Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19228/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo rappresentante legale p.t., COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); EMAIL, EMAIL);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 167/2023 depositata il 21/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva davanti al Giudice di Pace di Sassari RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, rappresentando in fatto di avere stipulato nel maggio 2008 con la RAGIONE_SOCIALE (in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE) un contratto di finanziamento da estinguersi mediante la cessione del quinto della pensione mensile, deduceva: a) l’illegittimità delle commissioni previste alla lettera a) del contratto, a favore di RAGIONE_SOCIALE, e delle commissioni di cui alla lett. c) e d) previste a favore di RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE; b) la mancanza di giustificazione causale concreta (i costi erano giustificati con voci impossibili, illogiche e ripetitive); c) il grave squilibrio tra interessi e costi accessori e quindi la vessatorietà ex artt. 33 e 34 cod. cons. delle suddette clausole; d) la violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza. Per tali ragioni chiedeva, in via principale, che il giudice condannasse RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (ognuna per la quota incassata, o in solido) alla restituzione della somma di euro 4.202,55 o di quella giudizialmente accertata, oltre agli interessi, e, in via subordinata, che RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE o in solido entrambe fossero condannate a rimborsarle i costi sostenuti per il finanziamento a seguito della estinzione anticipata del mutuo proporzionalmente al periodo di cinque anni per un totale di euro 3.301,27 o della somma diversamente accertata, al netto degli accessori.
RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’infondatezza delle domande attoree e il suo difetto di legittimazione passiva, essendo mera mandataria della mutuante RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando nel merito la domanda dell’attrice.
Il Giudice di Pace di Sassari, con sentenza n. 436/2021, accoglieva la domanda principale per mancanza di giustificazione causale concreta dei costi accessori e per squilibrio tra le prestazioni, condannando in solido entrambe le convenute alla restituzione in favore dell’attrice della somma di euro 4.022,55, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo.
All’esito del giudizio di appello promosso da RAGIONE_SOCIALE che si doleva solo della condanna <> (così p. 5 della sentenza), il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 167/2023, pubblicata in data 21/02/2023, ha accolto l’impugnazione, ritenendo RAGIONE_SOCIALE S.p.A. priva di legittimazione passiva, non essendo la stessa l’ accipiens delle somme di cui era stata chiesta la restituzione, come emergeva dall’art. 6 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale la mutuataria in sede di liquidazione del prestito autorizzava la cessionaria (RAGIONE_SOCIALE a trattenere sul valore attualizzato del mutuo proprio le commissioni di cui trattasi (lettere B, C e D del frontespizio); ha precisato di non condividere la tesi dell’appellata che insisteva per estendere la legittimazione passiva a RAGIONE_SOCIALE per l’esigenza di tutelare il contraente più debole, <>; per mera completezza ha osservato che dalla documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace nel giudizio d’appello, si evinceva che RAGIONE_SOCIALE era rimasta estranea alle vicende dell’estinzione anticipata e che <>.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Pur corrispondendo al vero che le rate di pagamento del mutuo erano state versate ad RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente sostiene che <>.
La sua tesi è dunque che il tribunale abbia deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è l’ accipiens sostanziale il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito e non il delegato all’incasso.
Che RAGIONE_SOCIALE fosse solo delegata all’incasso emergeva -a suo dire -: a) dall’art. 9 ove era previsto espressamente che <> e dall’art. 6, lett. c) e lett. d) che prevedeva le commissioni per l’intermediario (Figenpa S.p.A. RAGIONE_SOCIALE e per l’agente o mediatore (operante per RAGIONE_SOCIALE); b) dal comportamento processuale di RAGIONE_SOCIALE che non aveva mai eccepito in modo specifico ex
art. 115 cod.proc.civ. di non aver incassato le somme, oggetto della domanda restitutoria.
2) Il motivo è fondato.
Il tribunale, ritenendo legittimato passivo dell’azione di cui all’art. 2033 cod.civ. solo il soggetto effettivamente creditore delle somme pretese a titolo restitutorio (c.d. accipiens materiale) e non chi aveva agito come suo rappresentante all’incasso (c.d. accipiens sostanziale), non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte.
Il tribunale infatti ha riconosciuto ed accertato che le somme oggetto della domanda restitutoria non sono mai state corrisposte direttamente all’odierna resistente, ma ha confermato che le stesse le erano destinate, errando di conseguenza, essendo RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE l’ accipiens sostanziale delle somme pretese, quando ha negato la sua legittimazione passiva, richiamando l’art. 6 delle condizioni generali di contratto e affermando che esso prevedeva che la mutuataria in sede di liquidazione del prestito autorizzasse la cessionaria (RAGIONE_SOCIALE a trattenere sul valore attualizzato del mutuo proprio le commissioni di cui trattasi (lettere B, C e D del frontespizio), aggiungendo che <>.
Coglie, dunque, nel segno la ricorrente che, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui <> (Cass. 23/02/2021, n. 4862) con conseguente legittimazione passiva esclusivamente in capo a colui nella cui sfera giuridica confluiranno le somme ripetibili, anche se riscosse da altri in sua vece (Cass. 28/02/2024, n. 5268; Cass. 06/04/2011, n. 7871), lamenta che il tribunale l’abbia disattesa, attribuendo esclusivamente rilievo al fatto che le somme oggetto della pretesa restitutoria non fossero state versate nelle mani dell’odierna resistente, pur riconoscendo che esse le erano destinate.
Alla fondatezza nei suicidati termini del motivo consegue l’ accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio al Tribunale di Sassari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Sassari, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2025 dalla