Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 476 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 476 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25106-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – AGENTE DELLA RAGIONE_SOCIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA -; CdA1 L).4 1ki COGNOME CA )9C–€1-1-6 kA batià -7-4- PS- eC – xl –e9à COGNOME Ah) V 4cE&A-tucre) COGNOME intimat – avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 31/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecip 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 129/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona PG che aveva rigettato l’opposizione COGNOME avverso COGNOME l’intimazione COGNOME di COGNOME pagamento COGNOME n. NUMERO_CARTA, per euro 11.448,68, a titolo di contributi iscritti a ruolo dalla RAGIONE_SOCIALE, relativi al periodo 1991-2006 e portati da due cartelle notificate nel 2006 e nel 2007.
I giudici di seconde cure hanno ritenuto corretta la individuata legittimazione a contraddire del solo Ente impositore escludendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’Agente di Riscossione in quanto, a fronte di una opposizione mirante a fare valere una prescrizione del credito, sarebbe stato del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore; inoltre, hanno rilevato che, non essendo stato fatto valere alcun vizio formale dell’azione esecutiva ma solo l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione, non era applicabile il disposto di cui all’art. 39 D.Igs. n. 112 del 1999; hanno, infine, compensato le spese del grado di appello attesi i differenti indirizzi giurisprudenziali in materia.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis cpc.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del D.Igs. n. 112/1999 e degli artt. 101, 102 e 106 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l’illogica e contraddittori applicazione di norme di diritto, per non avere rilevato la Corte distrettuale che, nel presente giudizio, era stato contestato il diritto del concessionario di procedere all’esecuzione, eccependo l’intervenuta prescrizione del termine entro il quale avrebbe dovuto essere esercitata l’azione esecutiva ovvero l’azione diretta all’esecuzione del titolo, con la conseguenza che il legittimo
COGNOME
contraddittore era l’Agente di Riscossione il quale, tra l’altro, non avev ritenuto di chiamare in causa ex art. 106 cpc l’Ente impositore.
Con il secondo motivo si censura la falsa applicazione della norma di cui all’art. 91 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché considerazione dell’accoglimento delle censure di cui sopra, si sarebbe dovuto procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la tardività del controricorso notificato in data 22.3.2022 a fronte di un ricorso per cassazione notificato i 30.9.2021.
Venendo allo scrutinio dei motivi, rileva il Collegio che il ricorso infondato.
Il primo motivo non merita accoglimento essendo la gravata sentenza conforme all’orientamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 7514/2022) secondo cui, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipote opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di f valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza d legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
Il secondo motivo è inammissibile perché lo stesso non è stato articolato come una censura nei confronti di una statuizione della sentenza di secondo grado, ma solo come conseguenza nella ipotesi di accoglimento della prima doglianza.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio attesa la rilevata tardività del controricorso (Cass. n. 22269/2010) e la impossibilità d tenere conto delle memorie depositate in relazione ad un controricorso tardivo nell’ambito di un procedimento fissato per la trattazione camerale (Cass. n. 23921/2020).
COGNOME
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2022
Il Presidente