Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29773 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29773 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6246/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
FALLIMENTO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 182/2021 depositata il 29/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE ricorre per tre mezzi, nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE in liquidazione nonché del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE in liquidazione, contro la sentenza resa tra le parti con cui la Corte d’appello di Bologna, accogliendo il reclamo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE liquidazione, ha revocato la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
2. – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE in liquidazione resiste con controricorso. Non spiega difese il RAGIONE_SOCIALE.
3. – Sono state depositate memorie.
CONSIDERATO CHE
4. – Il primo mezzo denuncia omesso esame, ai sensi dell’articolo 360, numero 5, c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata « perché omette di motivare, e in parte lo fa in modo solo apparente, sulla questione decisiva discussa tra le parti: la finalità e la durata del deposito dei certificati obbligazionari presso
la sede sociale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE pacificamente intervenuto in occasione dell’assemblea degli obbligazionisti del 18.12.2015 ».
Il secondo mezzo denuncia illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle regole in tema di interpretazione dei contratti, articoli 1362, 1366, 1367 e 1370 c.c., censurando la sentenza impugnata laddove aveva affermato non esservi prova dell’esistenza del deposito dei titoli, per essere detta affermazione frutto di una lettura disattenta dell’articolo 10 del regolamento concernente un prestito obbligazionario effettuato dalla società.
Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360, numeri 3 e 5 c.p.c. degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., travisamento delle prove, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe travisato i documenti prodotti dalle parti ed avrebbe pertanto deciso erroneamente sulla questione della legittimazione di essa ricorrente a proporre l’istanza di fallimento, avendo il giudice ritenuto che dai documenti prodotti non emergesse la prova di un deposito dei titoli in esecuzione di un accordo tra le parti, di un deposito di fatto degli stessi titoli, che NOME COGNOME avesse mai chiesto la restituzione delle obbligazioni, né tantomeno che avesse proposto una qualsivoglia azione giudiziaria per rientrarne in possesso.
RITENUTO CHE
5. – Il ricorso è inammissibile.
5.1. – È inammissibile il primo mezzo.
La Corte d’appello ha revocato la sentenza dichiarativa di fallimento rilevando che l’odierna ricorrente non era legittimata a formulare la relativa istanza, dal momento che:
-) la legittimazione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE ad instare per la dichiarazione di fallimento avrebbe richiesto la produzione in
giudizio degli originali dei titoli obbligazionari al portatore, produzione che non era stata effettuata;
-) non era decisivo affermare, come aveva fatto la pretesa creditrice istante, che gli originali dei titoli erano stati depositati presso la sede di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE, occorrendo ulteriormente dimostrare che essi erano ancora depositati presso la stessa società alla data dell’istanza di fallimento, chiederne la restituzione e produrli nel procedimento prefallimentare;
-) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE non aveva provato che gli originali dei titoli obbligazionari fossero ancora depositati presso la sede sociale dell’emittente alla data dell’istanza di fallimento, ed in ogni caso, ove pure ancora depositati, essa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE non ne aveva chiesto la restituzione e non li aveva ipotetico smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, trovando in tal
prodotti in giudizio, a nulla rilevando neppure un caso applicazione la previsione degli articoli 2006 e 2007 c.c.
Con i tre motivi in precedenza sintetizzati la ricorrente ha osservato, in sintesi, che i titoli obbligazionari erano stati depositati nel 2015 presso la sede sociale dell’emittente e che tale deposito, conforme alla previsione del regolamento di emissione del prestito obbligazionario, articolo 10, bastava alla sua legittimazione ad avanzare l’istanza di fallimento, essendo onere della controparte dimostrare la restituzione dei certificati, di guisa che la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che la creditrice istante non avesse provato il deposito presso la sede della reclamante: ma i motivi così formulati non sono pertinenti, se non in parte al decisum , i.e. non colgono la complessiva ratio decidendi che sostiene il provvedimento impugnato, giacché la Corte territoriale ha ritenuto che, ove pure il deposito vi fosse stato ed i titoli fossero rimasti in deposito, la creditrice istante avrebbe dovuto nondimeno chiederne la restituzione e produrli in giudizio.
E cioè la parte di sentenza che giudica necessaria, in ogni caso, la richiesta di restituzione dei titoli e la sua produzione in giudizio, di per sé idonea a sostenere il decisum , non è censurata, non potendo in particolare rinvenirsi detta censura, a pagina 13 del ricorso, nel richiamo all’azione giudiziaria promossa in via cautelare da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE dinanzi al Tribunale di Genova, avendo la stessa ricorrente riconosciuto, come del resto evidente, « che oggetto dell’azione giudiziaria era il pagamento del controvalore dei titoli non la consegna degli stessi », senza dire che l’osservazione neppure sfiora l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i titoli dovevano in ogni caso essere prodotti. In ogni caso:
-) tenuto conto del contenuto della censura in esame, il primo mezzo non ha nulla a che vedere con l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso, avuto riguardo alla lettura dell’articolo 360, numero 5, c.p.c., data da questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), giacché verte sulla valutazione del significato attribuito dalla Corte d’appello all’articolo 10 del regolamento concernente l’emissione dei titoli;
-) quanto alla denuncia di motivazione apparente, essa è evidentemente insussistente, giacché la Corte d’appello, a fronte della clausola del regolamento secondo cui le comunicazioni agli obbligazionisti richiedevano avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, eccettuato il caso in cui « tutti gli obbligazionisti abbiano depositato le obbligazioni presso la sede sociale … dichiarando per iscritto di essere a conoscenza della comunicazione », ha osservato in modo del tutto piano e nient’affatto apparente che detta previsione « si limita a prevedere genericamente la possibilità di depositare le obbligazioni presso la sede sociale ».
5.2. – È inammissibile il secondo mezzo.
Esso lamenta anzitutto la violazione del criterio ermeneutico previsto dal secondo comma dell’articolo 1362, che impone al giudice di valutare il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto, avuto riguardo al verbale di assemblea del 18 dicembre 2015 in cui veniva dato atto che erano presenti gli obbligazionisti « che hanno depositato i loro certificati presso la sede sociale », il che renderebbe evidente che il deposito aveva avuto luogo non in occasione dell’assemblea ma già prima di essa.
E tuttavia, a parte il fatto che il motivo non spiega in modo comprensibile perché l’effettuazione del deposito avrebbe avuto luogo già prima dell’assemblea, non è dato comprendere per quale ragione siffatto inciso possiederebbe un qualche pur blando rilievo al fine di escludere che l’articolo 10 del regolamento prevedesse la generica possibilità, e non altro, di depositare le obbligazioni presso la sede sociale, al fine di evitare l’incombente della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quanto alla violazione dei criteri di ermeneutica previsti dalle regole di interpretazione oggettiva richiamati dalla ricorrente, resta soltanto da aggiungere che il loro impiego era superfluo, trovando essi applicazione nel solo caso in cui l’impiego delle regole di interpretazione soggettiva risultino insufficienti (Cass. 21 luglio 1972, n. 2505; Cass. 14 gennaio 1983, n. 287; Cass. 15 luglio 2016, n. 14432), mentre, nel caso in esame, il giudice di merito ha evidentemente fatto impiego della massima in claris non fit interpretatio , non essendovi null’altro da considerare oltre al summenzionato dato letterale.
5.3. – È inammissibile il terzo mezzo.
Esso denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., infrangendosi contro il ribadito principio, affermato ad esempio da
Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione:
-) per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;
-) la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo « prudente apprezzamento », pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Nel caso in esame, viceversa, il motivo è palesemente diretto a rimettere in discussione la valutazione dei fatti insindacabilmente operata dal giudice di merito.
Quanto alla violazione dell’articolo 2697 c.c., la censura è palesemente fuori bersaglio, per l’ovvia considerazione che il
giudice di merito non ha deciso in applicazione del principio dell’onere dalla prova, ma ha ritenuto, basandosi su un ragionamento presuntivo, che i titoli in discorso non si trovassero presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEE, dal momento che « non sono stati rinvenuti dal curatore fallimentare presso la sede sociale, come si evince dalla relazione da costui depositata nel presente procedimento ».
6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.