Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23898 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23898 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29069 – 2022 proposto da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
– intimato – avverso il decreto n. cronol. 1055/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicato il 31/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’8 /2/2024 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
con il decreto impugnato n. cron. 1055/2022 del 31/5/2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato in merito l’opposizione dell’AVV_NOTAIO, proposta in proprio quale difensore distrattario, avverso il decreto, reso in composizione monocratica, con cui era stato liquidato l’indennizzo per equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile in favore di 43 soggetti da lui difesi; l’avvocato opponente aveva lamentato che la liquidazione delle spese fosse stata operata in violazione del d.m. 55/2014, perché resa in applicazione della tabella 8 invece che 12;
-avverso questo decreto l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo; il Ministero non ha svolto difese;
considerato che:
per principio consolidato il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, soltanto se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi soltanto l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata ( ex multis , Cass. Sez. 3, n. 3290 del 03/02/2022; Sez. L, n. 11919 del 09/06/2015);
ugualmente deve escludersi che nel giudizio ex art. 5 ter legge 89/2001 il difensore distrattario avesse legittimazione a proporre opposizione in proprio per dolersi dell’ammontare delle spese liquidato;
-il difetto di legittimazione a proporre l’opposizione è rilevabile d’ufficio in questa sede di legittimità perché la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris , pur avendo costituito la
premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (Cass. Sez. U, n. 7925 del 20/03/2019); a ciò si aggiunga che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016) è rilevabile fino alla formazione del giudicato e questa Corte ha già statuito che il giudizio di opposizione ex art. 5ter legge n. 89 del 2001 non ha natura di impugnazione e non è limitata dai motivi di censura ( ex plurimis , Cass. 12/10/2015, n. 20463), sicché in radice non è configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno;
-il ricorso deve perciò essere rigettato perché l’opposizione non poteva essere proposta e non vi è statuizione sulle spese non avendo il Ministero svolto difese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda