Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27802 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 27802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
SRAGIONE_SOCIALENZA
sul ricorso iscritto al n. 30260/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE STRUMENTALE DELLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Milano n. 197/2020, depositata il 13.5.2020, RG NUMERO_DOCUMENTO/2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva a propria volta disatteso la domanda di NOME COGNOME, con cui quest’ultimo, già facente parte del personale c.d. richiamato presso il corpo militare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), aveva chiesto il riconoscimento del diritto al mantenimento del livello retributivo anche nel successivo passaggio, in forza dell’evolversi RAGIONE_SOCIALE normativa, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, COGNOME).
Il Tribunale -secondo quanto si evince dRAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, ha invece parzialmente accolto, nei confronti di COGNOME, la domanda di ‘omogeneizzazione’ stipendiale, ma il tema è ormai estraneo al giudizio di impugnazione, in quanto sul punto COGNOME non ha proposto appello.
La Corte territoriale ricostruiva la vicenda del personale già facente capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed evidenziava come solo per chi era dipendente a tempo indeterminato di essa l’art. 5, co. 5, del d. lgs. n. 178 del 2012 avesse previsto un complesso meccanismo di possibile transito ai ruoli civili del neo-istituito RAGIONE_SOCIALE, di cui al co. 3 del medesimo art. 5, con mantenimento ad personam dei trattamenti retributivi migliori precedentemente ricevuti presso RAGIONE_SOCIALE, nel caso in cui i trattamenti presso l’ente di destinazione fossero risultati meno favorevoli.
I c.d. richiamati non erano stati invece mai titolari -secondo la Corte distrettuale -di un rapporto di lavoro dipendente con RAGIONE_SOCIALE, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma erano stati destinati a prestare la loro attività in base ad istituti propri dell’ordinamento militare.
Pertanto, non si poteva effettuare alcuna utile comparazione, a fini antidiscriminatori, tra i primi ed i secondi ed i richiamati erano stati destinatari di un trattamento di favore in quanto, pur non avendo mai svolto un concorso, erano stati avviati a selezioni loro riservate
dalle quali erano poi scaturiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, infine trasmigrati, a seguito di mobilità, presso amministrazioni pubbliche.
La Corte d’Appello richiamava quindi giurisprudenza amministrativa che aveva parimenti ritenuto la natura differenziata, anche del servizio prestato e la pronuncia di Corte costituzionale 5 marzo 2019, n. 79, con la quale era stata esclusa la violazione dell’art. 3 e 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione per -così sempre la Corte territoriale -« supposta reformatio in peius del trattamento dei lavoratori militari ».
La Corte d’Appello riteneva quindi infondata ogni pretesa di riconoscimento al ricorrente, secondo la normativa vigente, di un analogo trattamento ad personam .
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
È in atti memoria del ricorrente.
Successivamente, RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024, il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato nelle forme di cui all’art. 140 -bis disp. att. c.p.c. mediante collegamento audiovisivo a distanza (applicativo Teams) il 7 ottobre 2024, decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso assume la violazione ed errata applicazione degli art. 5, co.5, e 6 del d. lgs. n. 178 del 2012, evidenziando come il comma 6 del menzionato art. 6 prevedesse che al personale civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quindi dell’RAGIONE_SOCIALE « assunto da altre amministrazioni » s i applica l’art. 5, co. 5, terzo periodo, ovverosia la previsione del mantenimento ad personam dei migliori livelli retributivi goduti presso l’ente di provenienza.
Il secondo motivo assume la violazione ed errata applicazione dell’art. 1780 del Codice dell’Ordinamento Militare e la previsione di
esso in ordine al riconoscimento ad personam di differenze riassorbibili in caso di passaggi peggiorativi in qualifiche o ruoli dell’Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, il tutto anche in relazione all’ingiustificata disparità di trattamento destinata altrimenti a realizzarsi tra il personale di cui al comma 5 e quello di cui al comma 6 del menzionato art. 5 del d. lgs. n. 178 del 2012, evidenziata anche da una nota del RAGIONE_SOCIALE del maggio 2017.
Il terzo motivo è infine rubricato come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione ed omesso esame di elementi istruttori e con esso si sostiene che la distinzione tra personale in servizio continuativo e personale richiamato fosse da considerare venuta meno una volta formato il contingente delle trecento unità, ovverosia RAGIONE_SOCIALE compagine di personale destinata ad integrare quanto necessario al funzionamento del nuovo corpo militare volontario di cui all’art. 5, cit. co. 3.
La domanda giudiziale è da ritenere, per come impostata, inammissibile per difetto di legittimazione passiva processuale di COGNOME.
Il ricorrente, proveniente dai c.d. richiamati, sostiene di aver diritto, presso la (diversa) Pubblica Amministrazione RAGIONE_SOCIALE quale è stato trasferito, di un assegno ad personam , in quanto da lui maturato già nel periodo in cui è stato in forza presso RAGIONE_SOCIALE, in ragione delle procedure di cui all’art. 5, co. 6, del d. lgs, n. 178 del 2012.
Egli ha quindi insistito in secondo grado contro COGNOME, in liquidazione coatta amministrativa, come si evince dalle conclusioni riportate nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello e poi secondo quanto precisato a pag. 3 RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza, « al solo fine » di beneficiare dell’accertamento di quel diritto nelle (diverse) amministrazioni ove egli è poi transitato e non nei confronti di COGNOME (v. anche ricorso per cassazione, pag. 4).
Quanto appena esposto realizza un radicale difetto processuale che inficia l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale.
Come si è detto, l’azione è stata infatti intentata al fine di ottenere un accertamento utile nei confronti non RAGIONE_SOCIALE parte convenuta, ma di quella che ad essa è poi subentrata, nel rapporto di lavoro, a seguito RAGIONE_SOCIALE mobilità.
Il giudizio civile si ispira tuttavia al principio generale, destinato ad individuare un presupposto processuale, per cui le situazioni giuridiche soggettive, al di là di casi eccezionali, si fanno valere da parte del titolare di essi (legittimazione attiva processuale, di cui all’art. 81 c.p.c.) o nei confronti di coloro nei cui confronti essi sono vantate (legittimazione passiva processuale).
È principio consolidato quello per cui « la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dRAGIONE_SOCIALE legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data” – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite RAGIONE_SOCIALE formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, RAGIONE_SOCIALE coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti RAGIONE_SOCIALE pronuncia richiesta » (Cass., S.U., 9 febbraio 2012, n. 1912; Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7925).
Analogamente, Cass., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951, argomentando sulla legittimazione processuale attiva, ma esplicitamente affermando che ragionamenti corrispondenti valgono per la legittimazione processuale passiva, ha precisato che essa manca quando « dRAGIONE_SOCIALE stessa prospettazione RAGIONE_SOCIALE domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore » (e, quanto al lato passivo, al convenuto), mentre « la titolarità –
attiva o passiva, n.d.r. del diritto sostanziale attiene invece al merito RAGIONE_SOCIALE causa, RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda », con regimi che sono diversi, essendo « consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione … può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice », anche perché « non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base RAGIONE_SOCIALE domanda e RAGIONE_SOCIALE prospettazione in essa contenuta », sicché « è comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni », in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, RAGIONE_SOCIALE stregua RAGIONE_SOCIALE sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o di converso, giudica su una situazione passiva al solo fine di produrre effetti, ancora passivi, verso una parte estranea.
Agire esplicitamente per l’accertamento di diritti contro chi non sia titolare passivo del rapporto, porta RAGIONE_SOCIALE formazione di una pronuncia inutiliter data , perché il giudicato ha effetto solo tra le parti, né ricorre uno di quegli eccezionali casi in cui la decisione ha efficacia ultra partes .
In presenza di un trasferimento del rapporto, una tale impostazione del processo poteva avere significato se l’azione fosse iniziata prima, in ragione degli effetti di cui all’art. 111 u.c. c.p.c. (v. Cass. 29 novembre 2005, n. 25952; Cass. 19 novembre 2007, n. 23936), ma nel caso di specie non risulta ed il ricorrente non afferma di avere agito antecedentemente al trasferimento ad altro ente.
Neanche vi è da ragionare in termini di litisconsorzio necessario.
Un tale litisconsorzio non ricorre nel caso di trasferimento di un rapporto di lavoro e rispetto alle domande creditorie nei riguardi rispettivamente del cedente e del cessionario (v., per quanto a contrario, Cass. 29 maggio 2000, n. 7089; v, anche se in un diverso regime giuridico complessivo, ma ancora pertinente quanto
alle conseguenze RAGIONE_SOCIALE natura del credito, Cass. 13 novembre 1970 n. 2380), riguardando esse pretese al più di natura solidale.
Più in generale, un diritto di credito può di regola essere sempre accertato e realizzato, se disconosciuto, nei riguardi di un unico soggetto e dunque non vi è luogo a discorrere di litisconsorzio necessario (iniziale), perché la sentenza, di accoglimento o di rigetto, è sempre utiliter data , ma solo in caso di corretta individuazione delle parti del rapporto rispetto al quale si intendono produrre gli effetti rivendicati.
Semmai, litisconsorzio vi è quando sia in discussione l’avvenuto trasferimento o meno (Cass. 9 maggio 2008, n. 11593), ma non se la questione riguardi solo diritti di credito.
Va del resto osservato che, se il diritto è da far valere nei confronti di chi subentri nel rapporto di lavoro, tutto quanto accaduto presso il precedente titolare può essere accertato incidentalmente, nel processo intentato presso il nuovo titolare (v. Cass. 14 marzo 1985, n. 2008; Cass. 11 agosto 1981 n. 4904).
Era dunque nei riguardi dell’Amministrazione subentrata in es ito RAGIONE_SOCIALE mobilità nei cui confronti andava diretta una domanda, anche di accertamento, nei termini seguiti nella presente causa.
Viceversa, se si sia agito in accertamento contro un soggetto, per ottenere il riconoscimento di un credito verso un altro soggetto, è palese lo sviamento e la violazione dell’assetto del processo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sua corretta impostazione quanto a legittimazione passiva.
D’altra parte, il difetto di legittimazione passiva processuale è rilevabile in ogni stato e grado (Cass, S.U., 2951/2016, cit.).
Tale difetto non consente poi il formarsi di un giudicato implicito (Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7925; Cass. 13 maggio 2024, n. 12936), in quanto esso afferisce ad uno degli elementi c.d. fondanti del processo (Cass., S.U., 4 marzo 2016, n. 4248, punti 4.1 4 4.2, con richiamo a Cass., S.U., 30 ottobre 2008, n. 26019), che non
ammettono sanatoria perché tali da comportare l’emanazione di pronunce inutili, se non anche fuorvianti rispetto ad una loro possibile idoneità ad influire sui rapporti riguardanti altri, ricorrendo l’esigenza di « salvaguardare l’ordinamento dal disvalore ‘di sistema’ costituito dall’emissione di sentenze inutiliter datae » (Cass., S.U., 4248/2016 cit.).
6. Infine, per completezza, si osserva che nessun rilievo può avere il fatto che COGNOME, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, possa giovarsi RAGIONE_SOCIALE difesa dell’Avvocatura dello Stato, a titolo di patrocinio c.d. autorizzato.
RAGIONE_SOCIALE ha esteso la regola di sanatoria di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 anche ai casi in cui sia evocato un giudizio un ente del tutto diverso da quello legittimato, purché entrambi siano soggetti al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (Cass. 15 febbraio 2011, n. 3709), quale è RAGIONE_SOCIALE e poi anche RAGIONE_SOCIALE (art. 10, co. 7-bis, d.l. n. 210 del 2015 conv. con mod. in legge n. 21 del 2016).
Tale regime ricorre altresì nei casi di notifica ad ente non statale soggetto al patrocinio c.d. autorizzato, ipotesi per la quale – quanto alle notificazioni nelle controversie in materia di lavoro – è prevista l’equiparazione dei suddetti enti alle amministrazioni statali ai fini RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e difesa dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 415, comma 7, cod. proc. civ. (Cass. 29 luglio 2008, n. 20582).
Peraltro, è pacifico che l’applicazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 cit. in base al principio dell’effettività del contraddittorio, non può in alcun modo comportare la ‘stabilizzazione’ del rapporto processuale nei confronti del reale destinatario degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (vedi, per tutte: Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8516) e di converso nei riguardi anche dell’ente erroneamente evocato (v.
per analogo ragionamento, pur nella diversità del caso, Cass., 9 novembre 2021, n. 32938).
Vale a dire che, mentre quando l’errore riguardi solo l’organo citato in giudizio, esso ha la natura di una mera irregolarità (tra le molte, Cass. 3 marzo 2021, n. 5819; v. anche le pronunce citate di seguito, sull’evocazione errata di un RAGIONE_SOCIALE nell’agire contro lo Stato), quando invece l’errore riguardi anche una diversa soggettività, esso non può mai comportare una qualche ‘stabilizzazione’ del processo anche verso la parte che proprio non doveva venire evocata in giudizio.
Ciò posto, non si può quindi nel caso di specie, se anche le P.A. presso le quali i lavoratori provenienti da COGNOME hanno fatto mobilità fossero anch’esse soggette al patrocinio dell’Avvocatura, ragionare in termini di sanatoria.
Infatti, sulla base di quanto appena detto, proprio perché quando sia evocato un certo soggetto pubblico che non sia parte del rapporto non si realizza alcuna ‘stabilizzazione’ del processo nei suoi riguardi, non avrebbe alcun senso un rilievo in sede di legittimità di un’ipotetica possibilità di remissione in termini a fini sananti ad opera del giudice di primo o di secondo grado.
Del resto, neppure ricorrono le speciali ragioni di salvaguardia di un’impugnazione a termini decadenziali vincolati, cui Cass., S.U., 8516/2012 cit. ha esplicitamente riconnesso l’applicazione del sistema sanante, con effetto di remissione in termini, nei riguardi RAGIONE_SOCIALE P.A. non evocata in giudizio.
Così come non ricorre il particolare caso dell’azione contro lo Stato svolta evocando il RAGIONE_SOCIALE non pertinente, idonea viceversa RAGIONE_SOCIALE ‘stabilizzazione’ del processo, stante il trattarsi in quell’evenienza di un mero errore sull’organo evocato in giudizio (Cass. 15 aprile 2024, n. 10074; Cass., S.U., 27 novembre 2018, n. 30649; Cass. 26 giugno 2013, n. 16104).
In definitiva, la rilevazione del difetto di legittimazione di COGNOME comporta la chiusura in rito RAGIONE_SOCIALE controversia.
Trattandosi poi di presupposto processuale immanente all’intero giudizio ed i cui dati sono tratti dagli atti stessi del giudizio, non sono necessari ulteriori accertamenti e la pronuncia rispetto ad esso non realizza alcun novum che imponga di sollecitare previamente il contraddittorio (Cass. S.U. 15 dicembre 2015, n. 25208; Cass. 30 aprile 2011, n. 9591).
Va quindi pronunciata la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello che, invece, ha ritenuto di poter decidere nel merito e ciò in quanto per le ragioni sopra dette la domanda quale coltivata in appello non poteva essere proposta (art. 382, u.c., c.p.c., v. Cass., S.U., 9 febbraio 2012, n. 1912). La cassazione ovviamente non comporta effetti rispetto a quanto fatto oggetto di pronuncia a favore del COGNOME in primo grado e non gravato in appello da COGNOME, perché tali aspetti sono rimasti al di fuori delle fasi di impugnazione.
Dovendosi invece comunque ridefinire le spese di tutti i gradi, la chiusura del giudizio sulla base di rilievo officioso ed il parziale accoglimento di una pretesa in primo grado giustifica la compensazione per le fasi di merito e la condanna del soccombente RAGIONE_SOCIALE refusione di esse solo per quanto riguarda il giudizio di cassazione.
La cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza esclude che siano integrati i presupposti di cui all’art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro