Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
INGIUNTIVO.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.
Ud. 18/12/2025 CC Cron. R.G.N. 22390/2021
AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 22390/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrenti – avverso la sentenza, n. cron. 2272/2021, della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata in data 26/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘MPS’), chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 8651/2008, con il quale fu intimato alla debitrice principale, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed ai fideiussori, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, il pagamento, in favore dell’istante, della complessiva somma di € 42.529,12, quale saldo debitore, alla data del 2 gennaio 2008, del c/c n. 12550/13, acceso dalla debitrice in data 7 gennaio 1991, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento monitorio.
L’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. promossa dagli ingiunti avverso il predetto decreto fu accolta, per quanto di ragione, dal medesimo tribunale con sentenza del 10 giugno 2013, n. 12584, che, previa revoca di quel decreto, condannò il COGNOME e la COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 11.579,06, oltre interessi moratori convenzionali a decorrere dal 2 gennaio 2008 fino al soddisfo, e respinse le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni per violazione del l’art. 1375 cod. civ. e dell’art. 96 cod. proc. civ. proposte dal COGNOME.
Il gravame promosso da quest’ultimo e dalla RAGIONE_SOCIALE contro quella decisione fu parzialmente accolto dall’adita Corte d’appello di Roma, che, con sentenza del 26 marzo 2021, n. 2272, pronunciata nel contraddittorio con MPS, così dispose: « A) In parziale accoglimento dell’appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l’opposizione proposta e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. a pagare, in favore degli appellanti, la somma complessiva di € 57.519,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; B) Conferma nel resto la sentenza impugnata; ».
Per quanto qui di residuo interesse, quella corte considerò fondato soltanto il primo motivo di appello con cui il COGNOME e la COGNOME avevano dedotto che la sentenza del tribunale era erronea nella parte in cui il giudice
aveva accertato e dichiarato che la commissione di massimo scoperto applicata al conto corrente oggetto di causa fosse stata specificatamente determinata per iscritto e nella parte in cui aveva accertato e dichiarato l’adeguamento della RAGIONE_SOCIALE alle prescriz ioni di cui alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 successivamente all’1 luglio. Ritenne, in proposito, che: i ) non risultava essere stata pattuita per iscritto alcuna voce a titolo di commissione di massimo scoperto, né espressamente accettata la clausola di capitalizzazione degli interessi, non potendo ritenersi rispettata la disposizione di cui all’art. 7 delle disposizioni transitorie di cui alla delibera C.I.C.R. suddetta; ii ) dovevano essere utilizzati i ricalcoli eseguiti dal c.t.u. che aveva accertato, per il c/c n. 12550/13, un saldo a credito in favore degli appellanti per € 35.997,79, cui andavano aggiunti € 434,08 a titolo di c.m.s. non pattuite, e, per il c/c n. 016365-80, un saldo creditore a favore degli appellanti di € 21.087,73. Pertant o, la RAGIONE_SOCIALE doveva essere condannata a pagare, in favore degli appellanti, l’importo complessivo di € 57.519,60, su cui si sarebbero dovuti calcolare gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., affidandosi a tre motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, corredato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 c.p.c., 1949, 1950, 2033 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la corte territoriale condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 57.519,60 in favore degli appellanti, atteso il loro difetto di legittimazione ad agire per la ripetizione ex art. 2033 c.c. ». Si ascrive alla corte capitolina di non avere applicato correttamente l’art. 81 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2033 e 2697 cod. civ., condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento, nei confronti dei fideiussori, della somma di € 57.519,60, anziché limitarsi ad emettere una sentenza di accertamento, essendo i fideiussori carenti di legittimazione a proporre domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. mai avendo dedotto o
dimostrato di avere adempiuto le obbligazioni spettanti alla debitrice principale;
II) «Violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: motivazione illogica e/o contraddittoria». Si sostiene che la sentenza impugnata è viziata da manifesta illogicità e contraddittorietà nella parte in cui, pur riconoscendo che il COGNOME e la COGNOME avevano agito in giudizio, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, nella qualità di fideiussori della debitrice principale, aveva, poi, erroneamente ritenuto sussistente la loro legittimazione ad agire per ottenere la ripetizione delle somme addebitate dalla RAGIONE_SOCIALE sul c/c dedotto in giudizio, malgrado detti illegittimi pagamenti non fossero stati da essi eseguiti, condannando la banca al pagamento del dovuto in loro favore.
1.1. Queste doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate nei termini di cui appresso.
Esigenze di chiarezza impongono di premettere che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale ” Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui “, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la ” parte ” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell’azione e che, anch’essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione ed il convenuto come titolare della
relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L’istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi).
Da quest’analisi emerge, allora, come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi, dovendosi qui ricordare, in relazione al secondo di essi, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: i ) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte; ii ) le contestazioni, da parte di quest’ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; iii ) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
1.2. Va osservato, poi, in linea generale, che: i ) la ripetizione d’indebito oggettivo, che rappresenta un’azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante ( cfr. Cass. n. 5268 del 2024; Cass.
n. 24741 del 2023); ii ) la legittimazione ad esperire l’azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione ( cfr . Cass. n. 10810 del 2020); iii ) in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ( cfr . Cass. n. 30713 del 2018 e con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. n. 24948 del 2017, entrambe richiamate, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 33009 del 2019; Cass. n. 29632 del 2022 e Cass. n. 10025 del 2023). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell’obbligazione restitutoria dipendente dalla (assenta) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’ accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta ( cfr . Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 33009 del 2019; Cass. n. 10025 del 2023).
1.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, come agevolmente emerge dalla sentenza impugnata, il COGNOME e la COGNOME avevano agito in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 8651/2008, emesso, anche nei loro confronti, oltre che della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di fideiussori di quest’ultima, la quale, a sua volta, aveva agito per ottenere la ripetizione delle somme addebitatele dalla RAGIONE_SOCIALE sui c/c dedotti in giudizio. In altri termini, gli odierni controricorrenti, che, in qualità di fideiussori, avevano agito in primo grado congiuntamente alla debitrice principale, chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente alla stessa intestato, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano, tra l’altro, la capitalizzazione trimestrale degl’interessi passivi e la commissione di massimo scoperto, nel proporre appello non si erano limitati a ribadire le predette domande, ma avevano riproposto anche quella di condanna della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’importo
illegittimamente addebitato o riscosso: in ordine alla stessa, tuttavia, essi dovevano considerarsi privi di legittimazione, spettando quest’ultima esclusivamente alla debitrice principale, intestataria dei conti (che non risulta avere preso parte al giudizio di gravame, né dovendo considerarsi litisconsorte necessaria degli appellanti in quella sede. Cfr . Cass. n. 31653 del 2019, nella cui motivazione si legge, tra l’altro, che « Il rapporto di accessorietà esistente tra l’obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale, aventi carattere solidale, non ne esclude infatti la reciproca autonomia, e non dà pertanto luogo, sul piano processuale, ad un litisconsorzio necessario, in quanto, essendo il creditore legittimato ad agire per l’intero nei confronti di ciascun coobbligato, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei debitori: qualora pertanto, come nella specie, uno solo di essi abbia proposto impugnazione (o la stessa sia stata proposta nei confronti soltanto di uno di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza che risulti necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall’art. 331 cod. proc. civ. Cfr. Cass., Sez. IL 12/02/2016, n. 2854; 21/11/2006, n. 24680; Cass., Sez. III, 30/05/2008, n. 14469 ».), a carico della quale erano stati effettuati gli addebiti.
Questa Corte, invero, ha già sancito, affatto condivisibilmente, che il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ., consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l’attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest’ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell’interesse leso ( cfr . Cass. n. 31653 del 2019; Cass. n. 21381 del 2018; Cass. n. 16669 del 2012; Cass. n. 12225 del 2003).
