorrente ritiene errata la motivazione della conclusione della Corte d’appello in ordine al difetto di legittimazione passiva dell’ente espropriante, il quale era in realtà anche tenuto al pagamento.
13. Con il sesto motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 702-bis, co. 4 e 5, cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente esaminato, invece di dichiararla inammissibile per tardività, l’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto, così come tutte le eccezioni di parte non rilevabili d’ufficio.
14. Con il settimo motivo si censura (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 91 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello deciso sulla censura mossa al provvedimento di prime cure, nella parte in cui aveva compensato in parte le spese legali e di consulenza tecnica, senza considerare – con censurabile motivazione – che il ricorrente per ottenere il pagamento di quanto solamente dovuto era stato costretto ad adire l’autorità giudiziaria, proponendo le domande come previsto dalla legge.
15. Con l’ottavo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 287 cod. proc. civ., per non avere provveduto la Corte territoriale alla revoca del decreto di liquidazione dei compensi al CTU, fondato su una nota recante macroscopici errori di calcolo e di individuazione del valore della controversia.
16. I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Appare utile anche in questa sede ricordare che l’art. 21 d.p.r. n. 327/2001, intitolato ‘ Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione ‘, applicabile ratione temporis , pre-
vede che « 1. L’autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. 2. Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. 3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4 ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. 4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. 5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell’albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. 6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio. 7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l’ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. 8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia,
formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. 9. L’opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. 10. La relazione dei tecnici è depositata presso l’autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. 11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. 12. Ove l’interessato accetti in modo espresso l’indennità risultante dalla relazione, l’autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell’articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l’autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell’eventuale maggior importo della indennità. 13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. 14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. 15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione prevista dall’articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. 16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12».
18. La Corte ha chiarito che, in materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l’attività prestata non presuppone un accordo negoziale che abbia la forma scritta ” ad substantiam “, trovando titolo direttamente nella legge, nella ri-
correnza dei presupposti dell’atto di nomina (da parte dell’autorità espropriante o del presidente del tribunale) e dell’espletamento dell’incarico. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25667 del 22/09/2021, Rv. 662506 – 01).
Nell’ipotesi di mancata accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio ex art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001, l’art. 21, comma 6, del medesimo decreto prevede che le spese della terna di esperti nominati per la quantificazione dell’indennità siano liquidate dall’autorità espropriante in base alle tariffe professionali, mentre, per l’individuazione del soggetto tenuto al loro pagamento, si deve avere riguardo al raffronto tra l’indennità provvisoria di stima determinata dall’autorità espropriante ai sensi del menzionato art. 20 e la stima effettuata dalla terna di tecnici, e non già tra la stima eseguita da questi ultimi e quella compiuta dal consulente tecnico d’ufficio in sede di giudizio di opposizione. (Sez. 6 – 1, Sentenza n. 17795 del 08/09/2016, Rv. 641859 – 01).
Va altresì considerato che ai sensi degli artt. 27 e 54 del d.p.r. n. 327 del 2001, la liquidazione delle spese della perizia è effettuata dall’autorità espropriante, e contro di essa può essere proposta opposizione da parte dell’espropriato, del promotore dell’espropriazione o dei terzi interessati.
Come emerge dal tenore dell’art. 21, l’autorità espropriante, nel liquidare le spese della perizia, stabilisce anche il soggetto a carico del quale devono gravare. Il diritto al compenso non trova fondamento in un contratto, ma nell’atto di nomina.
Consegue da ciò che il rapporto non s’instaura con l’autorità espropriante, ma con le parti del procedimento espropriativo (espropriante ed espropriato), legittimate quindi a resistere nel giudizio di opposizione.
Non si tratta di una previsione nuova, dal momento che in precedenza si riteneva, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 2359 del 1865, che la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto
la liquidazione del compenso ai periti spettasse all’espropriante, proprio perché le spese erano poste a carico dello stesso, venendo poste a carico dell’espropriato unicamente quando la stima fosse risultata inferiore alla somma offerta dall’espropriante a termini dell’art. 24. L’art. 37 prevedeva poi la divisione delle spese a metà fra l’espropriante e l’espropriato, quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non fosse maggiore di un decimo.
Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto logicamente prioritaria la questione concernente la legittimazione passiva, sul rilievo che non essendo state convenute le parti astrattamente tenute al pagamento, ogni altra correlata statuizione, compresa quella relativa alla determinazione del compenso – sotto tutti i differenti profili dedotti dapprima in appello e poi nel presente ricorso – le avrebbe potute pregiudicare.
25. Da parte sua, il ricorrente non si confronta con questa ratio decidendi , che evidenzia, altresì, come egli non abbia interesse a chiedere la liquidazione del compenso autonomamente dal coinvolgimento del soggetto legittimato passivo al pagamento (uno o più). 26. Pertanto va rigettato il ricorso.
In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
28. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 2.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025.