Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20046 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20046 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5658/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO) INDIRIZZO,, RAGIONE_SOCIALE lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché nel contradditorio di PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBICA PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI PALERMO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 23/2022 depositata il 28/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in riforma del decreto del Tribunale di Palermo n.3792 del 2019, ha annullato la decisione disciplinare adottata dal RAGIONE_SOCIALE il 17 gennaio 2018 nei confronti di NOME COGNOME, irrogativa RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione per otto mesi per avere lo stesso richiesto in più occasioni la vidimazione di parcelle aventi ad oggetto studi RAGIONE_SOCIALEci a supporto di un parco fotovoltaico costituito da due impianti denominati ‘Ficodindia’ e ‘Girasole’ in Comune di Centuripe (EN), realizzati da altro geologo, NOME COGNOME, per incarico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello ha motivato l’annullamento osservando che NOME COGNOME aveva chiesto la vidimazione RAGIONE_SOCIALEe parcelle affermando di avere ricevuto l’incarico professionale da NOME COGNOME e dall’ingegner NOME COGNOME in relazione ad incarichi che
questi ultimi a loro volta avevano ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE; che l’affermazione era coerente con quella contenuta nella relazione illustrativa a corredo RAGIONE_SOCIALE richiesta di vidimazione RAGIONE_SOCIALEe parcelle, secondo cui gli studi RAGIONE_SOCIALEci erano stati eseguiti e consegnati a NOME COGNOME; che lo COGNOME non aveva affermato di aver avuto l’incarico dalla RAGIONE_SOCIALE ‘avendo affermato di aver collaborato con il COGNOME nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che la circostanza che gli elaborati tecnici presentati al Comune e all’ufficio del Genio civile fossero firmati solo dal COGNOME non poteva smentire che alla redazione di tali elaborati avesse partecipato lo COGNOME; che la circostanza non era neppure smentita dalla dichiarazione RAGIONE_SOCIALE società di aver conferito l’incarico al COGNOME e di aver pagato solo a quest’ultimo il relativo compenso; che l’unico elemento in astratto determinativo RAGIONE_SOCIALE conclusione per cui lo COGNOME si era appropriato RAGIONE_SOCIALE prestazione del COGNOME era dato proprio dalle dichiarazioni di quest’ultimo all’RAGIONE_SOCIALE in occasione RAGIONE_SOCIALE sua audizione del 12 gennaio 2012, ma che, in concreto, tale elemento perdeva di significato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘evidente conflitto di interessi tra il COGNOME e lo COGNOME dato che questi aveva già presentato le parcelle per la vidimazione e aveva già presentato all’RAGIONE_SOCIALE un esposto contro il COGNOME e chiesto che venisse aperto a carico di quest’ultimo un procedimento disciplinare per abusiva utilizzazione degli elaborati oggetto RAGIONE_SOCIALEe parcelle; che, inoltre, lo COGNOME aveva documentato di essere in possesso degli elaborati relativi agli studi RAGIONE_SOCIALEci per i quali aveva richiesto la vidimazione RAGIONE_SOCIALEe parcelle; e che, ancora, risultava documentato uno scambio di corrispondenza tra la RAGIONE_SOCIALE e lo COGNOME con cui la prima, in data 29 marzo 2011, aveva sollecitato l’emissione di due fatture per ‘relazione RAGIONE_SOCIALEca geomorfologica’ e per ‘redazione di strumenti urbanistici per l’impianto fotovoltaico
in progetto (…) in Comune di Centuripe’, relative all’impianto Ficodindia e all’impianto Girasole;
2.per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza in epigrafe ricorre il RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE ricorre a propria volta in via incidentale. NOME COGNOME resiste con controricorso;
il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria;
4.l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria;
la Procura Generale RAGIONE_SOCIALE la Corte di Appello di Palermo è rimasta intimata;
considerato che:
1.con il primo motivo del ricorso principale vengono dedotte ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1, n.3, c.p.c.’. Si legge nella sentenza che la Corte di Appello ha valutato ‘prioritariamente il motivo di appello con il quale l’odierno appellante contesta nel merito la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare allo stesso contestato’. Deduce il RAGIONE_SOCIALE che in realtà un tale ‘motivo di appello non è rinvenibile nell’atto di appello del dott. geol. COGNOME‘;
il motivo è infondato. Il motivo di appello E), riprodotto nel controricorso RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, contiene la contestazione sul merito RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare, in RAGIONE_SOCIALE alla quale la Corte di Appello ha deciso nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. Si legge nel testo del riprodotto motivo di appello che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto limitarsi a valutare gli onorari richiesti nelle parcelle ai fini RAGIONE_SOCIALE vidimazione RAGIONE_SOCIALEe parcelle ‘senza entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE vicenda’ e che tuttavia, ‘essendovi entrato’, avrebbe dovuto ‘compiere una istruttoria seria e completa’ invece di affermare, ‘senza godere del minimo elemento, che le opere per le quali il Dottor COGNOME pretendeva di essere pagato erano state redatte
da altro professionista senza considerare che le fatture erano state richieste espressamente dai destinatari. La società RAGIONE_SOCIALE, infatti, il 29 marzo 2011 aveva inviato e -mail al ricorrente chiedendogli la fatturazione RAGIONE_SOCIALEe relazioni RAGIONE_SOCIALEche (…). Quest’ultimo documento sul quale né l’RAGIONE_SOCIALE né il RAGIONE_SOCIALE né tantomeno il Tribunale si sono pronunciati è solo uno degli elementi che fa presumere in capo al AVV_NOTAIOe COGNOME la stessa creazione e quindi la paternità RAGIONE_SOCIALEe relazioni RAGIONE_SOCIALEche in questione. In sostanza, il Dottor COGNOME non doveva e non poteva essere sanzionato per aver cercato di conseguire il proprio diritto alla vidimazione RAGIONE_SOCIALE parcella’;
3.con il secondo motivo del ricorso principale vengono dedotte ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1, n.4, c.p.c.’ per avere la Corte di Appello ritenuto, da un lato, di ‘dare valore di prova’ alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEo COGNOME in RAGIONE_SOCIALE al fatto che egli era stato incaricato di redigere gli elaborati e, dall’altro lato, di non poter dare valore alcuno alle dichiarazioni di NOME COGNOME secondo cui lo COGNOME ‘si era appropriato RAGIONE_SOCIALE‘opera altrui’ per ‘evidente conflitto di interessi’ del COGNOME rispetto allo COGNOME. La Corte di Appello -viene dedotto dal ricorrente -avrebbe quindi ‘valutato in maniera diversa due affermazioni entrambe di parte’;
4. il motivo non è fondato.
La Corte di Appello ha dato rilievo alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEo COGNOME precisando che alle stesse corrispondeva la produzione documentale, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME, degli elaborati oggetto RAGIONE_SOCIALEe parcelle. In sostanza il giudice di appello ha voluto evidenziare che la disponibilità degli elaborati era riconducibile al fatto che lo COGNOME ne era l’autore, come affermato dal medesimo COGNOME.
Non è ravvisabile alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. Si ricorda infatti che tale violazione sussiste se ‘il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (Cass. Sez. U. n . 20867 del 30/09/2020).
Nel caso di specie la Corte di Appello si è limitata a valutare, nell’ambito del proprio potere di prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), il materiale istruttorio;
5.con il terzo motivo del ricorso principale vengono dedotte ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1, n.4, c.p.c.’ , per avere la Corte di Appello errato nell’affermare, al paragrafo 29 RAGIONE_SOCIALE sentenza, che lo COGNOME aveva svolto la propria opera professionale per incarico del COGNOME, laddove invece, come emergeva dalle intestazioni RAGIONE_SOCIALEe parcelle e dalla relazione presentata dallo COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE, egli aveva dichiarato di avere svolto la propria attività per incarico non del solo COGNOME ma anche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
6.il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.), posto che il dedotto errore attiene ad una circostanza l’identità del soggetto o dei soggetti che conferirono allo COGNOME l’incarico professionale- ininfluente rispetto alla ratio decidendi . La Corte di Appello ha annullato il provvedimento disciplinare irrogato allo COGNOME per avere questi ‘rivendicato come proprio il frutto del lavoro di altro professionista’ -il COGNOME-, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del fatto che il lavoro per cui lo COGNOME aveva presentato le parcelle era stato svolto dallo stesso COGNOME e non dal COGNOME;
7. con il quarto motivo del ricorso principale, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. viene dedotto che la Corte avrebbe omesso ‘l’esame su chi abbia chiesto quale prestazione
professionale’ allo COGNOME. Viene dedotto che dai documenti prodotti con i nn.14 e 15 dallo COGNOME in primo grado appare evidente che la società RAGIONE_SOCIALE aveva affidato al COGNOME l’incarico ‘per lo studio e le indagini a supporto RAGIONE_SOCIALE progettazione degli impianti fotovoltaici’ ed allo COGNOME ‘per le indagini geofisiche a supporto RAGIONE_SOCIALEo studio RAGIONE_SOCIALEco’. Il ricorrente deduce ancora che ‘il presunto incarico al AVV_NOTAIO geol. COGNOME per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEo studio RAGIONE_SOCIALEco sarebbe avvenuto, per ammissione RAGIONE_SOCIALEo stesso, solo verbalmente e da parte -parrebbedel AVV_NOTAIO geol. COGNOME, con una conferma di tal AVV_NOTAIO COGNOME per la società RAGIONE_SOCIALE.
8. Il motivo è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che ‘L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. SU 8053/2014).
Nel caso di specie il ricorrente non indica come il fatto che l’incarico per il compimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali oggetto RAGIONE_SOCIALEe parcelle sia stato dato allo COGNOME dalla società RAGIONE_SOCIALE e, in parte, dal COGNOME possa essere decisivo rispetto alla decisione RAGIONE_SOCIALE
Corte di Appello di annullare il provvedimento disciplinare adottato per ‘appropriazione del lavoro altrui’;
9. con il quinto motivo del ricorso principale, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., viene dedotto che la Corte avrebbe omesso l”esame sulla finalità RAGIONE_SOCIALE richiesta di vidimazione RAGIONE_SOCIALEe parcelle presentata dal AVV_NOTAIO geol. COGNOME e cioè la dichiarata intenzione del AVV_NOTAIO geol. COGNOME di agire in giudizio per ottenere dal AVV_NOTAIO geol. NOME COGNOME e dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME o dalla RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALEe parcelle’;
10. il motivo è inammissibile.
Valgono considerazioni identiche a quelle svolte con riguardo al quarto motivo di ricorso: il ricorrente non indica come la finalità per cui lo COGNOME aveva chiesto la vidimazione RAGIONE_SOCIALEe notule possa essere decisivo rispetto all’annullamento RAGIONE_SOCIALE contestazione disciplinare di ‘appropriazione del lavoro altrui’;
11. con il primo motivo di ricorso incidentale, l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 329, secondo comma, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento (art. 360, primo comma, n.3 e art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. anche in combinato disposto)’. Deduce che la Corte di Appello, dando rilievo alla ‘prova di chi avesse realmente eseguito le prestazioni professionali’, avrebbe violato il giudicato formatosi sulle mai appellate affermazioni del Tribunale, secondo cui ciò che rilevava ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ ‘illecito disciplinare ascritto a COGNOME NOME consistente nell’aver domandato la vidimazione di una parcella relativa ad incarico riferibile ad altro soggetto’ era ‘l’individuazione del soggetto legittimato ad azionare nei riguardi del committente RAGIONE_SOCIALE il credito derivante dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali oggetto degli incarichi conferiti da RAGIONE_SOCIALE‘ mentre lo COGNOME al più ‘avrebbe potuto vantare un credito non già nei confronti del committente in assenza di diretto conferimento
RAGIONE_SOCIALE‘incarico con valido contratto bensì unicamente del professionista incaricato NOME COGNOME il quale avrebbe sostanzialmente delegato la concreta esecuzione di parte RAGIONE_SOCIALEe prestazioni oggetto RAGIONE_SOCIALE‘incarico professionale’;
12. con il secondo motivo di ricorso incidentale, l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 329, secondo comma, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento (art. 360, primo comma, n.3 e art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. anche in combinato disposto)’.
Viene di nuovo dedotto quanto allegato con il primo motivo.
Viene inoltre dedotto che il Tribunale avrebbe ‘qualificato l’illecito disciplinare ritenendo che consistesse nella richiesta di vidimazione di parcelle al dichiarato fine di agire giudizialmente contro RAGIONE_SOCIALE nonostante la stessa avesse conferito l’incarico ad altro geologo’ e che la Corte di Appello, malgrado lo COGNOME non avesse impugnato tale qualificazione, aveva ‘affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità disciplinare fosse essenziale stabilire con certezza chi avesse eseguito le relazioni RAGIONE_SOCIALEche in questione’;
13.con il terzo motivo di ricorso incidentale, l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento (art. 360, primo comma, n.3 e art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. anche in combinato disposto)’ per avere la Corte di Appello errato nell’affermare, al paragrafo 31 RAGIONE_SOCIALE sentenza, che lo COGNOME aveva dichiarato di aver svolto la propria opera professionale per incarico del COGNOME laddove invece, come emergeva dalla richiesta di vidimazione RAGIONE_SOCIALEe parcelle lo COGNOME aveva dichiarato di avere svolto la propria attività per incarico sia del RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
14. con il quarto motivo di ricorso incidentale, l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., che la Corte avrebbe omesso di valutare il fatto, documentato nella richiesta di vidimazione RAGIONE_SOCIALEe parcelle, che lo COGNOME aveva manifestato l’intenzione di agire in giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME. Il fatto, prosegue l’RAGIONE_SOCIALE, è decisivo in quanto, ‘come affermato dal giudice di prime cure, con statuizione non impugnata dall’appellante, l’illecito disciplinare RAGIONE_SOCIALEo COGNOME è consistito proprio nel fatto che la richiesta di vidimazione di parcelle fosse funzionale ( … ) ad agire giudizialmente contro una società di cui egli non era controparte contrattuale’;
15. riguardo al ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, deve richiamarsi la pronuncia di questa Corte n. 568 del 17 aprile 2004 secondo cui ‘ nel procedimento giurisdizionale previsto dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge 12 novembre 1990, n. 339 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE è contraddittore necessario, essendo destinatario RAGIONE_SOCIALE pretesa del privato diretta all’annullamento RAGIONE_SOCIALE deliberazione da esso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adottata, e non di quella del RAGIONE_SOCIALE, ormai superata dalla successiva decisione RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativamente sovraordinato. Pertanto, qualora il tribunale annulli o riformi la detta deliberazione, il solo RAGIONE_SOCIALE e non anche il RAGIONE_SOCIALE, è legittimato a proporre appello per ottenere la conservazione del provvedimento’ amministrativo adottato a tutela degli interessi RAGIONE_SOCIALE categoria professionale, affidati dalla legge alla sua cura’.
La Corte, in tale pronuncia, ribadita di recente da Cass. 10118/2023, e a cui questo Collegio dà ulteriore continuità, ha, anzitutto, osservato che l’art. 6 RAGIONE_SOCIALE l. 339/90 al primo comma prevede che le decisioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in alcune materie
(tra cui quella disciplinare) “sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica RAGIONE_SOCIALE il tribunale nel cui circondario ha sede l’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, al successivo comma 4 prevede che le decisioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possono essere impugnate davanti al tribunale “dagli interessati e dal procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica competente”, al comma 5 statuisce che la decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello “dall’interessato, dal Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica e dal Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALE la corte di appello”.
La sentenza n.568/2004 ha quindi evidenziato che il sistema del procedimento disciplinare nei confronti di un geologo prevede prima una fase amministrativa (davanti al RAGIONE_SOCIALE e poi davanti al RAGIONE_SOCIALE) e poi una fase giurisdizionale.
La Corte, una volta ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE è parte necessaria nel processo e che, quindi, come tale, è legittimato all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE decisione resa, è passata alla questione se, nel procedimento disciplinare contro i RAGIONE_SOCIALE, sia parte, nella fase giurisdizionale, il RAGIONE_SOCIALE o il solo RAGIONE_SOCIALE. In merito la Corte ha, in primo luogo, preso le distanze dalla sentenza n.15698/2002 di questa stessa Corte che aveva ritenuto che “nel giudizio di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE è contraddittore necessario, in quanto portatore di un interesse giuridico ad essere parte nel processo attraverso i suoi organi ed in particolare attraverso il RAGIONE_SOCIALE contro la cui decisione definitiva si dirige in ogni caso l’impugnazione, e qualora sia impugnato altresì il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE, anche attraverso detto organo”, osservando che, stante la normativa di cui al citato art.6 RAGIONE_SOCIALE l. 339/90, nel procedimento disciplinare nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE, la fase giurisdizionale non può instaurarsi nei confronti RAGIONE_SOCIALE decisione disciplinare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma esclusivamente nei confronti di quella del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il procedimento giurisdizionale ha ad oggetto esclusivamente la decisione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con l’ulteriore conseguenza che ‘è solo il RAGIONE_SOCIALE litisconsorte necessario’ e che, pertanto ‘nel sistema RAGIONE_SOCIALE legge e nell’esercizio coordinato RAGIONE_SOCIALEe rispettive attribuzioni il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è inserito nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione che fa capo al RAGIONE_SOCIALE ( … ) ed entrambi i Consigli concorrono consecutivamente alla formazione RAGIONE_SOCIALE decisione, all’interno RAGIONE_SOCIALE stessa organizzazione e per la tutela RAGIONE_SOCIALEo stesso interesse, anche se diversamente apprezzato nelle corrispondenti fasi procedimentali, senza contrapposizione RAGIONE_SOCIALEe relative funzioni. Con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE decisione adottata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il giudice ordinario è investito RAGIONE_SOCIALE tutela diretta degli interessi pubblici e privati relativi ai RAGIONE_SOCIALE. Conseguenza necessaria RAGIONE_SOCIALE natura e RAGIONE_SOCIALEo scopo del procedimento è la presenza in giudizio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la cui deliberazione, di conferma o di riforma del provvedimento disciplinare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituisce l’oggetto immediato RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione’.
Da questi principi discende la conclusione di cui alla massima, sopra riporta.
In ragione di quanto precede deve concludersi che il ricorso incidentale è stato qui proposto da ente privo di legittimazione. Va per completezza richiamato l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite , per cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez. U, Sentenza n.2951 del 16/02/2016);
16. in conclusione il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile;
17. le spese sono poste a carico solidale del ricorrente in via principale e del ricorrente in via incidentale, ex art. 97 c.p.c., attesa la convergenza dei motivi dei due ricorsi rispetto al fine
comune di ottenere nei confronti del controricorrente NOME COGNOME la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello;
PQM
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, a rifondere a NOME COGNOME le spese del giudizio di legittimità liquidate in €4 .000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale ciascuno di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1- bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2024.