Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33957 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18015-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – nonchè contro
Oggetto
R.G.N. 18015/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE PER LRAGIONE_SOCIALE) DI COGNOME IN LIQUIDAZIONE, gestione separata DELL’ RAGIONE_SOCIALE;
– intimato -avverso la sentenza n. 378/2017 della CORTE D’APPELLO di udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
COGNOME, depositata il 09/05/2017 R.G.N. 448/2015; 26/09/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE e il diritto di NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, al mantenimento del trattamento pensionistico integrativo (erogato, fino a ottobre 2013, dal RAGIONE_SOCIALE, gestione separata RAGIONE_SOCIALE) a carico del predetto RAGIONE_SOCIALE, a far data dalla chiusura delle operazioni di RAGIONE_SOCIALE del soppresso RAGIONE_SOCIALE, confermando, nel resto, la pronuncia impugnata;
avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, come in epigrafe indicato, ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese NOME COGNOME, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria; il RAGIONE_SOCIALE, come in epigrafe indicato, è rimasto intimato;
il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
il ricorso, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione di legge per l’affermata legittimazione passiva, in assenza di un fenomeno successorio nella vicenda trilaterale con il RAGIONE_SOCIALE,
in RAGIONE_SOCIALE, è da rigettare, in continuità con i precedenti di questa Corte (per tutti, Cass. n. 20963 del 2004);
la decisione impugnata è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con pronuncia n. 45/2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 1 della legge della Regione Siciliana 12.8.2014 n. 12, ha ricostruito la vicenda del passaggio dei RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, a seguito della soppressione dei primi e della istituzione del secondo, nei termini che seguono;
secondo le fasi scandite dall’art. 19, la suddetta legge regionale ha prefigurato il compimento delle operazioni di RAGIONE_SOCIALE entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, “con l’approvazione del bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria” (art. 19, comma 4, primo periodo). Ultimata la procedura, “la gestione dei singoli RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE transita all’Istituto” (art. 19, comma 4, secondo periodo). Ove il termine di centottanta giorni sia trascorso infruttuosamente, “i rapporti attivi e passivi dei soppressi RAGIONE_SOCIALE transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’Istituto tale da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo RAGIONE_SOCIALE soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di RAGIONE_SOCIALE” (art. 19, comma 8, primo periodo);
in sede d’interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2013. Legge di stabilità regionale”), poi, il legislatore regionale ha specificato che i RAGIONE_SOCIALE, transitati nella gestione separata presso l’RAGIONE_SOCIALE, “mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica”, finché l’Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di RAGIONE_SOCIALE;
la legge interpretativa ha riproposto la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE: “In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio della Regione” (art. 64, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2013);
va, quindi, riaffermato, all’esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di RAGIONE_SOCIALE, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti passa all’RAGIONE_SOCIALE (art. 19, co. 2, legge cit.);
i dubbi prospettati dall’Istituto ricorrente in ordine al subentro dell’RAGIONE_SOCIALE nella sola gestione delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui non seguiva affatto una successione nei rapporti di lavoro del RAGIONE_SOCIALE di talché tutti i rapporti contrattuali in essere al momento della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sarebbero proseguiti con la Gestione Liquidatoria, possono dirsi fugati dalla successiva legge Regionale Siciliana n. 16 del 10.8.2022 che – prevedendo ai commi 103 e 104 dell’art. 13 che l’RAGIONE_SOCIALE era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell’RAGIONE_SOCIALE dovuto al personale in quiescenza dei RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE della Sicilia e i relativi trattamenti di reversibilità spettanti… limitatamente al personale posto in quiescenza
antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 121 – ha avvalorato l’ipotesi di una successione di enti, con esclusione della confluenza del patrimonio del RAGIONE_SOCIALE in quello dell’RAGIONE_SOCIALE cui, comunque, è stato posto a carico l’onere della erogazione del trattamento pensionistico integrativo delle RAGIONE_SOCIALE, così assicurando la continuità della permanenza degli obblighi previdenziali;
la sentenza impugnata è, in conclusione, immune da censure;
al rigetto segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente; nulla per il RAGIONE_SOCIALE rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l’intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2024