Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21706 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21706 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 403/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 321/2021, depositato il 25/05/2021.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentite le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di accogliere il secondo motivo del ricorso, con rigetto del primo.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE giustizia ricorre per cassazione avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia n. 321/2021, depositato il 25 maggio 2021, che ha deciso l’opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto che l’aveva condannato a pagare euro 1.200 in favore di NOME COGNOME, quale equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo a sua volta instaurato in relazione all’irragionevole durata. La Corte d’appello ha accolto l’ultimo dei motivi del RAGIONE_SOCIALE, rideterminando l’indennizzo in euro 1.166,71, e ha rigettato i restanti motivi, in particolare quelli relativi alla tardività RAGIONE_SOCIALE domanda e alla mancanza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE per l’irragionevole durata del processo di ottemperanza, che costituiscono l’oggetto dei due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Memoria è stata depositata dalle parti.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALE convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sulla tardività RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione’: la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 89/2001, presentata nel gennaio 2020, ossia a distanza di quasi cinque anni dalla
decisione definitiva conclusiva del giudizio di esecuzione, ossia l’ordinanza di assegnazione del giugno 2015, senza potere dare rilevanza al giudizio di ottemperanza avviato da COGNOME successivamente alla predetta ordinanza di assegnazione.
Il motivo è infondato. Occorre considerare quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato -debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva e ciò sebbene nel computo RAGIONE_SOCIALE durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva. Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all’esito RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo.
La questione che presenta il motivo in esame investe non tanto la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto, risolta dall’intervento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata
la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva RAGIONE_SOCIALE‘ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l’adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione dovuta.
Ritiene il Collegio che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito si imponga proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l’esecuzione costituisce parte integrante del “processo” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che “(…) il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una RAGIONE_SOCIALEe parti’. In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento (si veda Cass. n. 2/2023). In tal caso il
termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza).
Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e che nella specie la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda fosse rispettosa RAGIONE_SOCIALEo stesso termine.
Il secondo motivo contesta ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, sulla carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza’.
Il motivo è fondato. Ad avviso del Collegio deve darsi continuità alla propria giurisprudenza che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE (oggi il MEF), non potendo valere la regola RAGIONE_SOCIALE prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006). Appare al Collegio che in tal caso possa
farsi applicazione RAGIONE_SOCIALE regola posta dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958, a mente del quale “l’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte”.
Pertanto l’erronea evocazione in giudizio di un RAGIONE_SOCIALE al posto di un altro comporta che il giudice -a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice -fissi un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 260 del 1958, purché l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma, in forza del principio RAGIONE_SOCIALE‘effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione RAGIONE_SOCIALE comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.
Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi in esame in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità Anche in tal caso, quindi, si deve
concludere che -in presenza RAGIONE_SOCIALE condizione RAGIONE_SOCIALE tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato -risulti invitabile pervenire alla cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento (cfr.al riguardo Cass. n. 21710/2023).
II. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE sezione