Legittimazione Domanda Danni: Non Solo il Proprietario Può Chiedere il Risarcimento
La questione della legittimazione alla domanda di danni rappresenta un punto cruciale in molte controversie legali, specialmente in quelle derivanti da sinistri stradali. Un’idea comune, ma non sempre corretta, è che solo il proprietario di un bene danneggiato possa agire in giudizio per ottenerne il risarcimento. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale che amplia la platea dei soggetti tutelati, chiarendo che il diritto al risarcimento non è un’esclusiva del titolare del diritto di proprietà.
I Fatti alla Base della Controversia
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine da una richiesta di risarcimento per i danni subiti da un’autovettura a seguito di un sinistro. La domanda era stata avanzata da una persona che, pur utilizzando il veicolo, non ne risultava essere la proprietaria formale. Nei gradi di merito, questa circostanza aveva messo in discussione il suo diritto ad agire, sollevando un’eccezione sulla sua legittimazione a chiedere i danni. La questione è quindi giunta all’attenzione della Cassazione, chiamata a definire i confini della tutela risarcitoria.
La Legittimazione alla Domanda di Danni e il Potere sulla Cosa
Il nodo centrale della decisione riguarda chi sia effettivamente titolato a pretendere un risarcimento. La Corte ha chiarito che, in tema di legittimazione alla domanda di danni, il diritto al risarcimento può spettare anche a chi, per circostanze specifiche, eserciti un potere puramente materiale sul bene.
Il fondamento di tale diritto non risiede nel titolo di proprietà, ma nel pregiudizio patrimoniale che il soggetto subisce a causa del danneggiamento. In altre parole, se il danneggiamento di un bene incide negativamente sul patrimonio di chi lo utilizzava, quest’ultimo ha il diritto di essere risarcito, a prescindere dal fatto che vanti un diritto reale (come la proprietà) o personale (come un contratto di noleggio) sulla cosa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato il suo ragionamento sul principio secondo cui la tutela risarcitoria è volta a ristorare chiunque subisca una lesione ingiusta del proprio patrimonio. Di conseguenza, è tutelabile anche la posizione di chi esercita sull’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile ai sensi dell’articolo 1140 del Codice Civile.
Il possesso è definito come il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La Corte, richiamando un suo precedente (Cass. n. 4003/2006), ha affermato che anche questa situazione di fatto merita tutela in sede risarcitoria. Se il possessore di un veicolo subisce un danno, come ad esempio la necessità di provvedere alla sua riparazione, egli patisce una diminuzione patrimoniale diretta che gli conferisce la legittimazione a chiederne il ristoro.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Essa conferma che per chiedere i danni materiali a un veicolo non è indispensabile dimostrare di esserne i proprietari. È sufficiente provare di avere un potere di fatto sul bene (il possesso) e di aver subito un concreto pregiudizio economico a seguito del sinistro. Questo principio estende la tutela a una vasta gamma di situazioni comuni: si pensi al figlio che utilizza stabilmente l’auto del genitore, al convivente che usa l’auto del partner o a chiunque detenga un veicolo in comodato d’uso gratuito. In tutti questi casi, qualora il possessore subisca un danno patrimoniale, avrà piena legittimazione alla domanda di danni nei confronti del responsabile.
Chi ha la legittimazione a chiedere il risarcimento per i danni a un veicolo?
Secondo la Corte di Cassazione, la legittimazione a chiedere il risarcimento spetta non solo al proprietario, ma anche a chiunque, esercitando un potere materiale sul veicolo, subisca un pregiudizio al proprio patrimonio a causa del danneggiamento.
È necessario essere proprietari del bene danneggiato per poter chiedere i danni?
No, non è necessario. La Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento è indipendente dal titolo di proprietà, essendo sufficiente dimostrare di aver subito una perdita patrimoniale diretta a causa del danno.
Cosa si intende per possesso tutelabile ai fini del risarcimento?
Si intende una situazione di fatto in cui una persona esercita su un bene un potere corrispondente a quello del proprietario (ai sensi dell’art. 1140 c.c.), anche senza averne il titolo formale. Questa situazione, se lesa da un fatto illecito altrui, è meritevole di tutela risarcitoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14332 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 2710/2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, in INDIRIZZO
pec:
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 252/2022 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata il 17/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 c.c. (Cass., 3, n. 4003 del 23/2/2006).
C