Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8633 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 8633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3193/2018 R.G . proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
ASSICURATORI RAGIONE_SOCIALE‘S POLIZZA N 1349116, ASSICURATORI RAGIONE_SOCIALES POLIZZA N 1443915, ARCH. COGNOME NOME
-intimati-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1324/2017 depositata il 15.6.2017.
udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; uditi gli AVV_NOTAIO per parte ricorrente e NOME COGNOME per parte controricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il ricorso riguarda una complessa vicenda processuale relativa a un appalto pubblico, di cui l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, semplicemente, RAGIONE_SOCIALE) era stata aggiudicataria, e all’accordo del 16-17.7.2003 da essa stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE (di seguito, semplicemente, l’RAGIONE_SOCIALE o A.O.U.)
Per quanto in questa sede rileva, la RAGIONE_SOCIALE, con citazione del 5.11.2007 ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 2.531.041,00 in forza RAGIONE_SOCIALE esecuzione del contratto e del predetto accordo del 2003.
Sono poi state introdotte nel processo ulteriori domande proposte dalla convenuta nei confronti RAGIONE_SOCIALE progettista e del direttore dei lavori e le relative richieste di garanzia; è altresì intervenuta in causa la RAGIONE_SOCIALE, affermandosi titolare del credito per cessione di ramo di azienda.
Con sentenza parziale del luglio 2011 (n.4772/2011) il Tribunale ha deciso su alcune domande e ha rigettato le istanze di RAGIONE_SOCIALE.
Quindi, con sentenza definitiva n. 3424 del 13 maggio 2015 il Tribunale, esperita una consulenza tecnica, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE somma di € 2.402.866,00.
Avverso la predetta sentenza, nonché avverso la precedente sentenza non definitiva n. 4772/2011, ha proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE e per la società appellata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, si sono costituite le signore NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella loro qualità di ex socie RAGIONE_SOCIALE società cancellata.
La Corte d’appello con la sentenza impugnata del 15.6.2017 ha rilevato che:
nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta volontariamente la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il pagamento in proprio favore delle somme chieste dall’attrice poiché l’RAGIONE_SOCIALE le aveva ceduto un proprio ramo di azienda;
erano sorti dei dubbi sulla titolarità del credito litigioso e tuttavia nel corso del giudizio (2011) era intervenuto un accordo transattivo con cui RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano stabilito che il credito de quo doveva essere riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE;
dopo la prima sentenza pubblicata nel luglio del 2011, l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno stipulato un’altra scrittura privata in data 31.7.2012 con la quale le parti avevano stabilito che, indipendentemente da quanto statuito nella sentenza, la COGNOME riconosceva la spettanza esclusiva del credito litigioso a RAGIONE_SOCIALE ma che al tempo stesso la COGNOME lo avrebbe « coltivato », consentendo che la sua difesa venisse affidata a legali di fiducia di RAGIONE_SOCIALE (così come poi è in concreto avvenuto) e avrebbe successivamente girato a RAGIONE_SOCIALE gli importi eventualmente ricevuti in pagamento dall’RAGIONE_SOCIALE;
così era avvenuta la definitiva cessione del credito in questione a RAGIONE_SOCIALE con contestuale conferimento all’RAGIONE_SOCIALE di un mandato a gestire la relativa lite per la quale essa era stata ritenuta legittimata attivamente dal Tribunale con la sentenza del 2011;
per questa ragione il liquidatore non ha considerato questo credito nella procedura di liquidazione dell’RAGIONE_SOCIALE perché esso, in forza dei suddetti accordi, costituiva una posta neutra che avrebbe dovuto essere trasferita a RAGIONE_SOCIALE.
Ciò premesso, la Corte d’appello ha rilevato che la costituzione in giudizio delle ex socie, signore COGNOME e COGNOME, aveva fatto emergere l’evento estintivo RAGIONE_SOCIALE cancellazione dell’RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese (avvenuta il 20.5.2014); l’appello era stato infatti notificato alla COGNOME poiché nel giudizio di primo grado non era stata resa la dichiarazione ai sensi dell’art.300 cod.proc.civ.
La Corte territoriale ha esaminato dunque la questione se le predette socie potessero far valere la pretesa a suo tempo già azionata dalla società, cosa questa contestata dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE appellante, e, dopo avere ripercorso le vicende sopra citate, ha affermato che in favore delle socie non si era verificato alcun fenomeno successorio in merito alla posizione creditoria oggetto di causa.
Ciò perché il credito era stato ceduto da COGNOME a RAGIONE_SOCIALE nel 2012 e cioè in data antecedente alla cancellazione (2014) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal registro RAGIONE_SOCIALE società; di conseguenza, la Corte di appello ha ritenuto le socie prive di legittimazione a far valere la pretesa RAGIONE_SOCIALE società e, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ha respinto la domanda originaria.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le ex socie NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, fondato su di un solo motivo.
Si è costituita, resistendo, l’RAGIONE_SOCIALE, e le altre controparti intimate non si sono costituite in sede di legittimità.
Dopo lo scambio di memorie, la causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 21.9.2023.
Con ordinanza interlocutoria del 23.10.2023 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, per la ravvisata rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALE questione giuridica da esso proposta.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso con nota scritta per l’accoglimento del ricorso e ha confermato in udienza tale richiesta.
Le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28.3.2024.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il Collegio deve, in linea preliminare, esaminare le numerose eccezioni processuali sollevate dalla controricorrente.
6.1. L’RAGIONE_SOCIALE eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, dal momento che le
stesse ricorrenti riconoscono di non essere più titolari del diritto di credito: questo, tuttavia, è proprio l’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia e del motivo di ricorso su cui infra .
6.2. La controricorrente sostiene che il vizio di legittimazione si ripercuoterebbe automaticamente sulla procura, che non potrebbe essere conferita che dal titolare del diritto sostanziale. E anche in questa deduzione la controricorrente dà per scontata la correttezza dei suoi assunti, che invece è sub judice.
In altri termini, le ricorrenti, parti soccombenti nel giudizio di appello, rivendicano la propria legittimazione processuale quali soggetti succeduti a titolo universale alla parte estinta e impugnano legittimamente la sentenza che l’ha disconosciuta. E ovviamente in tale veste hanno conferito la procura per il ricorso per cassazione.
6.3. L’RAGIONE_SOCIALE lamenta infine, sempre a proposito RAGIONE_SOCIALE procura, che essa non sarebbe valida perché priva RAGIONE_SOCIALE indicazione RAGIONE_SOCIALE situazione ipoteticamente abilitante, che sarebbe collegata all’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
L’eccezione è infondata poiché nessuna norma impone di esternare le ragioni per cui la procura è stata conferita, ragioni peraltro lealmente dichiarate dalle ricorrenti nei propri atti; per altro verso, il titolo che consente alle ricorrenti di sostituirsi ex art.110 cod.proc.civ. alla società estinta è stato chiaramente esplicitato, mentre il titolo che consentiva alla società estinta di rimanere nel processo ai sensi e per gli effetti dell’art.111 cod.proc.civ., nonostante la cessione del credito litigioso, risulta chiaramente da tutti gli atti di causa.
6.4. Il mandato conferito da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, infine, si sarebbe estinto con il venir meno dell’attività di impresa ai sensi dell’art.1722, n.4, cod.civ.
A parte il fatto che la riconduzione di tale mandato all’attività di impresa è assai dubbia, se non da escludere recisamente, appare assorbente il rilievo che tale rapporto giuridico ha rilevanza
meramente interna e non concerne la controricorrente, che non è neppur legittimata a sindacarne la validità ed efficacia.
La COGNOME, e per essa le sue ex socie, aveva titolo a rimanere nel giudizio quale dante causa e sostituto processuale ex lege ai sensi dell’art.111 cod.proc.civ., secondo il quale, come è noto , se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo ma solo se le altre parti vi consentono, l’alienante può esserne estromesso. E difatti la sentenza pronunciata contro di lui spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
La controricorrente eccepisce altresì che l’art.111 del codice di rito sarebbe stato invocato per la prima volta in giudizio, poiché la ricorrenti si erano limitate a far valere unicamente il mandato a coltivare il credito.
L’eccezione è infondata perché la cedente ha proseguito il giudizio in tutte le sue fasi oggettivamente in virtù di quanto disposto dall’art. 111 cod.proc.civ., né la stessa era tenuta a motivare la propria condotta processuale, perfettamente conforme a quanto previsto ex lege.
Il fatto che COGNOME fosse la dante causa del credito litigioso era agli atti di causa e la norma processuale, operante ex lege , non doveva neppure essere invocata per essere applicata ex officio. Non possono quindi essere invocati a tal proposito i principi giurisprudenziali in tema di «questione nuova», non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, che valgono per le questioni sostanziali e il merito RAGIONE_SOCIALE controversia e non già per le regole che governano il processo e che il giudice è tenuto ad applicare.
Con il primo e unico motivo del ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 cod.proc.civ. e assumono che il giudice di secondo grado non ha correttamente
interpretato la successione a titolo particolare e a titolo universale che ha interessato il diritto controverso nel corso del giudizio.
Le parti ricorrenti deducono che con la cessione del credito oggetto di causa alla RAGIONE_SOCIALE si era verificato un fenomeno successorio a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 cod.proc.civ. mentre con l’estinzione dell’impresa RAGIONE_SOCIALE si era successivamente verificato un evento successorio a titolo universale ai sensi dell’art. 110 cod.proc.civ. con conseguente legittimazione a proseguire il processo da parte dei soci RAGIONE_SOCIALE società estinta.
Le ricorrenti aggiungono che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi sul merito RAGIONE_SOCIALE vicenda e ha azzerato immotivatamente il credito.
Con l’ordinanza interlocutoria sopra citata questa Corte ha osservato che:
la cessione del credito era avvenuta nel corso del giudizio e, trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo proseguiva tra le parti originarie ex art.111 cod.proc.civ. (e cioè l’RAGIONE_SOCIALE , da un lato, e, dall’altro , l’RAGIONE_SOCIALE , oltre agli altri soggetti coinvolti);
in seguito, una delle parti originarie, e cioè l’RAGIONE_SOCIALE, cedente il credito de quo , era stata interessata da un evento estintivo e di conseguenza, le ex socie odierne ricorrenti invocano l’applicazione dell’art . 110 cod.proc.civ. per cui i successori (universali) sono legittimati a proseguire il giudizio, fermo restando che la decisione, ai sensi dell’articolo 111 cod.proc.civ., spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare;
doveva tenersi conto RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità in materia societaria, secondo la quale il soggetto che agisce a tutela RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l’onere di allegare espressamente e poi di dimostrare, la propria qualità di avente causa RAGIONE_SOCIALE società, come assegnatario
del credito in base al bilancio finale di liquidazione, oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex -socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. 8521/2021, e in senso conforme n. 21071/2023):
d) tale principio era stato enucleato con riferimento al caso in cui il soggetto agisce a tutela di una pretesa creditoria sostanziale, deducendola come propria, e non con riferimento al caso in cui il soggetto agisce come successore a titolo universale nella posizione meramente processuale, già consolidata ai sensi dell’art 111 cod.proc.civ., e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto, nel frattempo trasferita a titolo particolare, e, di conseguenza, non più disponibile neppure da parte RAGIONE_SOCIALE società estinta, sicché tale diritto non poteva essere né rinunciato, né incluso nel bilancio finale di liquidazione;
secondo le ricorrenti, non potrebbe soccorrere il principio enucleato dalle Sezioni Unite nel 2013, in virtù del quale « qualora all’estinzione RAGIONE_SOCIALE società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito RAGIONE_SOCIALE liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione RAGIONE_SOCIALE società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte
del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato » (Sez.Un. 6071/2013), in quanto esse non intendono far valere una pretesa creditoria di cui assumono essere titolari, non contestando che il credito ormai appartenga a terzi (la RAGIONE_SOCIALE), ma si limitano ad esercitare la legittimazione in qualità di successore universale del sostituto processuale del cessionario (la società estinta) per proseguire il giudizio, i cui effetti sostanziali si produrranno poi sulla cessionaria.
Il quesito che si pone alla Corte, ben focalizzato dall’ordinanza interlocutoria, è se gli ex soci di una società di capitali estinta siano legittimati a rappresentarla in prosecuzione di un giudizio in cui essa era presente in qualità di sostituto processuale del cessionario del credito, benché tale posizione non figurasse – e non potesse in realtà figurare – nel bilancio finale di liquidazione RAGIONE_SOCIALE società.
Il Collegio condivide pienamente l’opinione del AVV_NOTAIO Generale e ritiene che il ricorso debba essere accolto, poiché la determinazione RAGIONE_SOCIALE legittimazione processuale deve avvenire indipendentemente da quella dell’effettiva titolarità del diritto controverso.
Il AVV_NOTAIO Generale suggerisce che la questione può trovare una soluzione anche sulla scorta dell’orientamento assunto dalla Corte in relazione alla diversa questione, sempre relativa agli effetti RAGIONE_SOCIALE cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ex art. 2495 c.c., RAGIONE_SOCIALE legittimità dell’atto impositivo, riguardante redditi societari, emesso e notificato ai soci RAGIONE_SOCIALE società cancellata.
Secondo il noto orientamento che risale alle sentenze delle Sezioni Unite del 12.3.2013, n. 6070 e 6072, la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione RAGIONE_SOCIALE società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
Se l’estinzione RAGIONE_SOCIALE società cancellata dal registro interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli art. 299 e ss. cod.proc.civ., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza pronunciata nei riguardi RAGIONE_SOCIALE società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
Qualora all’estinzione RAGIONE_SOCIALE società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
(a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito RAGIONE_SOCIALE liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
(b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione RAGIONE_SOCIALE società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o ex tragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito RAGIONE_SOCIALE liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Secondo questa giurisprudenza, formatasi in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione RAGIONE_SOCIALE società di capitali, all’esito RAGIONE_SOCIALE cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza resa nei riguardi RAGIONE_SOCIALE società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione RAGIONE_SOCIALE società estinta, si sono trasferiti ai soci. (Sez. 5, n. 9094 del 7.4.2017; Sez. 5 , n. 15035 del 16.6.2017; Sez. 5, n. 897 del 16.1.2019; Sez.5, n. 1713 del m21.1.2018; Sez.5, n. 14446 del 5.6.2018; Sez.5, n. 23730 del 29.7.2022; Sez.5. n. 13247 del 28.4.2022; Sez. 5, n. 22692 del 26.7.2023).
In particolare, si è detto che « La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti ».
14. Il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., comma 2, non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, perché ben possono, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione RAGIONE_SOCIALE società estinta, si sono trasferiti ai soci.
Se quindi dal lato passivo dei rapporti facenti capo alla società estinta questa Corte predica la non necessaria correlazione tra titolarità in capo agli ex soci di beni o diritti e la loro legittimazione processuale, tale principio deve anche valere anche con riferimento alla situazione simmetrica, ossia alla legittimazione processuale attiva in caso di trasferimento del diritto controverso, che determina, agli effetti dell’art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la legitimatio ad causam RAGIONE_SOCIALE parte cedente.
Vale a dire: c ome l’assenza di beni o diritti ripartiti non incide sulla legittimazione processuale passiva dei soci, giacché non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l’azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società, così le stesse circostanze non precludono l’ assunzione da parte loro RAGIONE_SOCIALE qualità di successori processuali e correlativamente, la loro legittimazione ad causam ai fini RAGIONE_SOCIALE prosecuzione del processo.
L’effettiva liquidazione e ripartizione dell’attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza se costituisce fondamento sostanziale e misura (nonché limite) RAGIONE_SOCIALE titolarità sostanziale del rapporto in capo a ciascuno dei successori, non può però anche ritenersi presupposto RAGIONE_SOCIALE assunzione, in capo al socio, RAGIONE_SOCIALE qualità stessa di successore e, correlativamente, RAGIONE_SOCIALE legittimazione ad causam ai fini RAGIONE_SOCIALE prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 111 cod.proc.civ.
La legittimazione processuale dei soci, dunque, si pone su un piano preliminare e distinto da quello concernente la concreta titolarità sostanziale del rapporto.
Gli ex soci pertanto sono legittimati a proseguire il processo incardinato nei confronti RAGIONE_SOCIALE società estinta, a prescindere dalla titolarità effettiva del credito, trasferita per atto inter vivos ad altro soggetto, e quindi possono parteciparvi al processo quale mero
sostituto processuale, sì come sono legittimati passivamente all’azione dei creditori sociali, ancorché non abbiano ricevuto beni in sede di liquidazione.
Da questa premessa discende l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE attribuzione del credito in sede di bilancio finale di liquidazione, cosa che in una situazione del genere di quella sopra illustrata neppur teoricamente poteva avvenire, visto che il credito era già stato trasferito a terzi in precedenza.
In altri termini, gli ex soci sono legittimati ex art.111 cod.proc.civ. a proseguire la controversia intrapresa dalla società estinta e da essa proseguita quale sostituto processuale del successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art.110 cod.proc.civ. e in questo caso non sono tenuti a dimostrare di essere subentrati nel credito in precedenza ceduto.
16. Queste conclusioni trovano puntuale riscontro in una situazione del tutto assimilabile (caratterizzata dalla stessa sequenza temporale delle successioni a titolo particolare e universale), già esaminata dalla giurisprudenza di legittimità nella quale, il diritto oggetto di causa era stato ceduto a titolo particolare e, successivamente, il cedente era deceduto.
Questa Corte (Sez.2, 2.7.2014 n.15107) ha affermato al proposito che « il trasferimento inter vivos del diritto controverso determina gli effetti dell’art. 111 c.p.c, per cui il processo prosegue tra le parti originarie, non venendo meno la legitimatio ad causam RAGIONE_SOCIALE parte cedente. Successivamente deceduta la quale, il rapporto processuale non subisce alterazioni (ma solo eventuali vicende interruttive), trasferendosi la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio dal de cuius agli eredi in base all’art. 110 cod.proc.civ. E dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di litisconsorzio processuale di tutti gli eredi RAGIONE_SOCIALE parte deceduta, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda (cfr. Cass. n. 8492/96, 874/91 e 2931/84), si ricava,
altresì, che è irrilevante il fatto che quel diritto controverso non fosse più nel patrimonio del de cuius al momento dell’apertura RAGIONE_SOCIALE successione ».
Come si è detto, anche in questo caso i ricorrenti agiscono come successori a titolo universale nella posizione meramente processuale, già consolidata ai sensi dell’art. 111 cod.proc.civ., e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto, trasferita a titolo particolare e che, di conseguenza, non era più disponibile da parte RAGIONE_SOCIALE società e non poteva essere né rinunciata né inclusa nel bilancio finale di liquidazione.
Infatti con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa si separa la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell’azione processuale (dal lato attivo o dal lato passivo); anche se il soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue fra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti del dante causa, produce effetti nei confronti dell’avente causa .
Ciò premesso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto ai sensi dell’art.384 cod.proc.civ.:
«Nel caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, gli ex soci RAGIONE_SOCIALE società cedente estinta sono successori a titolo universale ai sensi dell’art.110 cod.proc.civ. nella posizione meramente processuale RAGIONE_SOCIALE società estinta, parte originaria legittimata ex art.111 cod.proc.civ a proseguire il giudizio, e perciò essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.»
Il ricorso va pertanto accolto con la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che si conformerà all’enunciato principio di diritto e regolerà altresì le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per
La Corte la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione