SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4880 2025 – N. R.G. 00002180 2024 DEPOSITO MINUTA 02 09 2025 PUBBLICAZIONE 02 09 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
all’esito della camera di consiglio del 10.6.2025 ha pronunciato nel giudizio civile iscritto al n. di R.G. 2180/24 e sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA TRA
(cod. fisc. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in INDIRIZZO ed ivi elettivamente domiciliata, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (cod. fisc. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale. P.
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
in persona del l.r. p.t. (CF. ), elett.te dom.ta in alla INDIRIZZO c/o lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione P.
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: giudizio di riassunzione
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la (ex ha riassunto dinanzi a questa Corte in diversa composizione il giudizio nei confronti della all’esito della pronuncia della S.C., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, in accoglimento della domanda dell’appellante ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e condannare la alla restituzione delle somme già corrisposte dalla in esecuzione delle pronunce del Tribunale e della Corte di Appello, per sorte pari ad € 980.189,56 e di tutti gli accessori di legge, ivi inclusi gli oneri di soccombenza del primo e del secondo grado e delle spese. per come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione,
Liquidare in favore della le spese di lite dei tre gradi di giudizio ‘ .
Si è costituita la la quale, nel contestare l’avversa domanda, ha a sua volta così concluso:
‘Piaccia all’adita Corte di Appello Civile di Roma in sede di rinvio, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutti i motivi sopra esposti:
Dichiarare per tutti i motivi sopra esposti, la legittimazione passiva dell’ ;
Rigettare ogni avversa domanda;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio’. Alla udienza a trattazione scritta del 3.6.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto già anticipatamente concessi e non ulteriormente richiesti.
L’odierno giudizio tre origine dalla ordinanza con cui la RAGIONE_SOCIALE in accoglimento del primo dei motivi proposti dalla odierna parte attrice in riassunzione (assorbiti gli altri), ha cassato con rinvio la precedente sentenza n. 5454/21 di questo Ufficio con cui è stata respinta la impugnazione da parte della medesima avverso la decisione del Tribunale di Roma che l’aveva condannata al pagamento in favore della controparte della complessiva somma di € 980.198,56 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo e spese di giudizio, per la remunerazione delle prestazioni erogate dal mese di gennaio 2010 al mese di agosto 2013 in regime di convenzionamento/accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Part
La SRAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto sussistente la carenza di legittimazione passiva della essendo legittimata la Regione Lazio. Part
Sul punto, a fronte della detta pronuncia, la difesa della società ha riproposto le medesime argomentazioni già esposte nei precedenti gradi di giudizio evidenziando, peraltro, altre pronunce di contrario avviso anche della Corte di Appello e della stessa Corte di Cassazione.
Rileva il Collegio, che vertendosi ina una chiara ipotesi di giudizio di rinvio c.d. ‘chiuso’, non può, in questa sede, che prendersi atto della pronuncia della S.C. la quale così testualmente affermato:
‘Ora, la Corte di Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati ed ha desunto la legittimazione passiva dell’ dal fatto che questa aveva concluso con la società le convenzioni per le prestazioni sanitarie, senza invece cogliere il fondo del ragionamento esposti dai precedenti sopra richiamati, appunto costituito dal fatto che in base alla legislazione nazionale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella Regione Lazio coincide con l’ente regionale ‘incaricato del pagamento e finanziatore, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di Giunta, discendendo dalla legislazione l’obbligo anzidetto’.
Dunque, in applicazione del citato principio, non resta che dichiarare la carenza di legittimazione passiva della odierna attrice, con la condanna della società convenuta alla restituzione in favore di quest’ultima della somma in suo favore versata, anche a titolo di spese del giudizio di primo grado e di appello, oltre interessi legali dalla data dell’effettivo pagamento al soddisfo.
Passando al regime delle spese, ritiene tuttavia il Collegio che, in ragione della complessità della materia e del contrasto giurisprudenziale, nonché della circostanza che solo di recente la stessa S.C., con propria ordinanza n. 21851/23 richiamata nel provvedimento con cui è stata cassata la sentenza della Corte di Appello, ha ‘ricapitolato il diritto vivente’, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze dei vari precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di Legittimità.
Quanto al presente giudizio, invece, stante la resistenza della società convenuta, le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, peraltro al minimo edittale attesa la non complessità delle questioni trattate all’esito della pronuncia della S.C..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio in riassunzione dalla nei confronti della , ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 12357/2018, rigetta la domanda attorea.
Condanna la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore della attrice in riassunzione, delle somme in suo favore versate in conseguenza delle precedenti statuizioni, anche a titolo di spese legali, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo.
Compensa per intero tra le parti le spese e competenze di tutti i precedenti gradi di giudizio ivi compreso quello di Legittimità.
Condanna la società alla rifusione in favore della attrice, delle spese e competenze del presente grado che liquida in € 4.618,00 per competenze, oltre rimborso C.U. e spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME