ORDINANZA TRIBUNALE DI SONDRIO – N. R.G. 00000165 2025 DEL 29 04 2025 PUBBLICATA IL 29 04 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di COGNOME
SEZIONE UNICA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 165/2025 promosso da:
C.F. ) con sede in Milano, INDIRIZZO, in persona dell’amministratore unico Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv.ta NOME COGNOME (C.F. -pec – fax NUMERO_TELEFONO), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO e alla casella pec P. C.F.
– parte ricorrente –
nei confronti di:
(C.F.
) in persona dei in persona dei procuratori signori Rag. Direttore Centrale Principale, e Dott. Procuratore, con sede legale in , INDIRIZZO (c.f. – p.i. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avvocato NOME COGNOME (c.f. ) del Foro di ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in , INDIRIZZO (fax n. 0342 1851170; P.E.C. P. P. P.
– parte resistente – il giudice designato dott.ssa NOME COGNOME
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. depositato in data 27/2/2025
agiva in via cautelare contro la esponendo di esser titolare di due carte di credito emesse da RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, appoggiate sul c/c n. 8453/29 intestato alla ricorrente ed in essere presso la Banca convenuta; asserendo quindi di esser creditrice dell’importo di euro 33.100,00 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di aver pertanto chiesto la revoca dei mandati di pagamento a favore di quest’ultima, la ricorrente lamentava come la Banca convenuta resistente aveva provveduto a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’addebito in
data 17 febbraio 2025 di euro 14.999,36 (sul c/c 8453/29), cui era seguito il blocco delle carte con eventuali relative segnalazioni e chiedeva: ‘che la SRAGIONE_SOCIALEma, esaminati gli atti, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 700 c.p.c., assunte, ove occorra sommarie informazioni, voglia con decreto, inaudita altera parte, emanare i provvedimenti necessari affinché cessi la lamentata situazione di pericolo grave ed irreparabile e, pertanto, che venga immediatamente disposta la restituzione di € 14.999,36 sul conto corrente intestato alla ed acceso presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia nr. INDIRIZZO – Milano, INDIRIZZO Con il medesimo decreto voglia altresì disporre la rettifica della comunicazione fatta alla Nexi Payments S.p.a. in merito al blocco delle carte di credito 5421 e 4741, oltre a rimuovere eventuali segnalazioni CRIF e CAI sia in relazione alla revoca delle carte quanto al debordo di conto’.
Fissata udienza di comparizione si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva, evidenziando come il contratto relativo all’emissione delle carte di credito è stato stipulato tra l’emittente RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE e la titolare ricorrente, rimanendo la Banca convenuta collocatrice del prodotto, con un ruolo pertanto di mera intermediazione; deducendo che la resistente non è parte del rapporto contrattuale, bensì mera collocatrice del prodotto, con un ruolo di intermediazione; che RAGIONE_SOCIALE risulta aver accreditato a controparte in data 4 marzo 2025 la somma di euro 33.100,00, importo indicato nell’avverso ricorso a pag. 1 proprio quale credito posto a fondamento delle pretese attoree e che quindi in subordine deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite; che alla stessa emittente RAGIONE_SOCIALE, in quanto unica legittimata, spetterebbe altresì ogni conseguente iniziativa in termini di operatività della Carta, eventuale preteso sblocco e segnalazioni (invero quest’ultime non risultanti neppure avvenute, tant’è che la stessa controparte accenna in termini ipotetici alle segnalazioni CRIF e CAI). Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso cautelare.
All’udienza di discussione parte ricorrente rinunciava alla domanda di restituzione degli importi in ragione dell’intervenuta restituzione da parte di COGNOME e parte resistente insisteva per il rigetto come da comparsa e il giudice riservava il provvedimento.
1. Giova preliminarmente osservare che la rinuncia alla domanda restitutoria non è stata accettata dalla resistente.
2. Il ricorso cautelare deve essere respinto per carenza di legittimazione passiva della .
Va infatti rammentato che la giurisprudenza costante tende a risolvere la legittimazione attiva e passiva ‘nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell’effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito’ (così Cass. 2 febbraio 1995, n. 1188; ma sul tema anche Cass. 26 novembre 1998, n. 11981; Cass. 4 febbraio 1993, n. 1375; Cass. 27 novembre 1986 n. 6998).
Infatti ‘la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza’ (Cass. civ., Sez. II, 27/06/2011, n. 14177; Cass. civ., Sez. II, 10/05/2010, n. 11284; Cass. civ., Sez. III, 26/09/2006, n. 20819).
In altri termini, perché sussista la legittimazione attiva o passiva è necessario e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto (legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità del lato passivo di un diritto (legittimazione passiva), senza che sull’esistenza di tali condizioni dell’azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la quale viene a tradursi in una mera questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito sulla possibilità di accogliere la domanda.
3. Nella specie dalle stesse allegazioni di parte ricorrente si evince che il contratto relativo all’emissione delle carte di credito è stato stipulato tra l’emittente RAGIONE_SOCIALE e la titolare ricorrente, rimanendo la Banca convenuta collocatrice del prodotto, con un ruolo pertanto di mera intermediazione. Viene allegato che la ricorrente avrebbe diffidato la banca a non corrispondere a RAGIONE_SOCIALE alcun ulteriore importo sino all’esito della controversia in atto, ma non viene in alcun modo allegato il titolo in forza del quale la banca avrebbe dovuto ottemperare all’ordine impartito.
Non viene quindi attribuita alla banca la titolarità passiva di un rapporto giuridico neppure specificato. È la stessa ricorrente ad attribuire alla Nexi la legittimazione passiva del rapporto relativo all’emissione delle carte di credito, a cui peraltro sembra corrispondere anche la titolarità effettiva del rapporto, avendo la Nexi infatti poi provveduto ai relativi riaccrediti richiesti nel presente ricorso cautelare.
Parimenti quanto alla domanda di rimuovere le segnalazioni CRIF e CAI ogni titolarità spetta alla emittente Nexi indicata dalla ricorrente come titolare del contratto relativo all’emissione delle carte di credito.
Inammissibile risulta la domanda di rettifica delle comunicazioni interne tra la banca e RAGIONE_SOCIALE laddove formulata del tutto genericamente senza specificare le comunicazioni in riferimento e in assenza di idonea allegazione in punto di fumus e periculum.
Da tanto consegue il rigetto della domanda cautelare per carenza di legittimazione passiva
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte ricorrente, che si liquidano in euro 2.299,00 per compensi
professionali ex DM 147/2022 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 procedimenti cautelari esclusa la fase istruttoria), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.299,00 per compensi professionali ex DM 147/2022, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Si comunichi.
Sondrio, 29 aprile 2025
Il giudice NOME COGNOME