Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32084 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 32084 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1201/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente principale-
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
–
e
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1428/2017 depositata il 27/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, proprietari di alcuni terreni interessati da una procedura espropriativa promossa dal RAGIONE_SOCIALE provincia di RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di insediamenti produttivi, artigianali ed RAGIONE_SOCIALE alla quale era seguita la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità provvisoria e l’espropriazione definitiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, proposero ricorso innanzi alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE chiedendo la condanna del RAGIONE_SOCIALE, gestione separata RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore degli stessi RAGIONE_SOCIALE giusta indennità liquidata in maniera irrisoria dal collegio dei tecnici, oltre interessi legali dal decreto di esproprio con ordine al deposito presso il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, mutato il rito sommario in ordinario, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta con sentenza n.1428, pubblicata il 27 luglio 2017, riteneva la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, che all’interno del procedimento espropriativo definito con l’esproprio in favore del RAGIONE_SOCIALE aveva svolto unicamente il ruolo di soggetto tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi artigianali ed RAGIONE_SOCIALE, invece riconoscendo la legittimazione passiva tanto del RAGIONE_SOCIALE quale soggetto espropriante in favore del quale era stata pronunziata l’espropriazione che RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, comunque legittimato passivo per le controversie a suo tempo attivate nei confronti dei singoli RAGIONE_SOCIALE seppure con il limite di responsabilità derivante dall’incomunicabilità al patrimonio proprio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni già facenti capo ai soppressi RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il RAGIONE_SOCIALE per la provincia di RAGIONE_SOCIALE, gestione separata RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente affidati ad un motivo ciascuno.
Si sono costituiti con controricorso avverso il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE i signori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorsi, resistendo ad entrambi i ricorsi.
I proprietari RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE espropriate ed il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE ha depositato note responsive RAGIONE_SOCIALE conclusioni del P.G.
Il procedimento, nel quale sono stati inseriti i due ricorsi per cassazione contro la stessa sentenza, trattato in pubblica udienza, è stato posto in decisione all’udienza del 21 settembre 2023.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Giova premettere che il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale -cfr. Cass. n. 27680/2021;
conf. Cass. n. 33809 del 19/12/2019; Cass. n. 25054 del 07/11/2013-.
Orbene, deve qualificarsi come ricorso principale quello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE mentre il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, notificato a mezzo pec a pochi minuti di distanza e nello stesso giorno di quello del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE altre parti, va qualificato come ricorso incidentale.
Esaminando il ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE, con l’unico motivo proposto, deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art.19 l.r. Sicilia n.8/2012.
La Corte di appello, affermando la legittimazione passiva del ricorrente, non avrebbe fatto corretta applicazione del quadro normativo di riferimento sopra indicato, in base al quale i rapporti attivi e passivi dei soppressi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regione siciliana permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione fino alla definitiva chiusura RAGIONE_SOCIALEe operazioni di liquidazione, mantenendo i RAGIONE_SOCIALE la propria autonoma personalità giuridica. -art.64 l.reg. sic.n.64, cit.-.
Il motivo è fondato.
Giova ricordare, ai fini di una più chiara comprensione RAGIONE_SOCIALE censura, che la legge RAGIONE_SOCIALE regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), allo scopo di promuovere «l’insediamento RAGIONE_SOCIALEe imprese nelle RAGIONE_SOCIALE destinate allo svolgimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso lo RAGIONE_SOCIALE e l’implementazione RAGIONE_SOCIALEe azioni necessarie per favorire l’avvio di nuove iniziative RAGIONE_SOCIALE e per potenziare ed innovare quelle già esistenti» (art. 2, comma 1), ha istituito l’RAGIONE_SOCIALE, «ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» (art. 1, comma 1).
All’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE hanno fatto riscontro la soppressione e la liquidazione dei RAGIONE_SOCIALE, secondo le fasi scandite dall’art. 19 RAGIONE_SOCIALE stessa legge RAGIONE_SOCIALE.
La legge anzidetta, in particolare, prefigurava il compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE, «con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione RAGIONE_SOCIALEe posizioni attive e passive RAGIONE_SOCIALE gestione liquidatoria» (art. 19, comma 4, primo periodo).
Ultimata la procedura, «la gestione dei singoli RAGIONE_SOCIALE transita all’RAGIONE_SOCIALE» (art. 19, comma 4, secondo periodo, nella versione originaria). Ove il termine di centottanta giorni fosse trascorso infruttuosamente il legislatore RAGIONE_SOCIALE aveva previsto che «i rapporti attivi e passivi dei soppressi RAGIONE_SOCIALE transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’RAGIONE_SOCIALE tale da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione RAGIONE_SOCIALEe masse patrimoniali, dei rapporti di credito e RAGIONE_SOCIALEe passività di ogni singolo RAGIONE_SOCIALE soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura RAGIONE_SOCIALEe operazioni di liquidazione» (art. 19, comma 8, primo periodo, nella versione originaria).
In sede d’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE appena ricordata l’art. 64, comma 1, primo periodo, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità RAGIONE_SOCIALE») aveva poi specificato che i RAGIONE_SOCIALE, transitati nella gestione separata presso l’RAGIONE_SOCIALE, «mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non attesti con decreto la chiusura RAGIONE_SOCIALEe operazioni di liquidazione. In particolare, secondo l’originaria formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALE legge reg. n. 9 del 2013 “Il comma 8
RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19 , è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all’adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 8/2012. I predetti RAGIONE_SOCIALE aggiungono alla propria denominazione le parole “gestione separata RAGIONE_SOCIALE“. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.”.
Peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare, a proposito RAGIONE_SOCIALE disciplina normativa appena ricordata -e prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALE l.r. Sicilia n.8/2016 del 17 maggio 2016 di cui si dirà appresso che ‘La legge interpretativa ripropone la netta distinzione RAGIONE_SOCIALEe masse patrimoniali RAGIONE_SOCIALEe gestioni separate dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: «In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (art. 64, comma 1, ultimo periodo, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 9 del 2013).’ -cfr. Corte cost. 3 marzo 2016 n. 45-.
Come si ricordava sopra, il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente modificato con la l.r. Siciliana n. 8/2016 che, con l’art.19, ha per quel che qui rileva, modificato la legge RAGIONE_SOCIALE 12 gennaio 2012, n. 8, art.19 nel modo di seguito riportato: ‘a) alla lettera b) del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 le parole «dalla competente
Agenzia del territorio» sono sostituite dRAGIONE_SOCIALE parole «dagli uffici del Genio civile competenti per territorio»; b) al comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 le parole «nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli consorzi per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE transita all’istituto» sono sostituite dRAGIONE_SOCIALE parole « l’istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (enfasi aggiunta n.d.r.).»; c) al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 le parole «nella gestione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le RAGIONE_SOCIALE dalla stessa contemplate» sono sostituite dRAGIONE_SOCIALE parole «nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni e dei compiti relativi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le RAGIONE_SOCIALE dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE medesime da parte dei consorzi in liquidazione.»; d) il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 è sostituito dal seguente: «8 . Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi RAGIONE_SOCIALE permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura RAGIONE_SOCIALEe operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini RAGIONE_SOCIALE celere conclusione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall’AVV_NOTAIO per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tra i dirigenti degli ex consorzi RAGIONE_SOCIALE, competenti per territorio, con qualifica ed anzianità complessiva di servizio più elevata, o, in mancanza, tra i funzionari degli ex consorzi in possesso dei requisiti di legge. Il commissario liquidatore può
utilizzare il personale non dirigenziale occorrente scelto prioritariamente tra il personale RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE di competenza. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza RAGIONE_SOCIALE liquidazione.» (enfasi aggiunta n.d.r.) .
Orbene, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, nel riconoscere la concorrente legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per i rapporti debitori sorti rispetto al procedimento espropriativo promosso dal RAGIONE_SOCIALE non sia conforme a legge, in quanto la Corte di appello, dRAGIONE_SOCIALE argomentazioni assertive utilizzate, sembra avere fondato il suo assunto sulla base di un quadro normativo che non considera affatto la disposizione introdotta dall’art.2 l.r. Sicilia n.8/2016che ha modificato il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘art.19 l.r. Siciliana n.8/2012, tralasciando quindi di vagliare la portata precettiva RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore norma sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘art.19 c.8 l. n. 8/2012 nella quale, parzialmente innovando il quadro normativo rispetto alla modifica introdotta dall’art.64 l.r. Sic. n. 9/2013, si è espressamente previsto che i rapporti attivi e passivi facenti capo ai RAGIONE_SOCIALE ‘permangono’ in capo RAGIONE_SOCIALE gestioni separate espressamente, evidenziando poi che ‘ in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi RAGIONE_SOCIALE transitino all’RAGIONE_SOCIALE ovvero nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Orbene, la disposizione innovativa appena indicata ha sostituito integralmente la vecchia disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art.19, c.8 l.r. Sic. n.8/2012, modificata dall’art.64 l.r. Sic. n.9/2013, anche nella parte in cui si era stabilito che il presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 15 maggio 2000, n.
10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, transitati nella gestione separata.
Si tratta, in definitiva, di un quadro normativo di riferimento che la Corte di appello ha totalmente tralasciato di considerare e valutare nella sua portata complessiva, orientata a consolidare in capo ai RAGIONE_SOCIALE i rapporti pregressi, soprattutto laddove risulta che il legislatore RAGIONE_SOCIALE, modificando la precedente disposizione introdotta nel 2013 con la modifica del vecchio art.19 c.8 l.r. sic. cit., ha rimarcato in maniera precisa la permanenza in via esclusiva dei rapporti attivi e passivi in capo ai RAGIONE_SOCIALE fino alla fine RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di liquidazione, in modo da escludere il transito RAGIONE_SOCIALEe posizioni debitorie facenti capo RAGIONE_SOCIALE gestioni all’RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tale complesso ed in effetti non particolarmente agevole reticolo normativo, reputa il Collegio che la sentenza impugnata abbia affermato la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE rispetto ad un rapporto debitorio nascente da una procedura espropriativa iniziata dal RAGIONE_SOCIALE e conclusa, come acclarato dalla Corte di appello, con il decreto di esproprio emesso in favore RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE in base alla determina dirigenziale del 26 aprile 2011 n.149 resa da medesimo ente senza fare corretta applicazione del quadro normativo di riferimento sopra richiamato al quale pure ha fatto compiuto ed analitico riferimento il AVV_NOTAIO Generale.
Il ricorso principale va quindi accolto.
Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi nel giudizio. L’affermazione contenuta nella sentenza, a tenore RAGIONE_SOCIALE quale il RAGIONE_SOCIALE non sarebbe il soggetto espropriante, risulterebbe contrastante con quanto dichiarato dallo stesso soggetto in comparsa di risposta circa
l’espropriazione avvenuta nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso soggetto, tanto risultando altresì dalla determina dirigenziale n.149 del 26.4.2011 del RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata risulterebbe in evidente contrasto con le risultanze indicate nel ricorso sicché l’iter argomentativo si sostanzierebbe in una motivazione apparente, contenente un contrasto irriducibile con gli atti di causa.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, la Corte di appello ha escluso la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE come si è visto ritenendo che, oltre all’RAGIONE_SOCIALE, il soggetto legittimato passivamente rispetto RAGIONE_SOCIALE pretese dei proprietari espropriati fosse da individuare nel soggetto nei cui confronti è stata pronunziata l’espropriazione, individuato nel RAGIONE_SOCIALE in base alla determina dirigenziale del 26 aprile 2011 adottata dal RAGIONE_SOCIALE ed invece risultando il RAGIONE_SOCIALE unicamente il soggetto ‘che avrebbe dovuto realizzare, nell’area espropriata, insediamenti produttivi artigianali e RAGIONE_SOCIALE, alla stregua del piano attuativo approvato dal RAGIONE_SOCIALE con delibera n.23 del 23 maggio 2008′ -cfr.pag.4 primo cpv. sent.impugnata-.
Orbene, il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di cui all’art.360 c.1 n.5 c.p.c. ritenendo che la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente laddove ha escluso che il RAGIONE_SOCIALE sia il soggetto espropriante, in ragione di quanto dichiarato dallo stesso soggetto nella comparsa di costituzione e del contenuto RAGIONE_SOCIALE determina dirigenziale del 26 aprile 2011.
Ritiene il Collegio che la censura relativa al carattere apparente RAGIONE_SOCIALE motivazione sia priva di giuridico fondamento, risultando la sentenza conforme al c.d. minimo costituzionale in punto di motivazione, laddove ha evocato le ragioni poste a base del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE,
ritenuto come detto soggetto espropriante in favore del quale è stato pronunziato il decreto di espropriazione.
Siffatto accertamento fattuale compiuto dalla Corte di appello esclude che si possa profilare il vizio di omesso esame di un fatto, una volta che la Corte di appello ha espressamente riconosciuto che dRAGIONE_SOCIALE acquisizioni documentali era stato individuato il soggetto beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione nel RAGIONE_SOCIALE -pag.3 ult. cpv. sent. imugnata-e non già nel RAGIONE_SOCIALE, indicato dalla Corte di appello come soggetto unicamente tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi alla stregua del piano attuativo approvato dal RAGIONE_SOCIALE con delibera n.23 del 23 maggio 2008. Ragion per cui la censura si risolve in una ricostruzione meritale diversa da quella posta a base RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, come tale inammissibile sotto il profilo di cui al n.5 RAGIONE_SOCIALE‘art.360 c.1 c.p.c., avendo per l’appunto esaminato il fatto controverso relativo al soggetto espropriante. – cfr. Cass. S.U. n.8054/2013-.
In conclusione, non contestando la ricorrente una violazione di leggeanzi avendo la stessa condiviso l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in ordine al soggetto tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo nel motivo di ricorso – la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, va quindi cassata e la causa va rimessa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, provvederà anche sul regime RAGIONE_SOCIALEe spese processuali RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a
quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
PQM
Accoglie il ricorso principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che in diversa composizione provvederà anche sul regime RAGIONE_SOCIALEe spese processuali RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso il 21 settembre 2023 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE