Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33028 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
nei termini evidenziati dalle sentenze nn. 731/1996 e 760/1998 del TAR e dalla sentenza n. 6759/2008 del Consiglio di Stato; con tali decisioni era stato annullato il provvedimento del CORECO di annullamento della delibera n. 1019/1982 della RAGIONE_SOCIALE che aveva esteso, per le parti compatibili, il trattamento giuridico ed economico previsto dall’ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, stipulato ai sensi dell’art. 48 legge 833/1978 ed approvato con DPR n. 22.10.1981, al personale laureato non medico operante nei consultori.
Ha rilevato che non si era verificato il presupposto della perdita della prestazione previdenziale ed ha pertanto ritenuto che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria non aveva iniziato a decorrere ed ha condiviso la decisione del Tribunale, che si era limitato ad accertare la potenzialità lesiva della condotta omissiva.
Ha ritenuto non provato da parte dell’RAGIONE_SOCIALE il versamento in busta paga di somme a copertura della contribuzione omessa e il versamento di somme indebite da portare in compensazione, ed ha comunque rilevato che il danno lamentato consiste nella perdita del trattamento di quiescenza o nella corresponsione del medesimo in misura minore rispetto a quella dovuta rispetto all’intero periodo di lavoro.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia, violazione e falsa applicazione dell’art. 37 cod. proc. civ., nonché dell’art. 45, comma 17 del d.lgs. n. 80/98 dell’art. 69, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2 del Codice di Giustizia Contabile adottato con legge n. 124 del 7 agosto 2016, per non aver il giudice a quo rilevato il difetto di giurisdizione; violazione dell’art. 111 comma 6 Cost. per omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo o della Corte dei conti; evidenzia che la pretesa della lavoratrice è interamente collocata nel periodo ante 1998.
Lamenta l’apparenza, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, essendosi la Corte territoriale limitata a riportare la sentenza di primo grado senza svolgere autonome valutazioni.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 502/92, dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 39/2006 e dell’art. 6, comma 1 della legge n. 724/1994; difetto di motivazione.
Critica la sentenza impugnata per non avere rilevato il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE.
Lamenta l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE; evidenzia che le questioni erano in massima parte da collocare in epoca antecedente alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE; evidenzia il mancato riferimento a fonti normative e l’acritico richiamo della sentenza di primo grado.
Deduce la violazione dell’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 39/2006 e dell’art. 6, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 724/1994.
Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il fenomeno che aveva riguardato le gestioni liquidatorie e le nuove ASL è qualificabile come fusione per incorporazione, risultando le ASL provinciali come soggetti di nuova istituzione.
Con la terza censura il ricorso denuncia erronea interpretazione degli artt. 12 e 48 dell’ACN 23.3.2005, nonché dell’art. 1 del D.P.R. 22.10.1981, dell’art. 48 legge n. 833/1978 e dell’art. 12 delle preleggi.
Deduce che l’ACN ed il DPR 22.10.1981 riguardano solo i medici specialisti, evidenziando che nell’interpretazione dei contratti collettivi i criteri di ermeneutica contrattuale sono governati dal principio di gerarchia e che il criterio dell’interpretazione letterale prevale sugli altri criteri.
Con il quarto mezzo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 2116 e dell’art. 1227 cod. civ.
Sostiene che la COGNOME poteva proporre l’azione risarcitoria entro 10 anni dalla prescrizione dei contributi.
Evidenzia che la COGNOME, a differenza di altre colleghe, non aveva agito in giudizio per il riconoscimento della subordinazione; insiste nel sostenere che l’art. 48 dell’ACN si applica solo ai medici.
Aggiunge che il termine decennale di prescrizione dell’azione risarcitoria, che può essere proposta dalla maturazione della prescrizione dei contributi, era decorso, e che non avendo la lavoratrice inviato all’Istituto previdenziale alcuna nota interruttiva del termine di prescrizione, aveva colposamente concorso alla causazione del danno.
Lamenta l’omessa o apparente motivazione, in assenza di una specifica analisi del caso concreto.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione della legge n. 335/95.
Sostiene che l’obbligo contributivo poteva sorgere solo dal 1.1.1996, data dalla quale ha avuto effetto l’istituzione della RAGIONE_SOCIALE separata.
Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 9 comma 3, lettera b) d.l. n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022, per non avere la Corte territoriale dichiarato l’improcedibilità della domanda.
Critica la sentenza impugnata per avere omesso di considerare il termine per la regolarizzazione del versamento dei contributi omessi è stato prorogato al 31.12.2022 dall’art. 9, comma 3, lett. b) del d.l. n. 228/2021, conv. dalla legge n. 15/2022, che ha introdotto il comma 10ter nell’art. 3 legge n. 335/1995.
Evidenzia che all’epoca della proposizione della domanda tale termine non era ancora spirato e che pertanto non era decorso il termine di prescrizione.
Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.; motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria.
Insiste nel sostenere il carattere apparente, carente, insufficiente e contraddittorio della motivazione, soprattutto riguardo alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva.
Con l’ottavo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché dell’art. 13 del DPR 115/2002 e dell’art. 24 Cost., per la mancata compensazione delle spese di lite.
Il ricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità.
Il fatto che alcuni motivi siano articolati in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
Il primo motivo è infondato.
In via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione -posta dal primo motivo del ricorso principale – in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito del le materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la
contro
versia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, – e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive – nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti. (Cass. Sez. U., 19/06/2017, n. 15057).
Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che l’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo di rapporto successivo al 30.6.1998, ove risulti sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversi relative ad atti anteriori al 30 giugno 1998, che tuttavia producano tali effetti anche oltre tale data (Cass. S.U. n. 18671/2019).
Nel caso di specie sussiste dunque la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che nel periodo al quale si riferiscono le pretese risarcitorie la lavoratrice era legata alla RAGIONE_SOCIALE da un rapporto convenzionale ed ha adito il giudice ordinario in costanza di rapporto di lavoro protrattosi dopo il 30.6.1998; ha dunque agito per ottenere il risarcimento del danno pensionistico da omesso versamento contributivo per gli anni dal 1987 al 1995, imputandolo al datore di lavoro.
Le censure relative all’omessa, apparente insufficiente o contraddittoria motivazione contenute nel primo, nel secondo, nel quarto e nel settimo motivo sono infondate.
Deve innanzitutto rammentarsi che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Nel caso di specie la motivazione non è omessa né apparente, avendo la sentenza impugnata esplicitato in modo sintetico, ma chiaro ed esaustivo, le ragioni della decisione.
La Corte territoriale ha infatti escluso la giurisdizione della Corte dei conti in quanto la controversia attiene al risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi, e non al diritto o alla misura della pensione, ed ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’inadempimento contrattuale si è protratto oltre l’anno 1998; ha pertanto ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario.
Ha rilevato che l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE si era protratto ben oltre il 1994 ed ha distinto la prescrizione dei contributi dalla prescrizione dell’azione risarcitoria per l’omesso versamento dei medesimi, osservando che il lavoratore può agire in giudizio quando matura la prescrizione dei contributi omessi; ha poi escluso la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria fino a quando non si verifichi la perdita della prestazione previdenziale.
Ha inoltre evidenziato che l’obbligazione risarcitoria azionata in giudizio dalla ricorrente per l’omessa contribuzione in relazione al periodo dal 1987 al 1995 era sorta per effetto della delibera della ASL di RAGIONE_SOCIALE n. 1019/82, che aveva esteso al personale operante nei consultori il trattamento giuridico ed economico previsto dall’ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali; h a fatto applicazione del principio di non discriminazione nei termini
evidenziati dalle sentenze nn. 731/1996 e 760/1998 del TAR e dalla sentenza n. 6759/2008 del Consiglio di Stato, evidenziando che con tali decisioni era stato annullato il provvedimento del CORECO di annullamento della delibera n. 1019/1982 della RAGIONE_SOCIALE che aveva esteso, per le parti compatibili, il trattamento giuridico ed economico previsto dall’ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, stipulato ai sensi dell’art. 48 legge 833/1978 ed approvato con DPR n. 22.10.1981, al personale laureato non medico operante nei consultori.
La Corte territoriale ha dunque effettuato specifiche valutazioni riguardo a tutte le questioni dedotte in giudizio (giurisdizione, legittimazione passiva della ASL, prescrizione dell’azione risarcitoria e fondatezza della pretesa).
Questa Corte ha peraltro chiarito che la mancata indicazione delle norme di legge non determina il vizio di omessa motivazione, essendo sufficiente che dal complesso delle argomentazioni svolte emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione (Cass. n. 766/2013; Cass. n. 27890/2008).
12. Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione, in conformità ai principi espressi da questa Corte (v. Cass. n. 9678/2003), secondo cui a seguito della soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502/1992, che ha istituito le RAGIONE_SOCIALE, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della legge n. 724 de 1994, e 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si è verificata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, sicché deve escludersi, in relazione ai debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle RAGIONE_SOCIALE.
Nel richiamare tali principi, questa Corte ha evidenziato che il suddetto orientamento concerne i rapporti di debito-credito sorti con le RAGIONE_SOCIALE prima della loro soppressione (Cass. n. 24816/2022); ha inoltre rammentato che le istituite RAGIONE_SOCIALE subentrano nella titolarità dei rapporti di lavoro destinati a continuare con esse, nonché nelle questioni relative alle procedure concorsuali negli ambiti delle soppresse USL, fra cui vanno ricomprese quelle concernenti la richiesta del sanitario di corretto inquadramento e ricostruzione della carriera ai fini economici, con la conseguenza che, in questa eventualità, sussiste la legittimazione passiva delle citate RAGIONE_SOCIALE (ha sul punto richiamato Cass. n. 6287/2011) ed ha pertanto affermato che, con riferimento ai rapporti negoziali posti in essere dalle disciolte RAGIONE_SOCIALE e per il periodo fino al dicembre 1994, le RAGIONE_SOCIALE sono titolari della legittimazione passiva quanto alle controversie relative alla ricognizione di tali rapporti, al loro inquadramento ed alla carriera del medico, ma non con riferimento al pagamento dei debiti ad essi correlati.
Ha dunque ritenuto il difetto di legittimazione passiva di un’RAGIONE_SOCIALE in ordine ‘alla parte della domanda concernente le conseguenze economiche dell’accertamento richiesto e la regolarizzazione contributiva’, sul presupposto che tali richieste, ove accolte, avrebbero comportato il sorgere di un debito di natura retributiva o contributiva a carico dell’RAGIONE_SOCIALE con riferimento a rapporti sorti con le soppresse RAGIONE_SOCIALE ed al periodo fino al 31 dicembre 1994.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE per la domanda risarcitoria relativa al mancato versamento dei contributi fino al 31.12.1994, non è dunque conforme a tali principi.
Infatti, l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla COGNOME per il danno da omissione contributiva relativo al periodo dal 1.3.1987 al 31.12.1994 comporterebbe, in caso di danno pensionistico, un debito risarcitorio quale conseguenza economica del rapporto sorto con la soppressa RAGIONE_SOCIALE fino al 31 dicembre 1994.
13. Il terzo ed il quinto motivo sono inammissibili.
Le censure, nel sostenere che l’art. 48 dell’ACN non si presta ad un’interpretazione estensiva e nel prospettare che la RAGIONE_SOCIALE dal 1992 aveva riconosciuto a tutto il personale laureato non medico il medesimo trattamento retributivo e contributivo previsto per i medici, mentre la RAGIONE_SOCIALE Separata è stata istituita solo dal 1996, non si confrontano in alcun modo con la sentenza impugnata, che ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria per l’omesso versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dei contributi omessi dal 1987 al 1995.
La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell’obbligo contributivo della ASL già alla data di stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in forza delle sentenze del TAR n. 731/1996 e n. 760/1998 e nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6759/2008.
La Corte territoriale ha in particolare evidenziato che dette pronunce avevano annullato il provvedimento del CORECO, che aveva a sua volta annullato la delibera della ASL di RAGIONE_SOCIALE n. 1019/82, la quale aveva esteso al personale operante nei consultori il trattamento giuridico ed economico previsto dall’ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, in applicazione del principio di non discriminazione.
La sentenza impugnata ha inoltre ritenuto indimostrato il pagamento della contribuzione omessa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
14. Il quarto motivo è infondato.
La sentenza impugnata è conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell’inadempienza contri butiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all’art. 2946 cod. civ., sia che si tratti di lavoratore subordinato, sia che si tratti di lavoratore autonomo (Cass. n. 35162/2023).
Non rileva dunque la questione del mancato invio di atti interruttivi della prescrizione, nei termini prospettati dalla censura.
15. Il sesto motivo è inammissibile.
La censura fa leva sull’art. 3, comma 10ter della legge n. 335/1995, introdotto dal d.l. n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022, che si riferisce agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla RAGIONE_SOCIALE Separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335, decorrenti dal 1.1.1996; tali disposizioni non sono dunque conferenti rispetto alle domande proposte nel presente giudizio, riguardanti il risarcimento del danno per l’omessa contribuzione nel periodo dal 1987 al 1995.
16. L’ottavo motivo è inammissibile.
Va infatti rammentato che la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa ( ex multis : Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020), e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 c od. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008).
In conclusione, va accolto il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, mentre vanno disattese le altre censure.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fino al 31.12.1994.
Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate.
La Corte accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, disattese le altre censure; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fino al 31.12.1994; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 20 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME