Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4415 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4415 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26099-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 932/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/01/2020 R.G.N. 933/2017;
Oggetto
Procedura di sgravio ex art. 1, comma 537 ss., l. 228/2012, legittimazione passiva
R.G.N. 26099/2020
COGNOME
Rep.
Ud.27/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.1.2020, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato la nullità della pronuncia di prime cure che, sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non avesse assunto nel termine di cui all’art. 1, comma 540, l. n. 228/2012, i provvedimenti consequenziali alla richiesta di sgravio inoltratale da NOME COGNOME aveva dichiarato estinti i crediti per contributi previdenziali già iscritti a ruolo dall’INPS e fatti valere nei suoi confronti con intimazione di pagamento notificatale dall’Agenzia l’11.12.2015;
che i giudici territoriali, constatato che la domanda era stata proposta nei confronti del solo agente della riscossione e ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’ente impositore, hanno rimesso la causa al primo giudice;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14, d.lgs. n. 546/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che il giudizio di primo grado dovesse essere instaurato anche nei confronti dell’ente impositore;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 1, commi 537 e 540, l. n. 228/2012, per non avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 345 comma 2° c.p.c. per non avere la Corte di merito rilevato che l’appello proposto dall’odierna controricorrente si fondava su di un motivo che proponeva una questione che non aveva formato oggetto di discussione in primo grado;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali hanno ravvisato la necessità del litisconsorzio tra l’agente della riscossione e l’ente impositore sulla scorta del disposto dell’art. 1, commi 537 ss., l. n. 228/2012, che nel pre vedere un’articolata procedura diretta ad evitare l’avvio della riscossione dei tributi e contributi da parte del concessionario (ovvero a bloccare l’eventuale riscossione già avviata) qualora gli atti emessi dall’ente creditore siano interessati da eventi quali prescrizione o decadenza del diritto di credito, sgravi, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenze di annullamento o pagamenti effettuati in data antecedente alla formazione del ruolo -stabilisce che, ove il contribuente documenti al concessionario la sussistenza di uno degli eventi anzidetti e l’ente impositore non invii al concessionario medesimo la comunicazione disciplinata dal comma 539, ‘trascorso il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dai relativi ruoli’ (art. 1, comma 540, l. n. 228/2012);
che, con riguardo alla legittimazione a resistere nei giudizi concernenti le opposizioni a cartella esattoriale concernenti il merito della pretesa creditoria relativa a contributi previdenziali, questa Corte ha chiarito che la legittimazione a resistere spetta in via esclusiva all’ente impositore, non potendo configurarsi alcun litisconsorzio con l’agente della riscossione (Cass. S.U. n. 7514 del 2022 e succ. conf.);
che la legittimazione esclusiva dell’ente impositore va affermata anche allorché l’estinzione del credito per contributi già iscritti a ruolo venga dedotta in conseguenza della mancata adozione, nel termine di cui all’art. 1, comma 539, l. n. 228/2012, del la comunicazione dell’ente impositore relativa alla dichiarazione del debitore in ordine alla sopravvenienza di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, prevedendo l’ultima parte del comma 540 che ‘contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi’;
che, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte abbiano chiarito che l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam dell’agente della riscossione, che è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, comporta, a norma dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit.), reputa il Collegio che a tanto, nella specie, non possa pervenirsi, trovando i poteri del giudice dell’impugnazione un limite nel divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata in danno dell’unico impugnante, che è principio generale delle impugnazioni (così da ult. Cass. n. 20446 del 2022);
che, pertanto, pur dovendo ribadirsi che non è configurabile alcun litisconsorzio necessario fra un non legittimato costituito
in giudizio ed il legittimato non comparso perché non citato, in quanto, in tal caso, la domanda irritualmente proposta deve essere rigettata e all’attore incombe l’onere di riproporla nei confronti dell’effettivo titolare del rapporto (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 57 del 1967), il motivo di censura va dichiarato inammissibile per difetto d’interesse;
che del pari inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, proponendo questioni sulle quali i giudici territoriali, coerentemente con la (pur erronea) pronuncia di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., nulla hanno statuito;
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione del precorso contrasto giurisprudenziale in ordine alla legittimazione a resistere nelle controversie concernenti il merito della pretesa per contributi e premi iscritti a ruolo dagli enti previdenziali, risolto solo a seguito di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, più volte cit.;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.11.2024.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME