Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30576 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 30576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso 1065-2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
Impiego Pubblico Privatizzato
R.G.N. 1065/2024
COGNOME.
Rep.
Ud.11/9/2024 (riconv. 7/10/2024)
PU
CC
avverso la sentenza n. 448/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2023 R.G.N. 853/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 448 del 2023, ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato improcedibile la domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe, già facenti parte del personale c.d. riservista presso il corpo RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), con la quale avevano chiesto il riconoscimento del diritto al mantenimento del livello retributivo anche nel successivo passaggio, in forza dell’evolversi della normativa, all’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), in quanto proposta nei confronti di liquidazione coatta amministrativa.
La Corte d’Appello ha ritenuto procedibile la domanda in quanto la stessa aveva ad oggetto l’accertamento del preteso diritto al mantenimento dei pregressi livelli retributivi presso RAGIONE_SOCIALE (e segnatamente dell’assegno ad personam ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012) e dell’anzianità maturata in ragione del rilievo che tale accertamento era destinato ad assumere nel loro successivo ed ulteriore passaggio ad altra Amministrazione all’esito della procedura di mobilità ai sensi del d.lgs. n. 178 del 2012. Si trattava
quindi di domande di accertamento che non erano dirette a conseguire la condanna di COGNOME al pagamento di somme di danaro, peraltro neanche quantificate, e non erano pertanto tali da interferire con la par conditio creditorum tutelata dRAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale.
3. Nel merito, la Corte d’Appello ha rigettato le domande. Ha ricostruito la vicenda del personale già facente capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed ha evidenziato come solo per chi era dipendente a tempo indeterminato della stessa l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012 aveva previsto un complesso meccanismo di possibile transito ai ruoli civili del neo istituito RAGIONE_SOCIALE, di cui al comma 3 del medesimo art. 5, con mantenimento ad personam dei trattamenti retributivi migliori precedentemente ricevuti presso RAGIONE_SOCIALE, nel caso in cui i trattamenti presso l’RAGIONE_SOCIALE di destinazione fossero risultati meno favorevoli.
I c.d. riservisti non erano stati invece mai titolari – secondo la Corte distrettuale – di un rapporto di lavoro dipendente con RAGIONE_SOCIALE, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma erano stati destinati a prestare la loro attività in base ad istituti propri dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, non si poteva effettuare alcuna utile comparazione, a fini di disparità di trattamento, ed i riservisti erano stati destinatari di un trattamento di favore, in quanto erano stati avviati a selezioni loro riservate dalle quali erano poi scaturiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, poi trasmigrati a seguito di mobilità, presso altre Amministrazioni pubbliche. La Corte d’Appello ha richiamato quindi giurisprudenza di merito e la pronuncia di Corte costituzionale 5 marzo 2019, n. 79, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate rispetto al d.lgs. di riordino della CRI. Ha ritenuto inidoneo a fondare il diritto vantato l’art. 1780 del d.lgs. n. 66 del 2010.
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
I lavoratori in prossimità dell’udienza pubblica ha depositato memoria.
Successivamente, RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024, il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato nelle forme di cui all’art. 140-bis disp. att. c.p.c. mediante collegamento audiovisivo a distanza (applicativo Teams) il 7 ottobre 2024, decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n.178 del 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente interpretato la citata normativa, denegando il riconoscimento dell’assegno ad personam al personale appartenente al contingente CRI di cui all’art. 6, comma 9, terzo periodo, del d.lgs. n. 178 del 2012.
Assumono i ricorrenti che dRAGIONE_SOCIALE lettura conforme a Costituzione e ai principi di rango sovranazionale di cui RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/70/CE, emerge il riconoscimento, anche in favore di essi ricorrenti, dello stesso trattamento economico previsto l’intero personale RAGIONE_SOCIALE CRI transitato nei ruoli
civili, senza alcun deteriore trattamento del personale di cui all’art. 6, comma 9, terzo periodo, del d.lgs. cit.
Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d ‘a ppello disapplicato la normativa di diritto interno contraria ai principi di cui RAGIONE_SOCIALE direttiva citata.
I ricorrenti ricordano che la direttiva 1999/70/CE sancisce ‘per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive’.
Nel caso di specie, in ragione della giurisprudenza di legittimità, amministrativa e della CGUE, non sussisterebbe, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento diverso tra le due categorie di personale RAGIONE_SOCIALE unitariamente assunte a seguito della selezione di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. cit. Qualora non si ritenesse di disapplicare le norme nazionali, è formulata richiesta di rinvio pregiudiziale.
Con il terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 3, comma 2, del D.M. 26.06.2015, e dell’art. 1780 c.o.m. – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la Corte territoriale applicato, al caso di specie, la concorrente normativa, di carattere generale di cui agli artt. 3, comma 2, del D.M. 26.06.2015 e 1780, c.o.m., che vieta la reformatio
in peius del trattamento economico goduto dai lavoratori presso l ‘A mministrazione di provenienza nei casi ivi previsti.
Assumono i ricorrenti che a seguito delle procedure di mobilità d’ufficio vig e un generale divieto di reformatio in peius della retribuzione, come si evince dall’art. 3 D.P.C.M. 26 giugno 2015, che non sarebbe derogato dRAGIONE_SOCIALE normativa speciale, applicabile al caso di specie. Nella specie, inoltre, troverebbe applicazione l’art. 1780 , c.o.m.
Con il quarto motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/23/CE – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non essendo stati applicati al caso in esame, i principi ivi contenuti in caso di trasferimento di attività e di lavoratori.
Con il quinto motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte territoriale valutato la circostanza, comprovata dRAGIONE_SOCIALE allegazione degli stati di servizio dei ricorrenti, che i gli stessi furono comunque impiegati con plurimi richiami in servizio senza soluzione di continuità, per oltre 18 anni presso il RAGIONE_SOCIALE.
La domanda giudiziale è da ritenere, per come impostata, inammissibile per difetto di legittimazione passiva processuale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
I ricorrenti, provenienti dai c.d. riservisti, sostengono di aver diritto, presso le (diverse) Pubbliche Amministrazioni alle quali sono stati trasferiti, di un assegno ad personam , in quanto da essi maturato già nel periodo in cui sono stati in
forza presso RAGIONE_SOCIALE, in ragione delle procedure di cui all’art. 5, comma 6, del d. lgs, n. 178 del 2012.
Essi hanno quindi agito contro COGNOME, in liquidazione coatta amministrativa. La domanda è stata dichiarata improcedibile dal Tribunale in quanto proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE già posto in liquidazione coatta amministrativa.
La Corte d’Appello nell’accogliere l’impugnazione dei ricorrenti su tale statuizione di primo grado ha esaminato la domanda e ha affermato che la pronuncia richiesta aveva «ad oggetto l’accertamento del preteso diritto al mantenimento dei pregressi livelli retributivi presso RAGIONE_SOCIALE (e segnatamente del riconoscimento dell’assegno ad personam ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012) e dell’anzianità maturata, in ragione del rilievo che tale accertamento era destinato ad assumere nel loro successivo ed ulteriore passaggio ad altra amministrazione», ove essi sono poi transitati.
Quindi, la Corte d’Appello nell’accogliere in parte l’appello dei lavoratori ha riformato la sentenza di primo grado che aveva fatto applicazione del principio secondo cui nelle procedure concorsuali tutti i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, in quanto l’accertamento richiesto dai lavoratori con la domanda era destinato a valere nei confronti delle Amministrazioni di successiva destinazione.
È altresì pacifico che la domanda sia stata intentata in primo grado il 15 novembre 2018 (pag. 3 del ricorso), mentre il transito a quelle diverse Pubbliche Amministrazioni risale all’aprile 2018 (pag. 5 del ricorso).
Quanto appena esposto realizza un radicale difetto processuale che inficia l’ammissibilità della domanda giudiziale per come impostata.
Come si è detto, l’azione è stata infatti intentata al fine di ottenere un accertamento utile nei confronti non della parte convenuta, ma di quella che ad essa è poi subentrata, nel rapporto di lavoro, a seguito della mobilità.
Il giudizio civile si ispira tuttavia al principio generale, destinato ad individuare un presupposto processuale, per cui le situazioni giuridiche soggettive, al di là di casi eccezionali, si fanno valere da parte del titolare di essi (legittimazione attiva processuale, di cui all’art. 81, c.p.c.) o nei confronti di coloro nei cui confronti essi sono vantate (legittimazione passiva processuale).
È principio consolidato quello per cui «la ” legitimatio ad causam ” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dRAGIONE_SOCIALE legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza ” inutiliter data ” – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass., S.U., 9 febbraio 2012, n. 1912; Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7925, Cass., S.U. 8 marzo 2022, n. 7514).
Analogamente, Cass., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951, argomentando sulla legittimazione processuale attiva,
ma esplicitamente affermando che ragionamenti corrispondenti valgono per la legittimazione processuale passiva, ha precisato che essa manca quando «dRAGIONE_SOCIALE stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore» (e, quanto al lato passivo, al convenuto), mentre «la titolarità – attiva o passiva, n.d.r. – del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, RAGIONE_SOCIALE fondatezza della domanda», con regimi che sono diversi, essendo «consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione … può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice», anche perché «non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta», sicché «è comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni», in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, RAGIONE_SOCIALE stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o di converso, giudica su una situazione passiva al solo fine di produrre effetti, ancora passivi, verso una parte estranea.
Agire per l’accertamento di diritti contro chi, già al momento della proposizione della domanda, non era più titolare passivo del rapporto, porta RAGIONE_SOCIALE formazione di una pronuncia inutiliter data , perché il giudicato ha effetto solo tra le parti, né ricorre uno di quegli eccezionali casi in cui la decisione ha efficacia ultra partes .
In presenza di un trasferimento del rapporto, una tale impostazione del processo poteva avere significato se l’azione fosse iniziata prima, in ragione degli effetti di cui all’art. 111 u.c. c.p.c. (v. Cass. 29 novembre 2005, n. 25952; Cass. 19
novembre 2007, n. 23936), ma così non è nel caso di specie, per quanto si è sopra visto quanto a tempi della domanda e del trasferimento del rapporto di lavoro.
Neanche vi è da ragionare in termini di litisconsorzio necessario.
Un tale litisconsorzio, riguardando pretese al più di natura solidale, non ricorre nel caso di trasferimento di un rapporto di lavoro e rispetto alle domande creditorie nei riguardi rispettivamente del cedente e del cessionario (v., per quanto a contrario, Cass. 29 maggio 2000, n. 7089; v, anche se in un diverso regime giuridico complessivo, ma ancora pertinente quanto alle conseguenze della natura del credito, Cass. 13 novembre 1970 n. 2380).
Più in generale, un diritto di credito può di regola essere sempre accertato e realizzato, come disconosciuto, nei riguardi di un unico soggetto e dunque non vi è luogo a discorrere di litisconsorzio (iniziale), perché la sentenza, di accoglimento o di rigetto, è sempre utiliter data , ma solo di corretta individuazione delle parti del rapporto rispetto al quale si intendono produrre gli effetti rivendicati.
Il litisconsorzio necessario può venire in considerazione nella ipotesi di passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse, che è una vicenda di diritto sostanziale che, anche dal punto di vista processuale, comporta la necessaria partecipazione del lavoratore, della amministrazione ad quem e di quella di appartenenza del lavoratore (Cass. 9 maggio 2008, n. 11593), ma è evidente che la presente fattispecie è del tutto diversa per i plurimi profili dianzi illustrati.
Va del resto osservato che, se il diritto è da far valere nei confronti di chi subentri nel rapporto di lavoro, tutto quanto accaduto presso il precedente titolare può essere accertato incidentalmente, nel processo intentato presso il nuovo titolare (v. Cass. 14 marzo 1985, n. 2008; Cass. 11 agosto 1981 n. 4904).
Viceversa, se si sia agito in accertamento contro un soggetto, per ottenere il riconoscimento di un credito verso un altro soggetto, è palese lo sviamento e la violazione dell’assetto del processo sotto il profilo della sua corretta impostazione quanto a legittimazione passiva.
D’altra parte, il difetto di legittimazione passiva processuale è rilevabile in ogni stato e grado (Cass, S.U., 2951/2016, cit.).
Tale difetto non consente poi il formarsi di un giudicato implicito (Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7925; Cass. 13 maggio 2024, n. 12936), in quanto esso afferisce ad uno degli elementi c.d. fondanti del processo (Cass., S.U., 4 marzo 2016, n. 4248, punti 4.1 4 4.2, con richiamo a Cass., S.U., 30 ottobre 2008, n. 26019), che non ammettono sanatoria perché tali da comportare l’emanazione di pronunce inutili, se non anche fuorvianti rispetto ad una loro possibile idoneità ad influire nei rapporti riguardanti altri, ricorrendo l’esigenza di «salvaguardare l’ordinamento dal disvalore ‘di sistema’ costituito dall’emissione di sentenze inutiliter datae » (Cass., S.U., 4248/2016 cit.).
Infine, per completezza, si osserva che nessun rilievo può avere il fatto che RAGIONE_SOCIALE, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, possa
giovarsi della difesa dell’Avvocatura dello Stato, a titolo di patrocinio c.d. autorizzato.
RAGIONE_SOCIALEC. ha esteso la regola di sanatoria di cui all’art. 4 della legge n. 260 del 1958 anche ai casi in cui sia evocato un giudizio un ente del tutto diverso da quello legittimato, purché entrambi siano soggetti al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (Cass. 15 febbraio 2011, n. 3709), quale è COGNOME e poi anche COGNOME (art. 10, co. 7-bis, d.l. n. 210 del 2015 conv. con mod. in legge n. 21 del 2016).
Tale regime ricorre altresì nei casi di notifica ad ente non statale soggetto al patrocinio c.d. autorizzato, ipotesi per la quale – quanto alle notificazioni nelle controversie in materia di lavoro – è prevista l’equiparazione dei suddetti enti alle amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 415, comma 7, cod. proc. civ. (Cass. 29 luglio 2008, n. 20582).
Peraltro, è pacifico che l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 cit. in base al principio dell’effettività del contraddittorio, non può in alcun modo comportare la ‘stabilizzazione’ del rapporto processuale nei confronti del reale destinatario degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (vedi, per tutte: Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8516) e di converso nei riguardi anche dell’ente erroneamente evocato (v. per analogo ragionamento, pur nella diversità del caso, Cass., 9 novembre 2021, n. 32938).
Vale a dire che, mentre quando l’errore riguardi solo l’organo citato in giudizio, esso ha la natura di una mera irregolarità (tra le molte, Cass. 3 marzo 2021, n. 5819; v. anche le pronunce citate di seguito, sull’evocazione errata di
un Ministero nell’agire contro lo Stato), quando invece l’errore riguardi anche una diversa soggettività, esso non può mai comportare una qualche ‘stabilizzazione’ del processo anche verso la parte che proprio non doveva venire evocata in giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, non si può quindi ragionare in termini di sanatoria anche se le P.A. presso le quali i lavoratori provenienti da RAGIONE_SOCIALE sono stati assunti fossero anch’esse soggette al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Infatti, sulla base di quanto appena detto, proprio perché quando sia evocato un certo soggetto pubblico che non sia parte del rapporto non si realizza alcuna ‘stabilizzazione’ del processo nei suoi riguardi, non avrebbe alcun senso un rilievo in sede di legittimità di un’ipotetica possibilità di remissione in termini a fini sananti ad opera del giudice di primo o di secondo grado.
Del resto, neppure ricorrono le speciali ragioni di salvaguardia di un’impugnazione a termini decadenziali vincolati, cui Cass., S.U., 8516/2012 cit. ha esplicitamente riconnesso l’applicazione del sistema sanante, con effetto di remissione in termini, nei riguardi della P.A. non evocata in giudizio.
Così come non ricorre il particolare caso dell’azione contro lo Stato svolta evocando il Ministero non pertinente, idonea viceversa RAGIONE_SOCIALE ‘stabilizzazione’ del processo, stante il trattarsi in quell’evenienza di un mero errore sull’organo evocato in giudizio (Cass. 15 aprile 2024, n. 10074; Cass., S.U., 27 novembre 2018, n. 30649; Cass. 26 giugno 2013, n. 16104).
In definitiva, la rilevazione del difetto di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE comporta la chiusura in rito della controversia.
Trattandosi poi di presupposto processuale immanente all’intero giudizio ed i cui dati sono tratti dagli atti stessi del giudizio, la pronuncia rispetto ad esso non realizza alcun novum che imponga di sollecitare previamente il contraddittorio (Cass. S.U. 15 dicembre 2015, n. 25208; Cass. 30 aprile 2011, n. 9591).
Va quindi pronunciata la cassazione senza rinvio, perché la domanda non poteva essere proposta (art. 382, u.c., c.p.c., v. Cass., S.U., 9 febbraio 2012, n. 1912).
Dovendosi ridefinire le spese di tutti i gradi, la chiusura del giudizio sulla base di rilievo officioso giustifica la compensazione per le fasi di merito e la condanna della parte soccombente RAGIONE_SOCIALE refusione di esse solo per quanto riguarda il giudizio di cassazione.
La cassazione della sentenza esclude che siano integrati i presupposti di cui all’art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio dei gradi di merito.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della