Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22453 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22453 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18306-2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 177/2024 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 29/02/2024 R.G.N. 1230/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Opposizione intimazione pagamento
R.G.N.18306/2024
COGNOME
Rep.
Ud 29/05/2025
CC
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’opposizione ad intimazione di pagamento svolta da NOME COGNOME nei confronti del concessionario Agenzia delle EntrateRiscossione.
Riteneva la Corte che per uno degli avvisi di addebito oggetto dell ‘intimazione fosse maturata la prescrizione successivamente alla notifica dello stesso, mentre confermava la pronuncia di primo grado in ordine alla mancata prescrizione per i restanti quattro avvisi di addebito. Confermava la pronuncia anche in ordine alla regolarità formale dell’atto di intimazione, nonché alla legittimità della pretesa a titolo di aggio applicato agli avvisi di addebito.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per tre motivi.
Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso principale, NOME COGNOME deduce nullità della sentenza, violazione e falsa applicazione dell’art.2948 c.c., e dell’art.102 c.p.c., nonché dell’art.39 d.lgs. n.112/99 e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello dichiarato
la prescrizione anche per i restanti quattro avvisi di addebito.
Con il secondo motivo di ricorso principale, COGNOME NOME deduce nullità della sentenza, violazione e falsa applicazione degli artt.342, co.1 c.p.c., 118 d. a. c.p.c., 111 cost, 112, 115, 132 c.p.c., omessa decisione e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello rilevato la mancanza di motivazione dell’intimazione di pagamento circa i tempi e modi dell’opposizione .
Con il terzo motivo di ricorso principale, NOME COGNOME deduce nullità della sentenza, violazione e falsa applicazione di legge, omessa decisione e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte reso una motivazione apparente sul motivo di appello relativo all’illegittimità dell’aggio di riscossione applicato.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale , l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.24, co.5, d.lgs. n.46/99, per non avere la Corte rilevato che legittimato a contraddire rispetto all’avviso di addebito dichiarato prescritto era l’Inps e non essa Agenzia.
Priorità logica ha il motivo di ricorso incidentale.
Esso è fondato.
La sentenza d’appello ha giudicato nel merito della pretesa sostanziale sottostante ai cinque avvisi di addebito oggetto dell’intimazione di pagamento, dichiarando in un caso la prescrizione intervenuta
successivamente alla notifica, e negli altri quattro casi la mancata intervenuta prescrizione.
Ciò ha fatto in un giudizio in cui non è parte l’Inps ma solo il concessionario.
Questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 7514/22, seguita da varie altre, tra cui v. Cass.30397/22) ha invece affermato che nel caso di opposizione all’esecuzione volta a far dichiarare l’intervenuta prescrizione del credito sottostante alla cartella esattoriale, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, ovvero all’Inps, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo.
Seguendo l’insegnamento delle sezioni unite, ed essendo il difetto di legittimazione rilevabile d’ufficio, la sentenza d’appello va cassata senza rinvio non solo nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione in ordine ad un avviso di addebito. Per tutti gli avvisi, infatti, l’opposizione non poteva essere proposta nei confronti del concessionario.
L’accoglimento del ricorso incidentale determina il rigetto del primo motivo di ricorso principale.
Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile.
Risulta dal testo della sentenza impugnata e dagli atti di causa che il primo giudice qualificò come opposizione agli atti esecutivi il motivo incentrato sul difetto di
motivazione dell’intimazione di pagamento. Ora, essendo la qualificazione data dell’opposizione dal giudice del provvedimento impugnato vincolante ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione applicabile, ed essendo esperibili avverso la medesima sentenza, contemporaneamente, ricorso straordinario in cassazione ex art.111 Cost. e appello ove la stessa abbia deciso un’opposizione agli atti esecutivi e, sotto altri profili, un’opposizione all’esecuzione (Cass.3166/20), nel caso di specie si sarebbe dovuto proporre ricorso straordinario in cassazione ex art.111 Cost. e non appello, relativamente al profilo del difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento.
Non essendo esso stato proposto, si è formato giudicato interno sulla decisione di primo grado, sicché l’odierno ricorso diviene inammissibile (v. Cass.31845/24).
Il terzo motivo di ricorso principale è infondato.
Premesso che la motivazione adottata dalla sentenza rispetta il minimo costituzionale rilevante ai fini dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c., avendo la Corte spiegato che l’intimazione di pagamento evidenziava la base normativa su cui erano fondati i calcoli delle somme aggiuntive, il motivo deduce che l’aggio sarebbe stato applicato non tenendo in considerazione la sentenza della Corte Costituzionale n.120/21, la quale si applicherebbe a tutti i rapporti non ancora esauriti, come quello di specie. Tuttavia, la citata sentenza della Corte Costituzionale non è di incostituzionalità dell’art.17, co.1 d.lgs. n.112/99, ma di inammissibilità della questione di illegittimità prospettata, sicché non ha pregio la deduzione del motivo secondo cui l’aggio sarebbe stato
applicato in maniera incostituzionale, ovvero in contrasto con la citata pronuncia n.120/21.
Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimento del ricorso incidentale, con rigetto del ricorso principale.
Le spese dell’intero processo seguono la soccombenza del ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e, respinto il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia resa in tema di prescrizione dei crediti previdenziali sottostanti agli avvisi di addebito oggetto dell’intimazione di pagamento opposta;
condanna il ricorrente principale a rifondere le spese di lite liquidate per il primo grado in €2800 per compensi, per il secondo grado in €2000 per compensi, per il presente giudizio di cassazione in € 1800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito relativamente a tutti e tre i gradi;
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 29.5.25