Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6762 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Legale territoriale RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, quali eredi di NOME rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Venafro, INDIRIZZO
-controricorrenti –
Oggetto:
buoni postali fruttiferi
avverso la sentenza n. 202/2020, RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Campobasso, pubblicata il 18.6.2020, notificata il 19.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 702 c.p.c. è stata convenuta sia la RAGIONE_SOCIALE e sia la società RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Isernia per il rimborso di € 28.404 oltre accessori e conseguenti, quali interessi non corrisposti sui titoli acquistati. Nella fattispecie trattasi di due buoni postali fruttiferi RAGIONE_SOCIALEa serie “O” emessi 15.12.1982 dall’ufficio postale di Venafro (IS) di cui il primo del valore nominale di £ 1.000.000 RAGIONE_SOCIALEa serie “O” n.001025 e l’altro del valore nominale di £ 2.000.000 RAGIONE_SOCIALEa serie “O” n.000030. A titolo di differenza, pertanto, è stato preteso il pagamento RAGIONE_SOCIALEa ulteriore somma di € 28.404 tenuto conto di quanto già riscosso. Si costituiva la società convenuta deducendo l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande in fatto e diritto in quanto tali suddetti titoli appartenenti al debito pubblico erano e sono disciplinati da norme di legge e non dalle parti in causa, quindi, da disposizioni imperative.
-Con ordinanza n. 473/2013 del 29.9.2014 il Tribunale di Isernia accoglieva le domande svolte e condannava RAGIONE_SOCIALE, in solido con RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, alla somma di € 28.404.
–RAGIONE_SOCIALE e con intervento incidentale adesivo RAGIONE_SOCIALE hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso che con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello.
-Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
in applicazione RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida e, comunque per ordine logico, sussisteva difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, poiché la titolarità dei buoni Postali era stata attribuita al MEF con l’art. 5, comma 3, l. n. 269/2003 e successivo decreto attuativo del 5.12.2003, del medesimo RAGIONE_SOCIALE; b) le contestazioni da parte di RAGIONE_SOCIALE sul punto avevano natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio ed, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
l’ intervento incidentale adesivo di RAGIONE_SOCIALE era inammissibile; ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve l’ordinanza era stata notificata a RAGIONE_SOCIALE il 7.10.2004 ed ex art. 704 quater, comma 1, c.p.c. il gravame doveva essere proposto entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione o notificazione;
la domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE era stata adesivamente proposta a quella spiegata dall’appellante principale CDP con comparsa di costituzione depositata il 4.5.2015, ed era, quindi, fuori termine.
–RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con un unico motivo.
Figliolini NOME, NOME, NOME NOME, NOME E NOME, quali eredi di NOME hanno presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
6. -Con il primo motivo: Violazione degli artt. 100, 101 e 102 c.p.c. ed art. 5, comma 3, l.n. 269/2003 e D.M. attuativo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 5.12/.2003 in riferimento all’art. 360 c.p.c. La sentenza impugnata è viziata per violazione degli artt. 100 e 101 e 102 c.p.c. in materia di difetto di legittimazione passiva e di
principio del contraddittorio e di litisconsorzio necessario per aver qualificato i buoni postali fruttiferi quali titoli di Stato e, quindi, rilevato la legittimazione passiva del contenzioso in capo al RAGIONE_SOCIALE, che non ha mai partecipato al giudizio, e di conseguenza per aver rilevato il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma di aver omesso di pronunciare conseguentemente analogo difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE; infatti, se legittimato passivamente è il RAGIONE_SOCIALE per i titoli di Stato il giudizio si sarebbe dovuto svolgere anche nei confronti di detto RAGIONE_SOCIALE e se vi è difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE per i titoli di Stato vi è, altresì, difetto di legittimazione passiva per gli stessi presupposti normativi ed i medesimi motivi anche di RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di buoni fruttiferi postali passati per legge al debito pubblico e la cui titolarità è attribuita al NOME.
6.1 -La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza. La Corte di merito ha accolto l’appello su un unico motivo di gravame RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che era limitato alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva del solo appellante. La contestazione sulla legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è oggetto del gravame RAGIONE_SOCIALE ‘intervento incidentale adesivo ritenuto inammissibile per scadenza dei termini previsti dall’art. 704 quater, comma 1, c.p.c. Su tale unica motivazione la ricorrente non svolge alcuna censura.
-Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida
in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione