Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5368  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19228/2023 R.G. proposto da: COGNOME  NOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo rappresentante legale p.t.,  INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); EMAIL, EMAIL);
-controricorrente- avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  SASSARI  n.  167/2023 depositata il 21/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva davanti al Giudice di Pace di Sassari RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, rappresentando in fatto di avere stipulato nel maggio 2008 con la RAGIONE_SOCIALE (in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE) un contratto di finanziamento da estinguersi mediante la cessione del quinto della pensione mensile, deduceva: a) l’illegittimità delle commissioni previste alla lettera a) del contratto, a favore di RAGIONE_SOCIALE, e delle commissioni di cui alla lett. c) e d) previste a favore di RAGIONE_SOCIALE; b) la mancanza di giustificazione causale concreta (i costi erano giustificati con voci impossibili, illogiche e ripetitive); c) il grave squilibrio tra interessi e costi accessori e quindi la vessatorietà ex artt. 33 e 34 cod. cons. delle suddette clausole; d) la violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza. Per tali ragioni chiedeva, in via principale, che il giudice condannasse RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ognuna per la quota incassata, o in solido) alla restituzione della somma di euro 4.202,55 o di quella giudizialmente accertata, oltre agli interessi, e, in via subordinata, che RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE o in solido entrambe fossero condannate a rimborsarle i costi sostenuti per il finanziamento a seguito della estinzione anticipata del mutuo proporzionalmente al periodo di cinque anni per un totale di euro 3.301,27 o della somma diversamente accertata, al netto degli accessori.
RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’infondatezza delle domande attoree e il suo  difetto  di  legittimazione  passiva,  essendo  mera  mandataria della mutuante RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE  si  costituiva  in  giudizio  contestando nel merito la domanda dell’attrice.
Il Giudice di Pace di Sassari, con sentenza n. 436/2021, accoglieva la  domanda  principale  per  mancanza  di  giustificazione  causale concreta  dei  costi  accessori  e  per  squilibrio  tra  le  prestazioni, condannando in solido entrambe le convenute alla restituzione  in favore dell’attrice della somma di euro 4.022,55, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo.
All’esito del giudizio di appello promosso da RAGIONE_SOCIALE che si doleva solo della condanna <> (così p. 5 della sentenza), il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 167/2023, pubblicata in data 21/02/2023, ha accolto l’impugnazione, ritenendo RAGIONE_SOCIALE priva di legittimazione passiva, non essendo la stessa l’ accipiens delle somme di cui era stata chiesta la restituzione, come emergeva dall’art. 6 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale la mutuataria in sede di liquidazione del RAGIONE_SOCIALE autorizzava la cessionaria (RAGIONE_SOCIALE) a trattenere sul valore attualizzato del mutuo proprio le commissioni di cui trattasi (lettere B, C e D del frontespizio); ha precisato di non condividere la tesi dell’appellata che insisteva per estendere la legittimazione passiva a RAGIONE_SOCIALE per l’esigenza di tutelare il contraente più debole, <>; per mera completezza ha osservato che dalla documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace nel giudizio d’appello, si evinceva che RAGIONE_SOCIALE era rimasta estranea alle vicende dell’estinzione anticipata e che <>.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 La  ricorrente  si  duole  della  violazione  e  falsa  applicazione dell’art.  2033  cod.civ.,  in  relazione  all’art.  360,  1°  comma,  n.  3, cod.proc.civ.
Pur  corrispondendo  al  vero  che  le  rate  di  pagamento  del  mutuo erano  state  versate  ad  RAGIONE_SOCIALE,  la  ricorrente sostiene che <>.
La sua tesi è dunque che il tribunale abbia deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è l’ accipiens sostanziale il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito e non il delegato all’incasso.
Che  RAGIONE_SOCIALE  fosse  solo  delegata  all’incasso emergeva -a  suo  dire -:  a)    dall’art.  9    ove  era  previsto espressamente  che  <> e  dall’art.  6,  lett.  c)  e  lett.  d)  che  prevedeva  le  commissioni  per l’intermediario (RAGIONE_SOCIALE ) e per l’agente o  mediatore (operante per RAGIONE_SOCIALE); b) dal comportamento processuale di RAGIONE_SOCIALE  che non aveva mai eccepito in modo specifico ex
art.  115  cod.proc.civ.  di  non  aver  incassato  le  somme,  oggetto della domanda restitutoria.
2) Il motivo è fondato.
Il tribunale, ritenendo legittimato passivo dell’azione di cui all’art. 2033 cod.civ. solo il soggetto effettivamente creditore delle somme pretese  a  titolo  restitutorio  (c.d. accipiens materiale)  e  non  chi aveva  agito  come  suo  rappresentante  all’incasso  (c.d. accipiens sostanziale), non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte.
Il tribunale infatti ha riconosciuto ed accertato che le somme oggetto della domanda restitutoria non sono mai state corrisposte direttamente all’odierna resistente, ma ha confermato che le stesse le erano destinate, errando di conseguenza, essendo RAGIONE_SOCIALE l’ accipiens sostanziale delle somme pretese, quando ha negato la sua legittimazione passiva, richiamando l’art. 6 delle condizioni generali di contratto e affermando che esso prevedeva che la mutuataria in sede di liquidazione del RAGIONE_SOCIALE autorizzasse la cessionaria (RAGIONE_SOCIALE) a trattenere sul valore attualizzato del mutuo proprio le commissioni di cui trattasi (lettere B, C e D del frontespizio), aggiungendo che <>.
Coglie, dunque, nel segno la ricorrente che, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui <> (Cass. 23/02/2021, n. 4862) con conseguente legittimazione passiva esclusivamente in capo a colui nella cui sfera giuridica confluiranno le somme ripetibili, anche se riscosse da altri in sua vece (Cass. 28/02/2024, n. 5268; Cass. 06/04/2011, n. 7871), lamenta che il tribunale l’abbia disattesa, attribuendo esclusivamente rilievo al fatto che le somme oggetto della pretesa restitutoria non fossero state versate nelle mani dell’odierna resistente, pur riconoscendo che esse le erano destinate.
 Alla  fondatezza  nei  suicidati  termini  del  motivo  consegue l’ accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza ,  con rinvio al Tribunale di Sassari, che in diversa  composizione  procederà  a  nuovo  esame,  e  provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Sassari, in diversa composizione.
Così  deciso  nella  Camera  di  Consiglio  del  17  gennaio  2025  dalla