Non può condividersi, pertanto, la sentenza impugnata, nella parte in cui, avendo accertato che per effetto del ricalcolo degl’interessi con esclusione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto, i saldi finali dei conti correnti de quibus risultavano in attivo, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del relativo importo complessivo in favore del COGNOME e della COGNOME, senza considerare che unica legittimata alla riproposizione della domanda di ripetizione di indebito sarebbe stata la debitrice principale RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE. Né poteva ritenersi, d’altronde, che gli appellanti vantassero un autonomo titolo alla restituzione, non essendo stato allegato né provato che essi avessero provveduto al pagamento dell’importo dovuto a titolo di saldo debitore, a seguito di eventuale escussione delle fideiussioni da parte della RAGIONE_SOCIALE, così dovendosi escludere, quindi, che fossero legittimati in proprio all’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito ( cfr . Cass. n. 13418 del 2022, a tenore della quale solo allorquando abbia effettuato un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, il fideiussore può esercitare, poi, nei confronti del creditore, l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima causa solvendi , senza che sia a ciò di ostacolo l’esperibilità dell’azione di regresso nei confronti del debitore).
Il terzo motivo di ricorso lamenta la « Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1283 c.c., della delibera CICR del 9/2/2000 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la corte territoriale riformato la sentenza di primo grado erroneamente rit enendo che la prova dell’adeguamento della RAGIONE_SOCIALE alle prescrizioni del CICR non fosse stata fornita ». Si contesta l’avvenuta applicazione, asseritamente non corretta, effettuata dalla corte distrettuale, quanto all ‘applicazione dell’art. 1283 cod. civ. e della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Si sostiene che la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi era stata giustamente conteggiata nei ricalcoli alternativi del consulente di
parte della RAGIONE_SOCIALE, accolti dal tribunale, essendosi l’istituto di credito adeguato al regime di capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità dandone avviso nella G.U. n. 141 del 19 giugno 2000 e, specificamente, al cliente mediante comunicazio ne con l’estratto conto al 30 giugno 2000. Tale adeguamento doveva ritenersi legittimo, senza necessità dell’espressa approvazione della clausola anatocistica da parte della correntista.
2.1. Questa censura si rivela inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ. perché il riportato assunto della corte distrettuale si rivela affatto coerente con l’orientamento di legittimità, cui qui si intende dare continuità, che, con l’eccezione di un episodico scostamento, ha trovato di recente nuova e convinta conferma.
Invero, già con due decisioni del 2019 e con una ulteriore serie di precedenti, questa Corte aveva enunciato il principio per cui, per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi (come quelli per cui è causa) prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 risultano radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall’art. 7, comma 2, della medesima Delibera CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano, o meno, comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta Delibera ( cfr . Cass. nn. 26779 e 26769 del 2019; Cass. nn. 7105, 9140 e 29420 del 2020 ed altri precedenti non massimati, fino alla più recente Cass. n. 11725 del 2024), di cui, nella specie, non vi è stata puntuale allegazione, ancor prima che dimostrazione.
Questo orientamento sembrava aver subito una revisione per effetto di due decisioni del 2024 (Cass. n. 5054 e 5064 del 2024), le quali avevano affermato, invece, la possibilità di operare il giudizio di comparazione di cui all’art. 7, comma 2, Delibera CIC R tra le nuove e le precedenti condizioni del contratto di conto corrente -assumendo queste ultime nella versione non
epurata dalla capitalizzazione -senza peraltro attuare un pieno confronto con gli argomenti spesi dai precedenti anteriori.
Le più recenti decisioni di questa Corte, tuttavia, sono tornate a confermare l’originario orientamento, osservando, nello specifico, che l’esclusione della possibilità per le banche di procedere all’adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista discende non già da una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti per effetto della nullità queste ultime e, dunque, dell’assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto dalla impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale ( cfr . Cass. n. 28215 del 2024; Cass. n. 13669 del 2025 ed altre non massimate).
Non possono che ribadirsi, allora, le considerazioni alla base dell’orientamento che qui si vuole confermare, osservando, in sintesi, in linea con le recenti Cass. nn. 28609 e 31751 del 2025 (ma, in senso sostanzialmente conforme si vedano anche le precedenti Cass. nn. 28599 e 28215 del 2025; Cass. n. 27460 del 2024), che: « i ) la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata anteriormente alla dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425) dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa; ii) la pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, effettivamente, la parte del comma 3 dell’art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l’adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR -essendosi la pronuncia di incostituzionalità basata sul rilievo di un eccesso di delega, rispetto all’art. 1, comma 5, Legge n. 128/1998 -e non ha inciso sul potere del CICR di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime; iii) la declaratoria di incostituzionalità, tuttavia, non può non avere ri flessi anche sull’art. 7, comma 2, della Delibera CICR, in
quanto tale previsione -evidentemente anteriore alla sentenza della Corte costituzionale -nel riferirsi alle ‘condizioni precedentemente applicate’, si veniva a ricollegare ad un quadro normativo nel quale le clausole anatocistiche stipulate prima della stessa Delibera CICR erano state interessate dalla sanatoria di cui all’art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998, risultando quindi idonee ad identificare, appunto, le condizioni precedentemente applicate; iv) travolto tale meccanismo di sanatoria per effetto della pronuncia di incostituzionalità, la rinnovata nullità di tali clausole viene a precludere la possibilità di una loro valorizzazione quali ‘condizioni precedentemente applicate’, in quanto, diversamente opinando, alle clausole medesime verrebbe ad essere riconosciuta una parziale efficacia che contrasta col principio per cui quod nullum est nullum producit effectum, non potendosi attribuire all’art. 7, comma 2, della Delibera CICR l’effetto di ammettere il giudizio di comparazione tra condizioni contrattuali indipendentemente dalla validità delle condizioni medesime; v) come già osservato da questa Corte, ‘In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione in facto della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità in jure che la connota, poteva trovare una sua motivazione all’indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poiché la delibera è anteriore rispetto a tale momento’ non risulta praticabile una soluzione interpretativa che venga ad applica re sull’art. 7, comma 2, della Delibera anche a clausole nulle, considerato anche che una simile soluzione finirebbe ‘per conferire rilevanza a un dato l’esecuzione della disposizione negoziale nulla -che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es. artt. 590, 799, 2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre’ (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9140 del 19/05/2020); vi) radicalmente assente la possibilità di individuare un valido riferimento iniziale di comparazione (le ‘condizioni precedentemente applicate’) e ribadito che la comparazione deve, da un lato, essere riferita alla sola clausola anatocistica e, dall’altro lato, tenere conto della
capitalizzazione sia degli interessi attivi sia degli interessi passivi -risulta conseguentemente del tutto impraticabile l’applicabilità del meccanismo che alla possibilità di tale comparazione è imprescindibilmente subordinato, e cioè, appunto, quello p revisto dall’art. 7, comma 2, della Delibera, consistente nell’adeguamento operato tramite pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione di queste al cliente; vii) la nullità delle clausole di capitalizzazione concluse prima della Delibera CICR, quindi, vale a precludere qualunque giudizio in ordine al carattere ‘non peggiorativo’ del regime di capitalizzazione frutto dell’adeguamento delle Banche alla medesima Delibera CICR -ed in particolare al suo art. 2, comma 2 -per la semplice ragione che tale adeguamento viene ad essere operato in un quadro ormai stabilmente determinato nel senso della nullità delle clausole anatocistiche concluse in epoca anteriore alla Delibera CICR, e comporta, quale logica consegue nza, la necessità che le ‘nuove’ clausole anatocistiche siano oggetto di specifica pattuizione tra le parti e non possano essere frutto di un mero inserimento unilaterale ad opera degli Istituti di credito; viii) sempre come osservato da questa Corte, ‘Tal e conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l’entrata in vigore della delibera CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell’uno come nell’altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione patti zia’ (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 9140 del 19/05/2020. Le considerazioni che precedono -con le quali, del resto, i due precedenti poc’anzi citati (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5054 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5064 del 2024), non risultano aver aperto un confronto approfondito -valgono quindi a condurre alla conferma del seguente principio: In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del
giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, non potendo assumere rilevanza la pregressa applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto approdo contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle previsioni contrattuali viziate da nullità, con la conseguenza che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera ».
In conclusione, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi primo e secondo, dichiarandosene inammissibile il terzo.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE limitatamente ai suoi motivi primo e secondo, dichiarandone inammissibile il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME