Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4553 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4553 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6690/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con domicilio digitale EMAIL ; -ricorrente- contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO RAGIONE_SOCIALE, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE con domicilio EMAIL;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente agli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2240/2019 depositata il 24/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il COGNOME NOME COGNOME conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto il commissario delegato al risanamento RAGIONE_SOCIALE laguna di Orbetello, COGNOME NOME COGNOME e il COGNOME NOME COGNOME, vice commissario delegato al risanamento ambientale RAGIONE_SOCIALE laguna di Orbetello, per far valere il proprio diritto a percepire il pagamento del compenso pari ad euro 108.761,22 per la prestazione professionale svolta su incarico verbale affidatogli dal commissario delegato per l’emergenza ambientale nella persona del vice commissario NOME COGNOME ed avente ad oggetto l’esecuzione del progetto per il potenziamento e l’adeguamento del depuratore di Terrarossa.
Il COGNOME COGNOME chiedeva, in prima battuta, la condanna del commissario delegato o, in sua vece, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, nel caso in cui l’incarico venisse considerato non formalmente consentito, che venisse, invece, condannato il COGNOME COGNOME al pagamento dell’importo dovuto.
Costituitasi nel giudizio, la RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’incompetenza funzionale dell’adito Tribunale di Grosseto per violazione RAGIONE_SOCIALE regola erariale.
Il Tribunale di Grosseto accoglieva l’eccezione e dichiarava l a propria incompetenza.
Il COGNOME riproponeva la domanda avanti al Tribunale di Firenze e, costituendosi, la RAGIONE_SOCIALE eccepiva preliminarmente la
propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo che il commissario delegato fosse organo straordinario istituito per fronteggiare lo stato di emergenza cessato il 30 settembre 2012; in subordine la RAGIONE_SOCIALE eccepiva la prescrizione del diritto e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il COGNOME NOME COGNOME eccepiva, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il Tribunale fiorentino, respinte le eccezioni preliminari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, osservava, con riferimento alla carenza di forma scritta che, pur vigendo tale regola generale, nel caso di specie doveva applicarsi il regime derogatorio previsto dall’articolo 5, commi 2 e 5, l. n. 225 del 1992 che consentiva di procedere anche mediante ordinanza; in tale contesto normativo il Commissario delegato era stato autorizzato mediante l’ordinanza del 31 marzo 1994, art. 3 a derogare alle disposizioni di cui al r.d. 2440/1923 e pertanto l’incarico doveva considerarsi validamente conferito.
Il T ribunale riconosceva il diritto dell’attore e condannava la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma indicata oltre alle spese processuali, mentre condannava il COGNOME COGNOME alla rifusione delle spese di lite a favore del COGNOME COGNOME, non riconosciuto passivamente legittimato, liquidandole in euro 11.500,00.
7.1. Inoltre il giudice di prime cure rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal COGNOME COGNOME nei confronti dell’attore per il rimborso delle spese sostenute nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto in quanto dallo stesso già compensate nella sentenza declaratoria dell’incompetenza.
La sentenza veniva impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE che lamentava (i) la carenza di legittimazione passiva, atteso che il commissario agiva quale organo interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALE competenza concorrente, limitatamente, però, al periodo di vigenza RAGIONE_SOCIALE stato di emergenza, cessato il quale l’ente
ordinariamente competente, e cioè la Regione, rientrava nelle sue funzioni; (ii) l’inderogabilità RAGIONE_SOCIALE forma scritta nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione trattandosi di principio generale dell’ordinamento; (iii) l’assenza di prove in merito all’asserita esistenza e contenuto del contratto, attesa la genericità delle testimonianze rese al Tribunale di Grosseto ed accolte come prove atipiche dal Tribunale di Firenze.
Nel giudizio d’appello si costituiva l’originario attore COGNOME COGNOME che rilevava l’infondatezza del gravame reiterando le difese svolte nel primo grado e chiedendo, in caso di accoglimento dell’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, la condanna RAGIONE_SOCIALE stessa per l’illecito arricchimento e per la contestuale diminuzione patrimoniale, nonché la compensazione delle spese di lite con il COGNOME COGNOME, nei confronti del quale formulava, per il caso di ritenuta invalidità del contratto verbale, la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 108.761,22, a titolo di compenso professionale, oltre alle spese di lite.
Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, eccepiva la tardività ed inammissibilità dell’appello incidentale del COGNOME COGNOME nonché l’infondatezza delle pretese dallo stesso azionate.
La Corte fiorentina in accoglimento del primo motivo, ritenuto assorbente rispetto alle altre contestazioni, dichiarava la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a favore RAGIONE_SOCIALE Regione Toscana, rientrata nello svolgimento delle sue competenze e funzioni per effetto dell’ordinanza n. 31 del 13 dicembre 2012 emessa dal Capo del dipartimento RAGIONE_SOCIALE Protezione civile, ai sensi dell’art. 5 , comma 4 d, l. 225/1992 (legge istitutiva del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE protezione civile), una volta cessato lo stato di emergenza che era stato fronteggiato con poteri e risorse straordinarie dalla RAGIONE_SOCIALE. La conclusione veniva argomentata sulla scorta dell’art. 1, comma 442, RAGIONE_SOCIALE legge di stabilità del 2014, che aveva espressamente disposto
che, alla cessazione delle strutture commissariali, seguisse il subentro a titolo universale degli enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi.
La Corte d’appello osserva pure, subordinatamente, che la RAGIONE_SOCIALE non era stata direttamente destinataria delle prestazioni del COGNOME COGNOME di cui aveva beneficiato la Regione.
Con riguardo alle domande del COGNOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veniva giudicata inammissibile quella ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.
Con riguardo alle domande svolte dal COGNOME COGNOME nei confronti del COGNOME COGNOME riteneva che le stesse non fossero tardive perché la comparsa di costituzione era stata depositata 20 giorni prima RAGIONE_SOCIALE data di udienza fissata al 24/09/2019 ( ex art. 343 cod. proc. civ.), ma il loro contenuto andava limitato alla condanna alle spese giudiziali e non all’importo del compenso per l’attività professionale in merito al quale non veniva allegato alcunché.
In relazione alle spese del giudizio di appello, la Corte di merito, all’esito RAGIONE_SOCIALE riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, le compensava integralmente.
La cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello è chiesta in via principale dal COGNOME NOME COGNOME con ricorso notificato il 13.2.2020 affidato a tre motivi, a cui resistono, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME NOME COGNOME, quest’ultimo articolando altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 310 cod. proc. civ., nella versione anteriore alla riforma introdotta con la legge 18.6.2009 n. 69, per non avere la Corte d’appello, negando la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, considerato che il Tribunale di Grosseto aveva definitivamente
accertato che il commissario ha natura di organo statale e che tale accertamento costituiva giudicato interno per il principio RAGIONE_SOCIALE sopravvivenza RAGIONE_SOCIALE sentenza relativa alla competenza, cosicché doveva ritenersi errata la statuizione di difetto di legittimazione passiva enunciata dalla Corte d’appello in accoglimento dell’appello RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sull’assunto che la Corte d’appello avrebbe deciso sulla base di due distinte rationes decidendi , la seconda delle quali relativa alla circostanza che i lavori erano a beneficio RAGIONE_SOCIALE Regione e tale ratio decidendi non sarebbe stata aggredita.
18.1. L’eccezione in esame è infondata. La considerazione che la RAGIONE_SOCIALE non fosse ‘stata direttamente destinataria RAGIONE_SOCIALE prestazione dei lavori realizzati dal COGNOME, in quanto lo RAGIONE_SOCIALE agisce temporaneamente quale ente dotato di maggiori poteri e risorse utilizzate in favore RAGIONE_SOCIALE Regione che beneficia degli interventi posti in essere’ non integra un’ autonoma ratio decidendi, quanto, invece, un’affermazione diretta a rafforzare l’affermazione in punto al rilevato difetto di legittimazione passiva, questa costituendo il nucleo decisorio di principio, rispetto al quale l’affermazione di che trattasi ha funzione di corredo e supporto.
Ciò detto, il primo motivo di ricorso è infondato.
19.1. Costituisce principio consolidato che (Cass. 3291/2013; id. 26178/2017) le sentenze che statuiscono sulla competenza – ad eccezione delle decisioni RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte in sede di regolamento di competenza – non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale, poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione RAGIONE_SOCIALE
questione soltanto davanti al giudice RAGIONE_SOCIALE stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso.
19.2. Conseguentemente non può ravvisarsi se non un giudicato interno che impedisce la riproposizione RAGIONE_SOCIALE questione sulla competenza davanti ad un giudice diverso da quello che l’ha pronunciata. A maggior ragione non vi è, come chiarito anche dall’art. 44 cod. proc. civ., alcun altro effetto preclusivo rispetto alla statuizione di difetto di legittimazione passiva.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge 225/1992, sia nella versione originale che in quella risultante all’esito RAGIONE_SOCIALE modifica introdotta con il d.l. 59/2012 conv. con mod. con legge 31.12.2012, nonché dell’art. 1 comma 422 RAGIONE_SOCIALE legge di stabilità del 2014 e del l’ OCDPCM n. 31 del 13 dicembre 2012, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che alla PCM fosse subentrata la Regione per effetto dell’ordinanza n. 31 del 13 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 5 , comma 4, l. 225/1992 (legge istitutiva del Servizio RAGIONE_SOCIALE protezione civile), mentre ad avviso del ricorrente essa non poteva ritenersi applicabile anche perché entrata in vigore l’8 gennaio 2013 quando la causa era già stata iscritta a ruolo.
20.1. Il motivo è inammissibile perché ferma la ritenuta successione RAGIONE_SOCIALE gestione ordinaria da parte RAGIONE_SOCIALE Regione una volta cessata l’emergenza, la censura finisce per riproporre la stessa doglianza articolata nel primo motivo e peraltro formula una contestazione non specifica perché non censura in modo pertinen te l’assunto decisorio.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
21.1. Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d’appello esaminato la domanda proposta nei confronti del COGNOME
COGNOME per l’ipotesi di mancata condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 108.761,22, domanda che non poteva costituire oggetto di appello incidentale in quanto l’esito del giudizio in primo grado era stato del tutto vittorioso per l’attore COGNOME. La domanda era stata perciò riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. Ad avviso del ricorrente , la Corte d’appello non avrebbe considerato la domanda proposta in via di ipotesi in primo grado e che, secondo il ricorrente principale, sarebbe stata assorbita dalla sentenza di prime cure, e successivamente riproposta in appello con conseguente onere RAGIONE_SOCIALE Corte distrettuale di esaminarla in sede di gravame ai sensi dell’articolo 346 cod. proc. civ.
L’esame di detto terzo motivo è connesso con quello del primo motivo di ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME.
Infatti, con il primo motivo del proprio ricorso, quest’ultimo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 325, 327 e 343 cod. proc. civ., nonché dei principi in tema di elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE cosa giudicata e, comunque, l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia relativo al contenuto concreto RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado.
Il ricorrente incidentale eccepisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale il tribunale non aveva affatto ritenuto assorbita la domanda nei confronti del signor COGNOME, ma l’aveva esplicitamente esaminata concludendo per la sua virtuale infondatezza, non risultando il titolo RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento poiché il signor COGNOME non poteva comunque essere ritenuto parte del rapporto contrattuale né beneficiario di eventuale arricchimento senza causa (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado come precisato nel controricorso del COGNOME COGNOME a pag. 8).
24.2. Orbene, sostiene il ricorrente incidentale che, per poter impugnare il convincimento espresso dal giudice di prime cure nella parte motiva e
superare il dispositivo di condanna in favore del signor COGNOME, il signor COGNOME avrebbe dovuto proporre un appello incidentale assistito da tutti i requisiti previsti a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., notificandolo al medesimo COGNOME. Conseguentemente, prosegue il ricorrente incidentale, l’invocata violazione dell’articolo 346 cod. proc. civ. appare infondata, dal momento che il ricorrente principale non era risultato pienamente vittorioso in primo grado atteso che il tribunale aveva giudicato la sua domanda nei confronti del signor COGNOME priva di fondamento e, per questo, lo aveva condannato a rifondergli le spese.
24.3. Su tali eccezioni si innesta il ricorso incidentale del medesimo COGNOME COGNOME, con cui si censura l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello per avere ritenuto rituale l’impugnazione incidentale proposta da COGNOME mediante comparsa di costituzione, con la quale si è ribadita la domanda subordinata proposta in primo grado di condanna del COGNOME COGNOME per avere conferito un incarico verbale al COGNOME senza poterlo fare.
24.4. Si tratta, ad avviso del ricorrente incidentale, di una domanda autonoma rispetto a quella proposta dal COGNOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto essere proposta nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’appello incidentale avrebbe dovuto ritenersi inammissibile e che la sentenza d’appello andava perciò cassata.
24.5. La censura di cui al primo motivo del ricorso incidentale è fondata con la conseguenza che la censura di cui al terzo motivo del ricorso principale è infondata dal momento che la domanda verso il COGNOME COGNOME avrebbe dovuto essere autonomamente e tempestivamente formulata e poiché ciò non è avvenuto, nessuna pronuncia avrebbe potuto essere accolta in proposito dalla Corte territoriale (Cass.8864/1987).
24.6 La norma dell’art. 343, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di
costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell’atto di impugnazione -è applicabile all’appello incidentale rivolto contro l’appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d’impugnazione, ma non quando l’appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l’impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell’appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.; se, invece, l’impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l’appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell’impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 352 o 327 cod. proc. civ. (Cass. 7127/1994).
24.7. Nel caso di specie poiché l’impugnazione riguarda solo la decisione sulle spese cui il COGNOME COGNOME è stato condannato a favore del COGNOME COGNOME e, cioè, una domanda scindibile, trova applicazione il richiamato principio interpretativo e va dunque affermata l’inammissibilità del gravame del primo, il che assorbe il secondo motivo di ricorso incidentale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, infatti, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. , nonché RAGIONE_SOCIALE cosa giudicata, oltre all’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia relativo al concreto contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
25.1. La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
In conclusione il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto il primo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2 cod. proc. civ., va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda proposta con l’appello incidentale dal COGNOME COGNOME.
27 . Atteso l’esito del giudizio , in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, il ricorrente principale va condannato alla rifusione delle spese di lite, a favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE ed a favore del ricorrente incidentale COGNOME COGNOME nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo di detto ricorso; cassa nei limiti del motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta con l’appello incidentale dal COGNOME.
Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese che liquida in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito ed in favore del ricorrente incidentale COGNOME in euro 4000,00 oltre euro 200,00 per esborsi per il giudizio di cassazione ed in euro 4800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi per il giudizio di appello, oltre, in entrambi i casi, al 15% per rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I Sezione civile il 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME