Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7712 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto: Somministrazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1932/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , tutti in qualità di eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti. NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec:EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via
C.C. 9 gennaio 2024
r.g.n. 1932/2021
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
INDIRIZZO (pec:EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2011/2020, pubblicata il 5 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e nell a contumacia dell’appellato NOME COGNOME , ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città – che aveva, viceversa, accolto la domanda proposta da COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dichiarato non dovuta la somma di cui alla fattura n. 1216735161 del 20.9.2012 relativa alla fornitura di gas per la sua abitazione sita in Marano di Napoli, INDIRIZZO -, condannando l’appellato contumace alla restituzione delle somme erogate da RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza di prime cure, con condanna alle spese del doppio grado.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
La parte resistente ha depositato memoria, mentre parte ricorrente si è riportata con atto depositato a quanto sostenuto e richiesto nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all ‘a rt. 360, comma 1 n. 3 e 5, c.p.c: per avere la Corte di appello deciso il giudizio violando l’art. 112 c.p.c.: essendosi pronunciata oltre i limiti della domanda su presunti periodi di consumo del gas, dall’anno 2005 all’anno 2010, non rientranti nella
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fattura oggetto di accertamento negativo del credito, contravvenendo contestualmente l’art. 21, co 2 lettera g) del DPR 633/972 in relazione al contenuto della natura, qualità e quantità dei beni e servizi formati oggetto della fattura’.
Con il secondo motivo denunciano, inoltre, la ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 5, c.p.c: per avere la Corte di appello deciso il giudizio violando l’art. 111 Cost, VI comma, decidendo la lite e omettendo la valutazione dell’eccezione di prescrizione sollevata a verbale ai sensi dell’art. 2948 c.c. comma 4 nella prima udienza del procedimento di primo grado del 17.03.2016 ‘.
Con il terzo motivo lamentano, infine, la ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 5, c.p.c: per avere la Corte di appello deciso il giudizio violando o applicando in maniera inidonea le norme di cui all’art. 1175 c.c. e all’art. 1375 c.c. sul comportamento secondo correttezza ed esecuzione di buona fede e condannato l’odierno appellante al pagamento di periodi non rientranti n ella fattura oggetto del giudizio, tutto ciò senza l’acquisizione del fascicolo di prime cure’.
In via pregiudiziale il Collegio osserva che è fondata e va accolta l’ eccezione di inammissibilità sollevata da parte controricorrente, in quanto il ricorso, oltre ad essere redatto per assemblaggio attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero letterale contenuto degli atti processuali non conforme a quanto impone l’art. 366 n. 3 c.p.c., è privo della prova, non fornita da parte dei ricorrenti, in ordine alla legittimazione a proporre l’impugnazione quali successori a titolo universale del loro dante causa.
Secondo costante orientamento di questa Corte, difatti, colui che ha proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a
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fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio -delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. (in questo senso: Cass. Sez. U, Sentenza n. 4468 del 25/02/2009, e più di recente, in senso conforme, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22507 del 04/11/2016).
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.R.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge,
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 9